I ricevitori del gioco del lotto possono effettuare la raccolta delle giocate dalle ore 5 alle ore 24, ad eccezione dei giorni di estrazione in cui la raccolta del Lotto e del 10eLOTTO termina alle ore 19,30.
Visti i risultati positivi di raccolta raggiunti dal gioco del Lotto in tutte le sue modalità, soprattutto del 10eLOTTO, con decreto del 19 aprile - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 101 del 3 maggio - il Ministero dell'Economia e delle Finanze apporta alcune innovazioni sulle modalità di fruizione del gioco al fine di migliorare la qualità e l'efficienza del servizio ai giocatori.Dalle 5 alle 24 più tempo per giocare. In particolare, l'articolo 2 del decreto ministeriale stabilisce che i ricevitori del Lotto possono effettuare la raccolta delle giocate dalle ore 5,00 alle ore 24,00, ad eccezione dei giorni di estrazione, in cui la raccolta del Lotto e del 10eLOTTO termina alle 19,30. Come incassare le vincite? Inoltre, viene stabilito all'articolo 3 che le vincite di importo non superiore a 531,91 euro possono essere pagate da qualsiasi raccoglitore del gioco del Lotto, il quale provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso, nonché previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione. Invece, per le vincite superiori ai 531,91 euro e fino a 2.300,00 euro, lo scontrino deve essere presentato presso il punto di raccolta dove è stata effettuata la giocata e il raccoglitore, su esplicita richiesta del vincitore, può, in alternativa al pagamento in contanti, prenotare l'importo della vincita. 20 numeri ogni 5 minuti. Infine, l'articolo 4 modifica le modalità di estrazione a intervallo di tempo l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata tramite apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Tali estrazioni avranno frequenza plurigiornaliera, intervallate da un tempo non inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle ore 5.00 e fino alle ore 24.00, per un totale massimo di 228 estrazioni, contrassegnate da un numero progressivo giornaliero. Per un totale di 228 estrazioni giornaliere. Tuttavia, per consentire il rispetto dell'intervallo di 5 minuti tra un'estrazione e l'altra, il numero massimo complessivo giornaliero delle estrazioni può essere ridotto qualora si verifichino impedimenti di qualsiasi natura. In questi casi, se ci sono giocate relative ad estrazioni non ancora effettuate, sono comunque generate estrazioni anche dopo le 24, fino al numero massimo di 228, senza obbligo di rispetto dei cinque minuti e senza possibilità di raccolta aggiuntiva.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 19 aprile 2011 G.U. 3 maggio 2011, numero 101Interventi sulla fruizione del gioco del lotto in tutte le sue modalità.IL DIRETTORE GENERALEdell'amministrazione autonoma dei monopoli di StatoVista la legge 2 agosto 1982, numero 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, numero 85 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, numero 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, numero 528, in particolare l'articolo 7, comma 2, e della legge 19 aprile 1990, numero 85 e successive modificazioni Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, numero 560, con il quale è stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000 Vista la legge 18 ottobre 2001, numero 383 ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, numero 33, emanato ai sensi del predetto articolo 12 della legge numero 383 del 2001 nonchè il decreto legge 8 luglio 2002, numero 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, numero 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009, numero 39, convertito con modificazioni dalla legge numero 77 del 24 giugno 2009 ed in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera b che dispone la possibilità di adozione con decreti direttoriali di ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonchè giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 gennaio 1997, concernente il calendario delle estrazioni del gioco del Lotto Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, numero 452 convertito nella legge 27 febbraio 2002, numero 16 con il quale sono state adeguate all'euro le disposizioni precedentemente stabilite in lire dalla normativa generale del gioco del Lotto, con particolare riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 del Capo II in tema di modalità per il pagamento delle vincite Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, numero 240, con il quale è stato modificato, in particolare, l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, numero 560, in materia di pagamento delle vincite del gioco del Lotto Vista l'articolo 1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004 numero 311 Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per più concorsi consecutivi Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2009, con il quale è stata istituita la nuova modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata 10eLOTTO Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009, con il quale il 10eLOTTO è stato individuato come modalità di gioco del Lotto Visto il decreto direttoriale del 18 gennaio 2010, con il quale è stata istituita la formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata LOTTO3 Visto il decreto direttoriale 2 settembre 2010 con il quale sono state apportate alcune modifiche fra l'atro al decreto direttoriale 13 luglio 2009 Valutati i risultati positivi di raccolta raggiunti dal gioco del Lotto in tutte le sue modalità, in particolare del 10eLOTTO , e ritenuto opportuno apportare alcune innovazioni sulle modalità di fruizione del gioco al fine di uniformarle ad altri giochi di ricevitoria e migliorare la qualità e l'efficienza del servizio ai giocatori Vista la nota con la quale la Lottomatica Group S.p.A. comunica la propria disponibilità ad estendere gli orari di raccolta e ad implementare il numero delle estrazioni 10eLOTTO ad intervallo di tempo di cui all'articolo 2, comma 3 lettera c del decreto direttoriale 13 luglio 2009 e successive modificazioni, sostenendone i relativi oneri e attestando la capacità del sistema estrazionale e di raccolta Decreta articolo 1L'articolo 1 del decreto direttoriale 4 dicembre 2008 come sostituito dall'articolo 1 del decreto direttoriale 2 settembre 2010 è così sostituito A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è autorizzata la raccolta, per tutte le modalità del gioco del Lotto, per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di cinquanta, compreso quello di emissione . L'articolo 4, comma 1 del decreto direttoriale 13 luglio 2009 e successive modificazioni è abrogato. articolo 2L'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 30 gennaio 1997 è così sostituito I ricevitori del gioco del Lotto possono effettuare la raccolta delle giocate dalle ore 5,00 alle ore 24,00, ad eccezione dei giorni di estrazione, in cui la raccolta del Lotto e del 10eLOTTO, con modalità di cui alla lettera a del comma 3 dell'articolo 2 del decreto direttoriale del 13 luglio 2009 termina alle ore 19,30 . articolo 3Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001 numero 452 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 27 febbraio 2002, numero 16, le vincite di importo non superiore a 531,91 euro possono essere pagate da qualsiasi raccoglitore del gioco del Lotto, il quale provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso, nonchè previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione. Per le vincite d'importo superiore a 531,91 euro e fino a 2.300,00 euro lo scontrino deve essere presentato presso il punto di raccolta dove è stata effettuata la giocata e il raccoglitore, su esplicita richiesta del vincitore, può, in alternativa al pagamento in contanti, prenotare l'importo della vincita con le modalità previste al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge 28 dicembre 2001, numero 452 ed all'articolo 35, comma 2 del D.P.R. numero 560 /1990. articolo 4Al decreto direttoriale 13 luglio 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche All'articolo 2, comma 3, lettera c il primo periodo è sostituito dal seguente c modalità di estrazione a intervallo di tempo l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata tramite apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Tali estrazioni avranno frequenza plurigiornaliera, intervallate da un tempo non inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle ore 5.00 e fino alle ore 24.00, per un totale massimo di 228 estrazioni, contrassegnate da un numero progressivo giornaliero. Al fine di consentire il rispetto del predetto intervallo di 5 minuti tra un'estrazione e la successiva, il numero massimo complessivo giornaliero delle estrazioni può essere ridotto qualora si verifichino impedimenti di qualsivoglia natura. In tali casi, qualora sussistano giocate relative ad estrazioni non ancora effettuate, sono comunque generate estrazioni anche dopo le ore 24.00, fino al numero massimo di 228, senza obbligo di rispetto del predetto intervallo temporale e senza possibilità di raccolta aggiuntiva. . L'articolo 3, comma 2 è abrogato. articolo 5La raccolta del gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominato LOTTO3 di cui al decreto direttoriale del 18 gennaio 2010 è sospesa a far tempo dal primo concorso successivo alla pubblicazione del presente decreto. Le vincite conseguite con il LOTTO3 potranno essere riscosse entro i termini stabiliti per il gioco del Lotto. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione.