Rivalutabile annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato

La Cassazione ha sottolineato che l’indennità integrativa speciale può essere rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

Il caso. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 8433/2013 depositata il 5 aprile scorso, ha chiarito alcuni aspetti in materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni od emoderivati, in particolare per quanto riguarda l’applicazione o meno della rivalutazione annuale all’indennità integrativa speciale. Il Relatore della S.C. richiama la sentenza numero 293/2011 della Corte Costituzionale dove viene chiarito che «la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno in base alla previsione dell’articolo 2043 c.c., il diritto ad un equo indennizzo» articolo 32 in collegamento con l’articolo 2 Cost. , qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie compresi anche i trattamenti sanitari non obbligatori ma, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della diffusione capillare di un danno nella società , nonché «il diritto», se sussistono i presupposti, «a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell’ambito della propria discrezionalità». L’importo dell'indennità integrativa speciale La Cassazione ha più volte chiarito sent. numero 423/2000 e ord. numero 522/2000 che «non è ravvisabile irrazionale disparità di trattamento dei soggetti danneggiati in modo irreversibile da emotrasfusioni rispetto a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad entrare in una visione unificatrice». è rivalutabile annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. In conclusione, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale sent. numero 293/2011 del d.l. numero 78/2010, articolo 11, comma 13 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» - controllo della spesa sanitaria , è da escludere che possa essere negata la rivalutabilità della componente dell’indennizzo costituita dall’indennità integrativa speciale, secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui all’articolo 2, comma 1, l. numero 210/1992 «indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 28 febbraio – 5 aprile 2013, numero 8433 Presidente La Terza – Relatore Marotta Fatto e diritto 1 - Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'articolo 377 cod. proc. civ., ha depositato la seguente relazione ai sensi degli articolo 380 bis e 375 cod. proc. civ. Con sentenza numero 54 del 2011 depositata in data 24 gennaio 2011, la Corte di appello di Genova, pronunciando sull'appello proposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nei confronti di A S. , avverso la sentenza numero 1363/09 del Tribunale di Genova, rigettava la domanda avanzata in primo grado, escludendo il diritto dell'interessato alla rivalutazione della componente dell'indennizzo di cui alla legge numero 210/1992 denominata indennità integrativa speciale. A sostegno del decisum, i giudici di appello richiamavano l'orientamento espresso da questa Corte nella sentenza numero 21703 del 13 ottobre 2009 e l'espressa previsione di cui all'articolo 11, comma 13, del D.L. numero 78 del 31 maggio 2010 nelle more intervenuto. Avverso tale pronuncia A S. propone ricorso e, con primo motivo, censura la sentenza impugnata lamentando violazione e/o falsa applicazione di legge articolo 360, numero 3 cod. proc. civ. ed in particolare falsa applicazione dell'articolo 434 cod. proc. civ. e 427, comma 2, cod. proc. civ Deduce che la Corte territoriale ha falsamente applicato l'articolo 437, comma 2, cod. proc. civ. laddove non ha ritenuto che la censura del Ministero non contenesse alcuna specificità, limitandosi in maniera del tutto generica a richiamare, senza neanche lo sforzo di citare i riferimenti, altra giurisprudenza. Con secondo motivo di ricorso censura il ricorrente la sentenza per impugnata per violazione e/o falsa applicazione di legge articolo 360, numero 3, cod. proc. civ. ed in particolare articolo 6 CEDU - Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali -, articolo 47 Carta UÈ, articolo 117 Cost., contrasto con gli articolo 14 CEDU, 21 Carta UÈ, 3 e 117 Cost., contrasto con gli articolo 2 e 8 CEDU, 1, 2, 3 e 35 Carta UÈ, 2, 32, 38 e 117 Cost., contrasto con gli articolo 25, comma 1, 102, 104, 11 Cost., contrasto con l’articolo 1 prot. CEDU. Deduce che è del tutto erroneo ed insufficiente il riferimento operato da parte della Corte territoriale circa le novità legislative intervenute nella more del giudizio di secondo grado e segnatamente del D.L. numero 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge numero 112 del 29 luglio 2010, il quale ha previsto ai commi 13 e 14 dell'articolo 11 la non rivalutabilità dell'indennità integrativa speciale corrisposta ex articolo 2, comma 1, della legge numero 210 del 1992 e che la sentenza va censurata dovendosi dare preminenza ad una lettura costituzionalmente orientata della legge numero 210 del 1992, agli scopi che essa si prefiggeva e prefigge, e ciò tanto alla luce della nostra carta costituzionale quanto alla luce dei principi di diritto comune espressi a livello Europeo. Sottolinea che non può ritenersi ragionevole la non rivalutabilità di uno strumento riconosciuto come atto ad impedire o attenuare gli effetti della svalutazione monetaria . Evidenzia che sono state poste da giudici di merito questioni di costituzionalità del citato articolo 11, commi 13 e 14, del D.L. numero 78/2010 e che quest'ultimo è anche in contrasto con diverse fonti di rango internazionale e comunitario. Resiste con controricorso il Ministero della Salute. Il primo motivo di ricorso non è fondato in ragione del fatto che la valutazione della specificità dell'atto di appello è stata dalla Corte territoriale ancorata alla utilizzazione da parte del Ministero, a conforto dell'impugnazione, di argomentazioni contrastanti con quelle del primo giudice. Del resto, se è necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, quest'ultimo è da valutare proprio in correlazione con la motivazione della sentenza impugnata in conseguenza tale grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, essendo, peraltro, solo richiesto che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime cfr. in tal senso Cass. numero 4068 del 19/02/2009, id numero 25218 del 29/11/2011 . È, invece, qualificabile come manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso conformemente alla giurisprudenza di questa Corte da ultimo, Cass. 29080 del 25 novembre 2011, id. numero 29914 del 29 dicembre 2011, numero 12590 del 19 luglio 2012 . Invero era stato affermato Cass. numero 21703 del 13 ottobre 2009, disattendendo il precedente orientamento di cui a Cass. numero 15894 del 28 luglio 2005 che In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica all'indennità integrativa speciale, prevista dalla legge 25 luglio 1992, numero 210, articolo 2, comma 2, sia perché il legislatore ne ha espressamente stabilito il riconoscimento solo per l'indennizzo, autonomamente disciplinato dall'articolo 2 cit., comma 1 così come modificato dalla legge 25 luglio 1997, numero 238 , sia perché l'indennità integrativa speciale ha proprio la funzione di attenuare od impedire gli effetti della svalutazione monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa, normativamente la rivalutabilità . L'infondatezza della pretesa era stata poi confermata dalla successiva sentenza numero 22112 del 19 ottobre 2009, che si era data carico di risolvere il contrasto. Inoltre con il D.L. numero 78 del 2010, articolo 11, comma 13 convertito nella legge numero 122 del 2010, si è disposto che la legge 25 febbraio 1992, numero 210, articolo 2, comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo della indennità integrativa speciale non è rivalutato secondo il tasso di inflazione . La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 293 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, numero 78, articolo 11, commi 13 e 14, ritenendo tale disciplina non conforme al canone di ragionevolezza. La Corte Costituzionale ha affermato, con detta sentenza “Va premesso che, come questa Corte ha già chiarito, la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno in base alla previsione dell'articolo 2043 c.c., il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell'articolo 32 in collegamento con l'articolo 2 Cost., qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie fattispecie alla quale è stato assimilato il caso in cui il danno sia derivato da un trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società sentenza numero 27 del 1998 nonché il diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma dell'articolo 2 Cost. e dell'articolo 38 Cost., comma 2, a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità sentenze numero 342 del 2006, numero 226 del 2000 e numero 118 del 1996 . La situazione giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione, siano affetti da epatite è riconducibile all'ultima delle ipotesi ora indicate. E il legislatore, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è intervenuto con la legge numero 210 del 1992, prevedendo tra l'altro un indennizzo consistente in una misura di sostegno economico, fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua dei citati articolo 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno sentenza numero 342 del 2006, punto 3 del Considerato in diritto , misura che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore sentenza numero 28 del 2009 . Le scelte del legislatore, nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura, della gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, rientrano nella sfera della sua discrezionalità. Tuttavia, compete a questa Corte verificare che esse non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia sentenze numero 342 del 2006 e n, 226 del 2000 . Ciò posto, si deve rilevare che con la L. 24 dicembre 2007, numero 244, articolo 2, comma 363 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2008 , è stato disposto che L'indennizzo di cui alla L. 29 ottobre 2005, numero 229, articolo 1 è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia . La legge 29 ottobre 2005, numero 229, articolo 1 rinvia, a sua volta, ai soggetti di cui alla legge numero 210 del 1992, articolo 1, comma 1 e disciplina l'ulteriore indennizzo ai medesimi spettante, determinandone importo e modalità di erogazione comma 1 . Il comma 4 della norma statuisce che L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato l’annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT. Per il richiamo effettuato dalla L. numero 24 del 2007 all'intera legge numero 229 del 2005, articolo 1, anche quest'ultima disposizione si applica all'indennizzo riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide. Del resto, il regolamento di esecuzione della L. numero 244 del 2007, articolo 2, comma 363, recato dal D.M. 2 ottobre 2009, numero 163 ribadisce nell'articolo 1, comma 4, che l'importo dell'indennizzo suddetto è interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT. Orbene, come già chiarito da questa Corte, non è ravvisabile irrazionale disparità di trattamento dei soggetti danneggiati in modo irreversibile da emotrasfusioni rispetto a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad entrare in una visione unificatrice sentenza numero 423 del 2000 e ordinanza numero 522 del 2000 . Non altrettanto, però, può dirsi per la situazione delle persone affette da sindrome da talidomide. Invero, la ratio del beneficio concesso a tali persone è da ravvisare nell'immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dalla legge numero 210 del 1992, articolo 1, comma 3. Nella sindrome da talidomide, come nell'epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall'autorità nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli articolo 2 e 38 Cost. In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l'articolo 3 Cost., comma 1, la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite post-trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide. A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell'intero indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione sulla base del tasso di inflazione programmato legge numero 210 del 1992, articolo 2, comma 1 è negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell'indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l'altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee come sopra riscontrate tra i due benefici. La tesi della difesa dello Stato, secondo cui essi in realtà resterebbero differenziati ab origine, nel senso che il relativo ammontare è comunque diverso, anche a prescindere dalla rivalutabilità o meno della componente commisurata alla indennità integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, non può essere condivisa. Infatti, il diverso ammontare dell'indennizzo attiene alla determinazione del quantum e, quindi, risponde a legittime scelte discrezionali del legislatore che non sono qui in discussione. Esse, comunque, non incidono sulle ragioni unificanti sopra evidenziate. Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale del D.L. numero 78 del 2010, articolo 11, comma 13 convertito, con modificazioni, dalla L. numero 122 del 2010, articolo 1, comma 1. La declaratoria riguarda anche il successivo comma 14, trattandosi di disposizione strettamente connessa alla precedente, in quanto diretta a regolare gli effetti intertemporali della norma interpretativa, della quale, dunque, segue la sorte Corte cost. 293/2011 ”. A seguito, dunque, della sentenza numero 293/2011 della Corte Costituzionale è da escludere che possa essere negata la rivalutabilità - secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui all'articolo 2 primo comma della legge numero 210/1992 - della componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale di cui al secondo comma dell'articolo 2 citato, essendo - questa – l’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dell'istituto, inteso della sua globalità, così come affermato da Cass. numero 15894 del 28/07/2005. Per tutto quanto sopra considerato, superfluo essendo l'esame delle altre questioni poste dal ricorrente, si propone, in accoglimento del proposto ricorso, la cassazione dell'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito a norma dell'articolo 384, commi 1 e 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell'appello proposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con ordinanza, ai sensi dell'articolo 375, numero 5, cod. proc. civ. . 2 - Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'articolo 375, numero 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo, soluzione non contrastata dalle parti - che non hanno depositato memorie - e condivisa dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione. 3 - Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex articolo 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito, rigettando l'appello proposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avverso la sentenza di primo grado. 4 - Il sopravvenire della sentenza di incostituzionalità costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese dell'intero processo. P.Q.M. LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado. Compensa le spese dell'intero giudizio.