La notifica a seguito di decreto di irreperibilità è nulla se l’imputato si trova all’estero

In tema di ricerche per la notifica degli atti, i luoghi di cui all’articolo 159 c.p.p. non costituiscono un elenco tassativo, dovendosi compiere quegli accertamenti che risultano necessari e praticabili.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza numero 41492, depositata il 15 ottobre 2015. L’irreperibilità e la condanna. Nel caso prospettato innanzi ai Giudici di legittimità, l’imputato veniva condannato per il reato di cui all’articolo 74 d.P.R. numero 309/1990, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Egli tuttavia veniva altresì espulso dal territorio nazionale ed imbarcato verso il Paese d’origine con divieto di rientro nel territorio italiano. Il Tribunale di primo grado lo giudicava dunque in contumacia, emettendo decreto di irreperibilità secondo il dispositivo dell’articolo 159 c.p.p., al fine di procedere alla notifica dell’estratto contumaciale. Il condannato ricorreva adducendo violazione delle disposizioni di cui agli articolo 159 e 169 c.p.p. e nullità assoluta del decreto di irreperibilità con conseguente annullamento della sentenza di condanna. L’orientamento giurisprudenziale. I Giudici di legittimità accolgono il ricorso presentato per violazione degli articoli 159 e 169 c.p.p. proponendo una giurisprudenza consolidata in punto di notifica della citazione ad imputato irreperibile. La Cassazione si è espressa infatti affermando il principio per il quale le ricerche dell’imputato elencate dall’articolo 159 c.p.p. sono da porsi cumulativamente e non alternativamente Cass. numero 9244/10 . Peraltro i luoghi di ricerca esplicitati dalla norma non indicano un elenco tassativo. L’articolo 159 c.p.p. impone sic et simpliciter di compiere quegli accertamenti che si rivelino utili e praticabili sulla base delle circostanze emerse dagli atti. Andava applicata la disciplina sulla notifica ad imputato all’estero. Nel caso di specie, l’imputato si trovava all’estero per decreto di espulsione emesso dal Prefetto. L’Autorità giudiziaria, secondo i Giudici di legittimità, ha fatto dunque erroneamente riferimento all’articolo 159 c.p.p. anziché all’articolo 169 c.p.p. in tema di notifiche dell’imputato all’estero. Del resto la Corte di Cassazione ha altresì specificato che la notifica degli atti con consegna a mano al difensore può essere svolta solo se la parte abbia dimostrato un totale disinteresse al procedimento pendente in Italia, rinunciando espressamente a comparire e non eleggendo domicilio Cass. numero 31693/03 . Nel caso di specie, per tanto esposto, sin dalla citazione di primo grado all’imputato, è maturato vizio assoluto ed insanabile del procedimento, per violazione della disciplina degli articolo 159 e 169, comma 4, c.p.p. che comporta la nullità assoluta di tutti gli atti susseguenti la citazione di primo grado e, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale competente per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 settembre – 15 ottobre 2015, numero 41492 Presidente Zecca – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 9.06.2014, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Firenze il 27.06.2008, assolveva B.C., S.C. e B.F. dal reato associativo loro contestato al capo c , perché il fatto non sussiste e confermava nel resto. Per quanto rileva in questa sede, si osserva che C.A. ha riportato condanna alla pena di anno otto di reclusione, in riferimento alla contestazione concernente la partecipazione all'ulteriore delitto associativo, ex articolo 74, d.P.R. numero 309/1990 di cui al capo a della rubrica, statuizione confermata dalla Corte territoriale. La Corte di Appello, dopo aver dato atto dell'intervenuta condanna, resa nei confronti di coimputati separatamente giudicati in riferimento alla partecipazione al reato associativo di cui al capo a , ha osservato che risultava dimostrata la sussistenza della associazione alla quale pure aveva partecipato C., associazione che utilizzava come base operativa il bar Pavone Blu. A sostegno dell'assunto il Collegio richiamava le articolate dichiarazioni rese da V.E., rispetto al traffico di marijuana proveniente dall'Albania e le dichiarazioni rese da Pelagati Alessio, già trovato in possesso di gr. 600 di marijuana e da C.A La Corte di Appello faceva riferimento agli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica, relative all'utenza in uso al richiamato bar Pavone Blu. Con riguardo alla partecipazione dell'odierno esponente alla richiamata associazione, la Corte ha richiamato, tra le altre, la conversazione nel corso della quale C. aveva chiesto all'interlocutore rimasto ignoto di trasferire dall'Albania venti, trenta chili di sostanza stupefacente di tipo marijuana, utilizzando un motoscafo. Il Collegio ha richiamato ulteriori conversazioni, indicative del fatto che C. trattava ripetutamente il trasferimento di notevoli partite di droga, presso Campi Bisenzio. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Appello ha rilevato che C. apparteneva organicamente al sodalizio criminoso, unitamente a C. e M., con ruolo attivo e consapevolmente coordinato con i sodali, al fine di trarre profitto economico dalla attività di sistematica importazione dall'Albania e successiva commercializzazione in Italia, di sostanza stupefacente. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione Agron C., a mezzo dei difensore. Con il primo motivo la parte denuncia la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità penale. L'esponente sottolinea che la Corte di Appello ha valorizzato, in chiave negativa, il comportamento dell'imputato, che si era recato all'estero. Al riguardo, la parte osserva che al C., in data 11.07.2003, era stato notificato un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, provvedimento che ha comportato l'accompagnamento nel Paese di origine ed assume che C. neppure fosse era a conoscenza del processo a suo carico. Ciò posto, il ricorrente confuta il valore probatorio da assegnare alle dichiarazioni rese dai testi escussi. L'esponente osserva che i dichiaranti non fanno riferimento alla partecipazione del C. alla associazione e rileva che il predetto non venne trovato in possesso di alcun quantitativo di droga. La parte ritiene che la Corte di Appello abbia omesso di individuare con precisione gli elementi idonei a riscontrare l'effettiva partecipazione del C. al sodalizio che gravitava intorno al Bar Pavone Blu. Soffermandosi sugli esiti delle operazioni di intercettazione, il ricorrente contesta il valore probatorio delle conversazioni intercorse con soggetti rimasti ignoti confuta, altresì, l'argomentazione accusatoria svolta sulla base dell'intervenuto rinvenimento, all'interno dei bagagliaio di una autovettura, di borse che rilasciavano l'odore caratteristico della marijuana. L'esponente considera che la telefonata del 21.04.1997 non dimostra comunque l'inserimento dei C. in una stabile organizzazione, ma semmai evidenzia l'esistenza di un singolo episodio, dei quale neppure si conoscono gli sviluppi. Con il secondo motivo viene dedotta l'inosservanza di norme processuali, stabilita a pena di nullità. L'esponente rileva che C. è stato ritenuto irreperibile e giudicato in contumacia. E sottolinea che il Tribunale ha emesso ulteriore decreto di irreperibilità in data 8.08.2009, in riferimento alla notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado. Ciò posto, il ricorrente osserva che la dichiarazione di irreperibilità è priva dei requisiti previsti dalla legge, tanto da risultare inidonea a produrre gli effetti ex articolo 159 cod. proc. penumero , giacché C. sin dall'11 luglio 2003 era stato espulso dal territorio nazionale e imbarcato per l'Albania, con divieto di rientro nel territorio italiano per la durata di anni dieci. Osserva di avere avuto notizia dei processo a suo carico solo nel 2008, dopo la conclusione del giudizio di primo grado. L'esponente rileva che la violazione delle disposizioni previste dagli articolo 159, 160 e 169 cod. proc. penumero integra una nullità assoluta che impone l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. II ricorso che occupa muove alle considerazioni che seguono. Occorre soffermarsi, primieramente, sulla questione processuale affidata al secondo motivo di ricorso. L'eccezione è fondata. C.A. è stato giudicato dal Tribunale di Firenze come irreperibile ed il Tribunale, al fine di procedere alla notifica dell'estratto contumaciale, ha emesso ulteriore decreto di irreperibilità, in data 8.08.2009. Con riferimento alla notificazione della citazione all'imputato irreperibile è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale l'incompleto svolgimento delle ricerche, da eseguire cumulativamente e non alternativamente, nei luoghi previsti dall'articolo 159 cod. proc. penumero determina la nullità assoluta dei decreto di irreperibilità e della conseguente notificazione mediante consegna al difensore Cass. Sez. 3, numero 9244 del 21/01/2010, Teranaj e altro, Rv. 246234 Cass. Sez. 2, numero 40041 del 30/09/2009, Tasca, Rv. 245230 Cass. Sez. 1, numero 5479 del 10/01/2006, Paulli, Rv. 235098 , con l'ulteriore specificazione che l'articolo 159 cod. proc. penumero non contiene un'elencazione tassativa dei luoghi in cui debbono essere assunte le informazioni necessarie, ma impone di compiere tutti quegli accertamenti che, sulla base delle circostanze emergenti agli atti, si rivelino logicamente utili e oggettivamente praticabili Cass. Sez. 5, numero 35103 del 17/07/2014, Rv. 260470 . E bene, risulta dagli atti che nei confronti di C., in data 11.07.2003, era stato emesso decreto di espulsione, da parte del Prefetto di Firenze, provvedimento eseguito in pari data, con divieto di rientro in Italia, per dieci anni. Le considerazioni sopra svolte evidenziano che, nel caso di specie, erroneamente l'autorità giudiziaria procedente ha fatto esclusivo riferimento, per le notifiche, alla disciplina di cui all'articolo 159 cod. proc. penumero , per il caso di irreperibilità, anziché a quella di cui all'articolo 169 cod. proc. penumero , posto che l'imputato si trovava all'estero, come chiarito. Del resto, la Corte regolatrice ha pure affermato che in tema di notifica degli atti, quando l'imputato sia stato arrestato all'estero per un fatto diverso, la notifica degli atti è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore soltanto se la parte abbia manifestato un totale disinteresse al procedimento pendente a suo carico in Italia, rinunciando espressamente a comparire, e non provvedendo ad eleggere domicilio, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 31693 del 26/06/2003, dep. 28/07/2003, Rv. 226683 , evenienze non emergenti dal compendio acquisito agli atti, nel presente procedimento. Deve poi considerarsi che, sul tema di interesse, sono da ultimo intervenute le Sezioni Unite della Corte regolatrice, le quali nel delineare le distinte fattispecie della irreperibilità e della latitanza, hanno chiarito che, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. penumero - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito, ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 169, comma quarto, dello stesso codice Cass. Sez. U, Sentenza numero 18822 del 27/03/2014, dep. 07/05/2014, Rv. 258792 . Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che Tenuto conto delle differenze che rendono non comparabili fra loro la condizione della irreperibilità e quella della latitanza, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. penumero non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, anche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 169, comma 4, dello stesso codice E si tratta di principi già riaffermati dalle sezioni semplici della Corte regolatrice Cass. Sez. 5, sentenza numero 5583 del 28.10.2014, dep. 5.02.2015, Rv. 262227 . 2. In conclusione, nel caso che occupa, è maturato sin dalla citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado, un vizio assoluto ed insanabile dei procedimento, per inosservanza della disciplina di cui agli articolo 159 e 169, comma 4, cod. proc. penumero , idoneo a determinare la nullità di tutti gli atti allo stesso conseguenti. II rilievo della nullità assoluta verificatasi in occasione della citazione dell'imputato per il giudizio di prime grado impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza del Tribunale di Firenze del 27.06.2008, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio. Resta assorbito ogni diverso motivo di censura. P.Q.M. Annulla la impugnata sentenza, senza rinvio, nonché la sentenza di primo grado, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio.