Se il soggetto agente pone in essere atti e/o comportamenti che possano ricomprendersi alternativamente nelle due categorie, il fatto rimane pur sempre punibile per il delitto di circonvenzione di incapace e non per quello di truffa, in particolare se il fatto copre un arco temporale unitario e ben definito, caratterizzato complessivamente dalla presenza di una condizione di deficienza psichica, intesa come minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionabilità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 945/16 depositata il 13 gennaio. Il caso. La Corte d’appello di Torino confermava la statuizione con cui il giudice di prime cure aveva affermato la penale responsabilità di T.S. per i reati di cui agli articoli 640 e 643 c.p. avverso tale sentenza ricorreva per cassazione l’imputata, deducendo tre differenti motivi di gravame. In primis, carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali dei reati per i quali è stata affermata la sua responsabilità, basata esclusivamente sui risultati di una perizia che ha dichiarato “circonvenibile” la persona offesa, pur in assenza di una malattia psichiatrica. In secundis, lamenta l’erronea applicazione della legge penale relativamente al ritenuto concorso tra i due reati di truffa e circonvenzione di incapace, che non hanno alcun rapporto di specialità ed anzi si escludono a vicenda. Infine, deduce l’erroneità delle valutazioni operate con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, sulla cui scorta è stato basato il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Il reato di circonvenzione di incapace assorbe quello di truffa. La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte ha ritenuto meritevole di accoglimento il secondo motivo di doglianza, chiarendo che la norma incriminatrice di cui all’articolo 643 c.p., non specificando le modalità della condotta dell’agente concretanti l’abuso, non esige che la qualità dell’azione raggiunga il livello dei c.d. artifici o raggiri, e purtuttavia non li esclude. Donde, in altri termini, se il soggetto agente pone in essere atti e/o comportamenti che possano ricomprendersi alternativamente nelle due categorie, il fatto rimane pur sempre punibile per il delitto di circonvenzione di incapace e non per quello di truffa, in particolare se il fatto copre un arco temporale unitario e ben definito, caratterizzato complessivamente dalla presenza di una condizione di deficienza psichica, intesa come minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionabilità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui e che, di conseguenza, marginalizza concettualmente, al suo interno, l’emersione di situazioni specifiche, con una propria autonomia fattuale, dove l’attualità induttiva abbia potenzialmente assunto anche i caratteri dell’artificio o del raggiro. Pertanto, in applicazione di tale principio di diritto, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’articolo 640 c.p., perché assorbito nella condotta del reato di cui all’articolo 643 c.p., ed ha eliminato la relativa pena, rideterminandola. Stato di deficienza psichica e prova della induzione. Infondato è stato, invece, dichiarato il primo motivo di ricorso, in quanto la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente ad integrare lo stato della deficienza psichica anche la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione. In effetti, osserva la Suprema Corte, nel caso di specie i giudici di merito in sentenza hanno fatto riferimento – con motivazione esente da censure logico-giuridiche – alla realizzazione, da parte dell’imputata, di un approfittamento della parte offesa, attraverso un atteggiamento ricattatorio e di induzione a disposizioni di liberalità in suo favore, con grave pregiudizio economico della medesima persona offesa, assolutamente ingiustificate e non giustificabili con riferimento al preteso rapporto affettivo che avrebbe legato l’imputata alla stessa parte offesa. Tra l’altro, specifica ulteriormente la Suprema Corte Regolatrice, la prova dell’induzione, per pacifica giurisprudenza, non richiede necessariamente la dimostrazione di episodi specifici, ben potendo il convincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti ed indiziari, cioè risultare da elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti ed il pregiudizio da essi derivante. In sostanza, le condotte di abuso e di induzione possono consistere rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall’agente e in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far si che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell’atto dannoso.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 ottobre 2015 – 13 gennaio 2016, numero 945 Presidente Gentile – Relatore Diotallevi Considerato in fatto T.S. ricorre avverso la sentenza, in data 4 dicembre 2014, della Corte d'appello di Torino, con cui è stata confermata la condanna per i reati di cui agli articolo 643 e 640 cod. penumero , e chiedendone l'annullamento, lamenta a la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali dei reati in base ai quali è stata affermata la sua responsabilità,basata esclusivamente sui risultati di una perizia che ha dichiarato circonvenibile la persona offesa, pur in assenza di una malattia psichiatrica, b e deduce altresì l'erronea applicazione della legge penale che ha ritenuto il concorso tra i due reati di truffa e circonvenzione di incapace, che non hanno alcun rapporto di specialità ed anzi si escludono a vicenda, in particolare come nel caso in esame riguardano un medesimo fatto. In sostanza la condizione di circonvenibilità della parte offesa de ve ritenersi assorbire la possibilità di configurare il reato di truffa c sottolinea infine l'erroneità delle valutazioni operate con riferimento alle dichiarazioni della parte offesa in base alle quali è stato basato il giudizio di colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio. Ritenuto in diritto IL ricorso è fondato limitatamente al motivo dedotto alla lettera b. Osserva la Corte che la norma incriminatrice di cui all'articolo 643 cod. penumero , non specificando le modalità della condotta dell'agente concretanti l'abuso, non esige che la qualità dell'azione raggiunga il livello dei cd. artifici o raggiri, e purtuttavia non li esclude conseguentemente, se l'agente pone in essere atti e/o comportamenti che possano ricomprendersi alternativamente nelle due categorie, il fatto rimane pur sempre punibile per il delitto di circonvenzione di incapace e non per quello di truffa, in particolare se il fatto copre un arco temporale unitario e ben definito, caratterizzato complessivamente dalla presenza di una condizione di deficienza psichica, intesa come minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionabilità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui, e che, di conseguenza, marginalizza concettualmente, al suo interno, l'emersione di situazioni specifiche, con una propria autonomia fattuale, dove l'attività induttiva abbia potenzialmente assunto anche i caratteri dell'artificio o del raggiro. Questa conclusione peraltro chiarisce l'infondatezza del motivo di cui al capo a essa, infatti, appare compatibile con la costante giurisprudenza che ritiene sufficiente ad integrare lo stato della deficienza psichica anche la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, come deve ritenersi essere avvenuto nel caso di specie si veda la valutazione operata dai giudici di merito in ordine alle dichiarazioni della p.o. e dei testi esaminati, e la ricostruzione della personalità della stessa, anche con riferimento agli esiti peritali, v. pag. 6 della sentenza d'appello . Le valutazioni dei giudici di merito fanno riferimento dunque, con valutazione esente da censure logico - giuridiche, ad una condizione di soggezione psicologica, e alla realizzazione da parte dell'imputata di un approfittamento della parte offesa, attraverso un atteggiamento ricattatorio e di induzione a disposizioni di liberalità in suo favore, con grave pregiudizio economico della medesima persona offesa, assolutamente ingiustificate e non giustificabili con riferimento al preteso rapporto affettivo che avrebbe legato l'imputata alla stessa parte offesa v. ex plurimis Cass., sez. II, 5 marzo 2010, CED 247463 Cass., sez. II, 23 settembre 2009, numero 18644, CED 244448 . Ed occorre precisare che con riferimento alla prova dell'induzione, la giurisprudenza ha precisato che la stessa non richiede necessariamente la dimostrazione di episodi specifici,che nel caso di specie pure ci sono stati,come ad esempio nella vicenda dell'acquisto dell'autovettura, ben potendo il convincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioè risultare da elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivante Sez. 2, Sentenza numero 17415 del 23/01/2009 Ud. dep. 23/04/2009 Rv. 244343 . In sostanza le condotte di abuso e di induzione possono consistere rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall'agente e in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso Cass., Sez. 2, Sentenza numero 31320 del 01/07/2008 Ud. dep. 25/07/2008 Rv. 240658 , fino ad arrivare alla realizzazione di veri e propri artifici o raggiri. Ciò premesso, in relazione alle censure relative al motivo sub c la Corte rileva che, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole alla ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369 SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260 , come emerge dal riferimento, alla documentazione relativa all'onerosità delle elargizioni, alle precarie condizioni psichiche della vittima C., al comportamento della prevenuta caratterizzato da una pressione consapevole sulla parte offesa per indurlo ad accedere alle sproporzionate richieste per le più diverse causali. Tale ultimo motivo deve ritenersi pertanto inammissibile. Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'articolo 640 cod. penumero , perché assorbito nella condotta del reato di cui all'articolo 643 cod. penumero capo a , con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi trte di reclusione ed euro 500,00 di multa. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'articolo 640 cod. penumero , perché assorbito nella condotta del reato di cui all'articolo 643 cod. penumero capo a , ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione ed euro 500,00 di multa rigetta nel resto il ricorso.