L’uomo deve dire addio al beneficio ottenuto in un primo momento. Decisivo il conteggio dei suoi redditi, rivelatisi superiori a quelli previsti per legge. Legittimamente sono stati inclusi anche i redditi del suo nucleo familiare.
Revocato il gratuito patrocinio concesso in prima battuta al detenuto. Decisivo il conteggio della sua disponibilità economica, superiore ai limiti massimi previsti per legge. Su questo fronte corretta l’inclusione dei redditi prodotti fuori dal carcere dal suo nucleo familiare Cassazione, sentenza numero 49244, depositata il 21 novembre . Famiglia. Contestata la decisione con cui il gip ha revocato «l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato», riconosciuta in un primo momento al detenuto. Elemento centrale è il «reddito» riferibile all’uomo. E su questo fronte i giudici della Cassazione ritengono corretta la valutazione compiuta dal gip, che ha ritenuto di dover prendere in considerazione anche la disponibilità economica della famiglia cui appartiene il detenuto. In sostanza, in materia di «gratuito patrocinio», «il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica» e, quindi, «non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare». Ciò comporta che non è possibile «omettere di indicare, nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, il reddito dei familiari conviventi». Condivisibile, quindi, la scelta del gip, che ha «revocato il beneficio», ritenendo che «il reddito riferibile al detenuto va computato tenendo conto dei redditi del nucleo familiare».
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 3 – 21 novembre 2016, numero 49244 Presidente Blaiotta – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. D.M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Pesaro, emesso il 23.02.2016, notificato alla parte in data 11.03.2016, con il quale è stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dal G.i.p. procedente, con provvedimento del 10.03.2011. Il ricorrente osserva di avere originariamente proposto reclamo avverso il menzionato provvedimento di revoca del beneficio, reclamo che è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Pesaro, con provvedimento del 19.04.2016. Ciò posto, l'esponente richiama ogni precedente deduzione e invoca l'annullamento del menzionato provvedimento di revoca del beneficio. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha rilevato che il ricorso in esame, che ha ad oggetto il provvedimento di revoca del 23.02.2016, risulta tardivo. Ciò posto, la parte ha osservato che anche ritenendo che l'esponente abbia inteso impugnare il successivo provvedimento di inammissibilità dell'originario reclamo, reso dal Tribunale di Pesaro il 19.04.2016, il ricorso risulta inammissibile, giacché vengono dedotte doglianze di mero fatto. Rileva infine che D.M. è tuttora residente anagraficamente presso l'abitazione familiare. Considerato in diritto 1. Il ricorso che occupa muove alle considerazioni che seguono. L'esponente ha tempestivamente proposto impugnazione, avverso il provvedimento di revoca del beneficio di cui si tratta, avanti al Tribunale di Pesaro. Erroneamente, la parte ha proceduto ai sensi dell'articolo 99, d.P.R. numero 115/2002, atteso che, nel caso di specie, trattandosi di revoca dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato disposta su richiesta dell'Ufficio finanziario, doveva essere esperito il ricorso per cassazione, ex articolo 113, d.P.R. numero 115/2002 cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza numero 32057 del 14/07/2010, dep. 18/08/2010, Rv. 248202 . Ciò posto, deve osservarsi che il Tribunale di Pesaro, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, avrebbe dovuto qualificare la originaria impugnazione come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti a questa Suprema Corte cfr. Sez. 3, Sentenza numero 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538 . Il provvedimento del Tribunale di Pesaro, del 19.04.2016, con il quale è stata di converso dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, per quanto detto, risulta vulnerato dalla evidenziata violazione di consolidati principi di diritto, di talché deve essere annullato senza rinvio. E, atteso che il presente ricorso reitera la doglianza che era stata già originariamente proposta avanti ai Tribunale di Pesaro, rileva conclusivamente il Collegio che l'impugnazione che oggi occupa deve ritenersi tempestiva. 2. A questo punto della trattazione si deve quindi procedere ad esaminare il contenuto delle doglianze affidate al ricorso che oggi occupa. Si tratta di rilievi destituiti di fondamento. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha rilevato che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi Sez. 4, Sentenza numero 15715 del 20/03/2015, Rv. 263153 . Pertanto, del tutto legittimamente, il G.i.p. di Pesaro, nel disporre la revoca del beneficio, ha considerato che il reddito riferibile all'odierno esponente, se pure detenuto, doveva essere computato tenendo conto dei redditi del nucleo familiare e che, in tal modo operando, risultavano travalicati i limiti stabiliti dalla legge per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. 3. Il ricorso, per quanto detto, deve essere rigettato. Nulla per spese. P.Q.M. Annulla il provvedimento in data 19 aprile 2016 del Tribunale di Pesaro. Rigetta il ricorso.