L’assenza di un’idonea segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti, essendo sufficienti a regolarla le norme del codice della strada, non è causa degli eventuali incidenti verificatisi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada per tali incidenti.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza numero 10520/17 depositata il 28 aprile. Il caso. L’attore agiva in giudizio nei confronti della convenuta e della sua compagnia assicuratrice, nonché del Comune di Gela, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un sinistro stradale. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda dell’attore, riconoscendo la convenuta corresponsabile dell’incidente unitamente ad esso nella misura del 50%. A seguito della dichiarazione dell’inammissibilità dell’appello proposto dinanzi la Corte territoriale, l’attore ricorre per cassazione deducendo l’errata applicazione dell’articolo 2051 c.c. recante «Danno cagionato da cosa in custodia» in relazione alla responsabilità del Comune in qualità di proprietario della strada priva di idonea segnaletica stradale. Assenza di una segnaletica ideona. Gli Ermellini, nell’esame della doglianza sollevata dal ricorrente, affermano che, secondo la giurisprudenza costantemente affermata, «l’assenza di un’intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada per tali incidenti». Pertanto, la Corte, ritendo la doglianza infondata, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 – 28 aprile 2017, numero 10520 Presidente Travaglino – Relatore Tatangelo Fatti di causa I.A. ha agito in giudizio nei confronti di T.E. e della sua assicuratrice della responsabilità civile, Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., nonché del Comune di Gela, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto in data omissis . La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Gela, esclusivamente nei confronti della T. - che ha riconosciuto corresponsabile dell’incidente unitamente all’attore nella misura del 50% - e della compagnia assicuratrice. La Corte di Appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’appello dell’I. , ai sensi dell’articolo 348-bis, comma 1, c.p.c Ricorre l’I. avverso la sentenza di primo grado, sulla base di tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 145, commi 4 e 5, Codice della strada anche in correlazione con gli articolo 39 e 40 Codice della strada in correlazione con l’articolo 360 comma 1 numero 2 c.p.c. che impongono il rigoroso rispetto del segnale di dare precedenza, norma che conserva carattere cogente nonostante la segnaletica orizzontale fosse in parte sbiadita . Il motivo è infondato. Il tribunale ha accertato, in fatto, che all’incrocio dove avvenne l’incidente mancava qualunque intelligibile segnaletica stradale sia verticale che orizzontale con riguardo all’obbligo di dare precedenza. Sulla base di tale insindacabile accertamento di fatto, ha correttamente escluso la possibilità di applicare l’articolo 145, comma 4, C.d.S. che prevede l’obbligo di dare la precedenza nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale , e altrettanto correttamente ha quindi applicato la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, ai sensi dell’articolo 2054, comma 3, c.c La sentenza impugnata si sottrae dunque alle censure di violazione di legge espresse nel motivo di ricorso in esame, che finisce per risolversi in una inammissibile richiesta di revisione degli accertamenti di fatto operati in sede di merito e di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. 2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia nullità della sentenza e del procedimento per violazione ed errata applicazione dell’articolo 2051 c. c. in correlazione in correlazione con l’articolo 360 comma 1 numero 2 c.p.c. in relazione alla responsabilità dell’ente proprietario della strada con riferimento alla assenza di idonea segnaletica stradale . Anche questo motivo è infondato. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte che il ricorso non offre motivi sufficienti per rivedere , l’assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada per tali incidenti Cass., Sez. 3, Sentenza numero 2074 del 13/02/2002, Rv. 552239 - 01 . 3. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia errores in procedendo - omessa rinnovazione della ctu - violazione dell’articolo 196 cpc in presenza di risultanze illogiche e insufficienti . Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non indica specificamente quali sarebbero le illogicità e le insufficienze argomentative della consulenza tecnica di ufficio recepite nella sentenza, limitandosi ad una generica contestazione della stessa. In ogni caso, si tratta di valutazioni di merito adeguatamente motivate da parte del giudice di merito, con il rinvio alla risultanze della stessa consulenza tecnica, e come tali esse certamente non sono sindacabili in sede di legittimità. 4. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’articolo 1, co. 18, della legge numero 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, co. 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, introdotto dall’articolo 1, co. 17, della citata legge numero 228 del 2012. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.