Il giudice, come imposto dall’articolo 116, comma 1, d.P.R. numero 115/2002, è tenuto a conformarsi alla normativa prevista dall’articolo 82, comma 1, del citato d.P.R., il quale prevedendo l’osservanza delle tariffe professionali in modo che in ogni caso, l’onorario e le spese liquidati non risultino superiori ai valori medi delle stesse, lascia, attraverso tale richiamo, implicitamente salva l’inderogabilità dei minimi, prevista dall’articolo 1, comma 5, della tariffa penale di cui al d. m. numero 127/2004.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 6686 depositata il 7 marzo 2019. Il fatto. Un avvocato proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale territorialmente competente aveva liquidato in suo favore un importo decisamente inferiore rispetto a quello previsto dai minimi tariffari previsti dalla legge applicabile ratione temporis alla fattispecie in questione per l’opera prestata quale difensore d’ufficio di un imputato. In particolare, il legale deduceva l’erronea applicazione del d.m. numero 140/2012, anziché della normativa previgente, nonché la mancata liquidazione delle spese e degli onorari con riferimento alla procedura monitoria intrapresa nei confronti dell’imputato dinnanzi al competente giudice di pace. Il Tribunale adito riteneva fondata la proposta opposizione con riferimento alla dedotta violazione di legge, in particolare, - assumeva il giudice di merito – il decreto impugnato aveva erroneamente applicato la normativa di cui al d. m. numero 140/2012, la quale invece, non doveva trovare applicazione al caso in esame posto che l’istanza di liquidazione era stata presentata in data antecedente all’entrata in vigore del citato d. m Il tribunale adito, quindi, procedeva alla liquidazione secondo la normativa previgente riducendo tuttavia, ad un terzo il compenso spettante al difensore in ragione dell’estrema semplicità del processo che non aveva richiesto alcuna attività istruttoria e di studio e si era svolto in solo due udienze. Il Tribunale, infine, liquidava le spese del procedimento monitorio secondo le tabelle vigenti al momento della richiesta di liquidazione. Il legale proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale. Gli ermellini, hanno ritenuto fondati tutti i motivi di ricorso proposti dall’avvocato con i quali la ricorrente denunciava violazione e/o falsa applicazione di norme di legge per le seguenti motivazioni. In primo luogo, il decreto con il quale il giudice di prime cure aveva provveduto alla liquidazione del compenso risultava pronunciato in aperta violazione dei minimi tariffari previsti dal previgente d. m. numero 127/2004. Il Tribunale, infatti, si era erroneamente limitato a liquidare i diritti e gli onorari limitatamente alla procedura monitoria omettendo di pronunciarsi sui diritti ed onorari relativi alla successiva fase esecutiva, come la predisposizione e la notifica del precetto. Non può, quindi, secondo la Corte di legittimità, essere condivisa la tesi sostenuta dal tribunale adito nell’impugnata ordinanza, secondo cui sarebbe venuta meno l’obbligatorietà dei minimi tariffari con riferimento alla liquidazione giudiziale delle spese di lite il d. m. numero 223/2006 infatti, ha disposto all’articolo 2, comma 1, che “il giudice provvede alla liquidazione delle spese del giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale”. Risulta quindi, evidente che l’abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l’esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia allorquando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio in applicazione del principio della soccombenza ovvero, come nel caso di specie, alla liquidazione del compenso professionale spettante al difensore d’ufficio. In secondo luogo, osservano i giudici di legittimità – è fondato il motivo per il quale la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia del giudice di merito in ordine alla richiesta di refusione delle spese sostenute per la proposizione dell’opposizione, in virtù del principio di cui all’articolo 91 c.p.c., laddove, al contrario, è legittima sia l’omessa disamina del parere del Consiglio dell’ordine, sia l’omessa presa in considerazione della richiesta di liquidazione dei compensi e delle spese del procedimento che si è concluso con l’accoglimento dell’opposizione, trovando applicazione, al riguardo, le norme di procedura civile in materia di responsabilità delle parti per le spese. Com’è noto, infatti, il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli articolo 84 e 170 d.P.R. numero 115/2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, con la conseguenza che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli articolo 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla responsabilità delle parti per le spese. Concludendo. Sotto tale aspetto quindi, il decreto impugnato, non avendo provveduto sulle spese processuali relative al giudizio di opposizione, non si è erroneamente attenuto al predetto principio.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 6 dicembre 2018 – 7 marzo 2019, numero 6686 Presidente Lombardo - Relatore Dongiacomo Fatti di causa L’avv. G.C. , ai sensi degli articolo 84 e 170 TUSG, con ricorso del 2013, ha proposto opposizione al decreto con il quale il tribunale di Milano, in data 28/2/2013, ha liquidato in suo favore la somma di Euro 300,00, oltre IVA e CP, per l’opera prestata quale difensore d’ufficio di Gh.Ab. , deducendo - l’erronea applicazione del D.M. numero 140 del 2012, anziché della normativa previgente - la mancata liquidazione delle spese e degli onorari con riferimento alla procedura monitoria intrapresa nei confronti dell’imputato innanzi al giudice di pace di Milano. Il tribunale di Milano, con ordinanza del 25/11/2013, ha ritenuto che l’opposizione fosse fondata con riferimento alla dedotta violazione di legge il decreto impugnato, infatti, ha applicato la normativa di cui al D.M. numero 140 del 2012, la quale, invece, non trova applicazione al caso in esame posto che l’istanza di liquidazione è stata presentata in data 14/12/2011 e, quindi, anteriormente all’entrata in vigore del D.M. numero 140 cit Il tribunale, quindi, nel procedere alla liquidazione secondo la normativa previgente, ha evidenziato che le tariffe professionali di cui al D.M. numero 127 del 2004, sono state abolite dal D.L. numero 223 del 2006, conv. in L. numero 248 del 2006, per cui, considerata l’estrema semplicità del processo, che non ha richiesto praticamente attività istruttoria e di studio e si è svolto in due sole udienze, la somma richiesta dal difensore, pari ad Euro 1.104,50, dev’essere ridotta ad un terzo e, quindi, ad Euro 368,17, oltre al 12,5% di spese forfettariamente liquidate, per l’importo complessivo di Euro 414,19. Il tribunale, infine, ha liquidato le spese del procedimento monitorio secondo le tabelle vigenti al momento della richiesta di liquidazione, per la somma complessiva di Euro 299,50. Il tribunale, quindi, in riforma del decreto impugnato, ha liquidato in favore dell’opponente la somma di Euro 414,19, per l’opera prestata quale difensore d’ufficio di Gh.Ab. , e la somma di Euro 299,50, per il procedimento monitorio innanzi al giudice di pace di Milano, per un totale di Euro 713,69, oltre IVA e CPA. L’avv. G.C. , con ricorso notificato al Ministero della giustizia in data 23/12/2013, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza del tribunale di Milano. La ricorrente ha depositato memoria. Disposta la rinnovazione della notifica, la ricorrente vi ha provveduto nel termine assegnato. Il Ministero della giustizia ha depositato in giudizio atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione di legge con riferimento all’applicazione del D.P.R. numero 115 del 2002, del D.M. numero 127 del 2004, e del D.L. numero 223 del 2006, conv. con L. numero 248 del 2006, in relazione all’articolo 360 c.p.c., numero 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo aver correttamente ritenuto che nel caso di specie trovavano applicazione le tariffe di cui al D.M. numero 127 del 2004, ha, tuttavia, violato le disposizioni in merito ai minimi tariffari stabiliti in tale provvedimento, riducendo arbitrariamente i richiesti compensi professionali ad un terzo in virtù dell’entrata in vigore del D.L. numero 223 del 2006, conv. con L. numero 248 del 2006, il quale, al contrario, dispone che il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale . Secondo la normativa vigente, costituita dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 82, ha aggiunto la ricorrente, l’onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio o dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello stato, sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento osservando la tariffa professionale in modo che i valori non superino quelli medi, tenuto conto della natura e dell’impegno professionale. In ogni caso, non possono essere liquidati valori inferiori ai minimi tariffari vigenti, vale a dire quelli previsti dal D.M. numero 127 del 2004. Nel caso di specie, ha aggiunto la ricorrente, il tribunale ha provveduto alla liquidazione non solo senza tenere conto della liquidazione della parcella effettuata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ma addirittura violando i minimi tariffari previsti dal D.M. numero 127 del 2004, che, sulla base dell’attività svolta, ammonterebbero ad Euro 573,00, oltre spese generali. Il tribunale, infine, si è limitato a liquidare i diritti e gli onorari limitatamente alla procedura monitoria omettendo di pronunciarsi sui diritti e gli onorari relativi alla successiva fase esecutiva, come la predisposizione e la notifica del precetto. 2. Il motivo è fondato. Intanto, il decreto con il quale il tribunale di Milano ha provveduto alla liquidazione del compenso risulta pronunciato in data 28/2/2013 ma con riguardo ad un’attività professionale svolta ed esaurita nel 2006. Ed è noto che, in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. numero 140 del 2012, articolo 41, - il quale ha dato attuazione al D.L. numero 1 del 2012, articolo 9, comma 2, conv. con modif. dalla L. numero 27 del 2012 - i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto 23/8/2012 e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale Cass. SU numero 17405 del 2012 Cass. numero 30529 del 2017 . I nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi ai sensi del D.M. numero 140 del 2012, articolo 41 in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano, infatti, in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l’attività difensiva non sia ancora completata invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l’esaurimento dell’attività difensiva Cass. numero 17577 del 2018 come, appunto, accade nel caso in esame. Stabilito, dunque, che la liquidazione in questione dev’essere operata alla luce della tariffa penale di cui al D.M. numero 127 del 2004, la Corte non può che ribadire il principio in forza del quale il giudice, come imposto dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 116, comma 1, l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali , è tenuto a conformarsi alla norma prevista dal D.P.R. numero 115 cit., articolo 82, comma 1 l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità . tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa , il quale, prevedendo l’osservanza delle tariffe professionali in modo che, in ogni caso, l’onorario e le spese liquidati non risultino superiori ai valori medi delle stesse, lascia, attraverso tale richiamo, implicitamente salva l’inderogabilità dei minimi, prevista dall’articolo 1, comma 5, della tariffa penale di cui al D.M. numero 127 cit. Cass. numero 2725 del 2012, in motiv. . Non può, quindi, essere condivisa la tesi, sostenuta dal tribunale di Milano nell’ordinanza impugnata, secondo cui sarebbe venuta meno l’obbligatorietà dei minimi tariffari con riferimento alla liquidazione giudiziale delle spese di lite se è vero, infatti, che il D.L. numero 223 del 2006, ha disposto, all’articolo 2, comma 1, che, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali a l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti . , è altresì vero che, al comma 2, il medesimo articolo dispone che sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale . Risulta, quindi, evidente che l’abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l’esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia allorquando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio in applicazione del criterio della soccombenza Cass. numero 7293 del 2011 ovvero, come nel caso di specie, alla liquidazione del compenso professionale spettante al difensore d’ufficio. Il decreto impugnato, inoltre, ha liquidato le spese del procedimento monitorio ma non risulta aver provveduto sull’istanza con la quale la ricorrente aveva chiesto v. il ricorso in opposizione, p. 2 ss., agli atti del giudizio di merito cui la Corte, a fronte della natura processuale del vizio denunciato, accede d’ufficio la liquidazione dei diritti e degli onorari maturati nella successiva fase esecutiva. Ed è, invece, noto che, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 82 e 116, il difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice Cass. numero 30484 del 2017 . In tal senso, del resto, depone la lettera del D.P.R. numero 115 cit., articolo 116, il quale, come visto, subordina la possibilità per il difensore nominato d’ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione cfr. Cass. numero 27854 del 2011 Cass. numero 24104 del 2011 Cass. numero 15394 del 2012 . 3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di una domanda oggetto di discussione con conseguente omessa motivazione e violazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi professionali e di rifusione delle spese sostenute per la proposizione dell’opposizione, in virtù del principio di soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c., laddove, al contrario, è illegittima sia l’omessa disamina del parere del Consiglio dell’Ordine, sia l’omessa presa in considerazione della richiesta di liquidazione dei compensi e delle spese del procedimento che si è concluso con l’accoglimento dell’opposizione, trovando applicazione, al riguardo, le norme del codice di procedura civile in materia di responsabilità delle parti per le spese. 4. Il motivo è fondato. Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 84 e 170, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce, infatti, in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, con la conseguenza che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 91 c.p.c., e articolo 92, commi 1 e 2, relative alla responsabilità delle parti per le spese Cass. numero 7072 del 2018 conf. Cass. numero 17247 del 2011 . Il decreto impugnato, non avendo provveduto sulle spese processuali relative al giudizio d’opposizione, non si è attenuto al predetto principio. 5. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio al tribunale di Milano che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte così provvede accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa con rinvio al tribunale di Milano che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.