Contratti simulati? Separazione o comunione dei beni? Sussiste l’interesse ad agire del creditore di uno dei coniugi? Una vicenda complicata, che nasce da un contratto preliminare di compravendita stipulato, con scrittura privata, tra una coppia di coniugi e una donna.
Questo, in estrema sintesi, è il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 7745/2013, depositata lo scorso 27 marzo. Il caso. Due coniugi promettevano, con una scrittura privata, di vendere un appartamento ad una donna per il prezzo di 360 milioni di lire. Quest’ultima, entro il termine previsto nel preliminare, aveva versato la somma pattuita ma, al momento della stipula dell’atto notarile di trasferimento, i due coniugi avevano fatto perdere le loro tracce. La donna, pertanto, chiedeva al tribunale di dichiarare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata e di dichiarare che l’immobile in questione era di sua proprietà. Il contratto preliminare è simulato? Ed è a questo punto che nella vicenda c’è un altro colpo di scena. Un creditore del promittente venditore, infatti, deduceva che il contratto preliminare stipulato di compravendita era simulato. Estromesso dal giudizio di primo grado, l’uomo propone appello, ottenendo – una volta dichiarata la sussistenza della legittimazione e interesse ad agire – la riforma della sentenza impugnata il contratto viene ritenuto simulato e la domanda giudiziale di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata, proposta dall’attrice e portata avanti dalla sua erede, viene cancellata. L’immobile è caduto nella comunione legare fra i coniugi. Sia l’erede dell’attrice del primo grado che il promittente venditore propongono ricorso per cassazione. Proprio gli Ermellini accolgono parzialmente il ricorso e, decidendo nel merito, dichiarano la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del creditore. Immobile acquistato prima della decisione di sottoporre i beni al regime della separazione. Nello specifico è stato accertato che la quota, pari al 50%, del bene immobile in parola spettante al debitore ed unica aggredibile da parte del creditore, «trattandosi di debito personale» dell’uomo e non già della comunione dei coniugi, è stata oggetto di esecuzione immobiliare, vendita all’asta ed aggiudicazione a terzi, ed all’esito di tale procedimento di esecuzione il creditore «ha ottenuto, a parziale pagamento del proprio credito, l’assegnazione della somma di euro 118.468,59, ottenuta proprio dalla vendita forzata della detta quota».
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 23 gennaio – 27 marzo 2013, numero 7745 Presidente Mazzacane – Relatore Scrima Svolgimento del processo Con atto notificato il 4 ottobre 1984 G.E. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Novara, F.E. e M.A. in F. , esponendo che - con scrittura privata del 30 ottobre 1982, il F. aveva promesso di venderle un appartamento sito in Sanremo, al corso Mombello 50 scala A interno 13, per il prezzo di 360 milioni di lire - il preliminare era stato sottoscritto anche dalla moglie del F. , M.A. , che aveva assunto gli stessi obblighi del marito ai sensi della legge numero 151 del 1975, in quanto l'immobile era stato acquistato nel 1976 in regime di comunione dei beni fra i due coniugi - l'attrice, entro il termine del 30 aprile 1983, previsto nel contratto preliminare, aveva versato al venditore il prezzo pattuito e aveva invitato i promittenti venditori a comparire davanti al notaio per la stipula dell'atto notarile di trasferimento - i coniugi F. si erano impegnati a comparire, non appena pronti i documenti relativi all'immobile, ma non le avevano poi comunicato alcunché. Tanto premesso, l'attrice chiedeva dichiararsi l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla detta scrittura privata ed emettersi sentenza ex articolo 2932 cod. civ., dichiarando che l'immobile in questione era di proprietà di G.E. . I convenuti, pur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci. Successivamente, con comparsa depositata all'udienza del 6 ottobre 1988, si costituiva in giudizio F.E. non contestando l'autenticità della propria sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 30 ottobre 1982. Con comparsa depositata nella detta udienza, interveniva in causa R.G. che, allegando di essere creditore del F. , deduceva che il contratto preliminare di compravendita stipulato fra i coniugi F. e la G. era simulato e chiedeva, preliminarmente, la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del dibattimento penale per truffa in danno del R. , pendente a carico del F. davanti al Tribunale di Sanremo e, in via principale, la declaratoria di simulazione del preliminare di vendita in questione. Nel corso del giudizio di primo grado si costituiva T.F.M. quale erede dell'attrice nelle more deceduta. Con sentenza 25 giugno 2002, il Tribunale di Novara, ritenendo non simulato l'atto in questione e che la G. avesse regolarmente pagato il prezzo convenuto, rigettava la domanda proposta dal R. che andava estromesso dal giudizio essendo carente di legittimazione e dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100 c.p.c. accoglieva invece le domande dell'attrice T.F.M. , dichiarando autentiche le sottoscrizioni della scrittura privata 30 ottobre 1982 ed emettendo pronuncia ex articolo 2932 cod. civ. con la quale la proprietà dell'immobile in questione veniva trasferita alla T.F. . R.G. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Novara, lamentando l'erroneità della pronuncia gravata per averlo estromesso dal giudizio, per averlo ritenuto non legittimato ad agire e per aver ritenuto infondata la sua domanda di simulazione. Si costituivano i tre appellati resistendo al gravame del quale chiedevano il rigetto il F. e la T.F. proponevano, inoltre, appello incidentale chiedendo la condanna del R. al rimborso delle spese del giudizio di primo grado. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 16 novembre 2005, riteneva sussistenti la legittimazione e l'interesse del R. a proporre la domanda di simulazione del contratto preliminare in questione nonché provata la simulazione assoluta del detto contratto e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la simulazione del contratto preliminare in parola, rigettava la domanda proposta da G.E. e poi dall'erede T.F.M. , ordinava al Conservatore dei RR.II. di Sanremo di procedere alla cancellazione della domanda giudiziale, proposta dalla G. , di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni della detta scrittura privata e di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre di cui alla medesima scrittura condannava gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio. Avverso la sentenza della Corte di merito T.F.M. , in proprio nonché quale erede della madre M.A. , e F.E. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso R.G. . Il controricorrente in data 25 settembre 2012 ha depositato documentazione ispezioni catastali , il cui elenco, notificato ai resistenti, e per gli stessi al loro difensore domiciliatario, in data 27 settembre 2012, é stato depositato in cancelleria in data 5 ottobre 2012. T.F.M. ha depositato in data 28 settembre 2012 e in data 3 ottobre 2012 atti di comunicazione e notifica con elenco dei documenti depositati ex articolo 372 cod. proc. civ., inviati a mezzo posta per la notifica rispettivamente all'avv. Berruti e all'avv. Imparato, quali difensori del controricorrente. Sia i ricorrenti che il controricorrente hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. Va in via preliminare rigettata, anche alla luce della documentazione depositata in data 28 settembre 2012 dalla ricorrente, l'eccezione sollevata dal R. in relazione alla carenza di prova circa la qualità di erede di M.A. in capo a F.T.M. , evidenziandosi che trattasi di deposito ammesso ex articolo 372 cod. proc. civ. perché riguardante l'ammissibilità del ricorso. 2. Sempre preliminarmente va ritenuto ammissibile il deposito della documentazione effettuata dal R. in data 25 settembre 2012 e a cui fa espresso riferimento anche la memoria ex articolo 378 cod. proc. civ., trattandosi di documentazione relativa a modifica di legge successiva al deposito del controricorso e relativa all'ammissibilità del ricorso introduttivo. Assume il controricorrente nella memoria ex articolo 378 cod. proc. civ. che, nelle more del giudizio”, sarebbe venuta meno l'efficacia della domanda oggetto di causa e quindi anche l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti . Al riguardo deduce il R. che, ai sensi dell'articolo 2668 bis cod. civ., introdotto dalla legge 18 giugno 2009, numero 69, l'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni, che tale effetto cessa se la stessa non è rinnovata prima che scada tale termine, che l'articolo 58 della legge citata, contenente le disposizioni transitorie della nuova normativa, al numero 4 prevede che la trascrizione della domanda giudiziale eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi dell'articolo 2668 bis codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , id est entro il 3 luglio 2010 e che tale rinnovazione non è stata effettuata, nel caso di specie, come si evince dai documenti prodotti. 2.1. Ritiene la Corte che la tesi del controricorrente non può essere condivisa, in quanto la mancata rinnovazione della trascrizione della domanda, ai sensi della norma citata, non implica di per sé il venir meno dell'interesse dei ricorrenti, soprattutto qualora - come nel caso all'esame - tale domanda risulti coltivata in un giudizio ancora in corso dopo oltre venti anni dalla trascrizione in questione, eseguita in data 17 ottobre 1984. 3. Va poi evidenziato che al ricorso in esame non si applica il disposto di cui all'articolo 366 bis cod. proc. civ. - inserito nel codice di rito dall'articolo 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40 ed abrogato dall'articolo 47, comma 1, lett. d della legge 18 giugno 2009, numero 69 - in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata 16 novembre 2005 , pur se i ricorrenti hanno formulato, in relazione al quarto motivo, un quesito di diritto. 4. Con il primo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono che il R. avrebbe ritenuto sussistente la propria legittimazione avendo la domanda per oggetto l'intero immobile sito in OMISSIS e tendendo sostanzialmente il predetto a far dichiarare l'immobile in questione di proprietà esclusiva del suo debitore F. , per poi ottenere la declaratoria di simulazione della scrittura privata di vendita del medesimo bene. Ad avviso dei ricorrenti, essendo passata in giudicato la sentenza della Corte di appello di Genova del 10 dicembre 1998, la quale aveva confermato la decisione del Tribunale di Sanremo del 17 marzo 1995 che aveva dichiarato la M. proprietaria della metà del citato appartamento, la Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, avrebbe dovuto considerare tale circostanza, in quanto essendo la metà dell'immobile in parola di proprietà del coniuge debitore già uscita dal patrimonio comune, perché oggetto di espropriazione immobiliare, l' azione del R. non avrebbe avuto alcun significato atteso che mai egli avrebbe potuto far valere le proprie ragioni di credito sulla metà del patrimonio dell'altro coniuge M.A. , nei confronti del quale il R. non poteva vantare alcuna ragione di credito. 5. Con il secondo motivo, i ricorrenti dolendosi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., lamentano che la Corte di merito abbia affermato la legittimazione del R. ritenendo che l'eventuale accoglimento delle domande della G. e ora dell'erede di costei, T.F.M. , e il conseguente trasferimento del bene a quest'ultima sarebbero opponibili alla s.r.l. Finronco, acquirente dell'immobile e suoi aventi causa , la quale avrebbe, in caso di evizione, diritto a ripetere da ciascun creditore e, quindi, anche dal R. , la somma riscossa. Così motivando, però, la Corte di appello - ad avviso dei ricorrenti - non avrebbe tenuto presente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui all'aggiudicatario di un bene immobile a seguito di esecuzione forzata, che subisca l'evizione della cosa, deve essere negata la possibilità di far valere la responsabilità risarcitoria del creditore procedente riconosciuta dall'articolo 2921 cod. civ. in aggiunta alla ripetizione del prezzo, qualora risulti che l'aggiudicatario conosceva o doveva conoscere, usando l'ordinaria diligenza, che il bene trasferitogli apparteneva ad altri o comunque era soggetto a rivendicazione da parte di terzi. In particolare, assumono i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe omesso di motivare in ordine a elementi decisivi quali 1 la conoscenza da parte del R. dell'esistenza della trascrizione dell'atto di citazione G. del 4 ottobre 1984 e la conoscenza, da parte del medesimo, della sua possibile evizione, allorché aveva chiesto e ottenuto dal G.E. l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita della metà del bene espropriato al F. 2 la conoscenza della ricordata trascrizione da parte della Finronco s.r.l., non solo perché rappresentata dal R. , assegnatario della somma, ma anche perché la trascrizione in parola era chiaramente indicata nell'ordinanza di vendita emessa dal G.E. Rappresentavano, inoltre, i ricorrenti che la predetta società aveva poi alienato il bene ad altra società. 6. Con il terzo motivo, dolendosi dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducono i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe tralasciato di esaminare a fondo ed avrebbe omesso ogni motivazione in relazione alla questione dell'opponibilità al R. della scrittura privata del 30 ottobre 1982 e delle lettere del 22 aprile 1983 e del 24 aprile 1983, questione che andava risolta in senso positivo, dovendo ritenersi che tali atti avessero acquistato data certa nel momento in cui erano stati prodotti in giudizio 12 ottobre 1984 e, quindi, prima che venisse accertato il diritto di credito, il che era avvenuto con la sentenza del Tribunale penale di Sanremo del 20 aprile 1989. 7. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'articolo 189 cod. civ., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito ha ritenuto di applicare nel caso all'esame il secondo comma dell'articolo 189 cod. civ., secondo cui ciascun creditore del coniuge, in regime di comunione legale, può soddisfarsi, in via sussidiaria, sui singoli beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato e da tanto avrebbe ritenuto, senza motivare sul punto, la sussistenza della legittimazione del R. e dell'ammissibilità dell'azione di simulazione. Tale decisione sarebbe errata, tenuto conto che 1 con atto del 13 ottobre 1983 i coniugi F.M. avevano scelto per il futuro il regime di separazione dei beni 2 anche se risalente al 1984, il credito del R. da risarcimento danni, giusta provvisionale per L. 350 milioni, era sorto, non avendo il predetto agito in forza di titoli diversi, con la sentenza del Tribunale di Sanremo del 20 aprile 1989, quando, quindi, i predetti coniugi vivevano in regime di separazione dei beni trattavasi, in ogni caso, di debito personale di F.E. e non di debito della comunione patrimoniale dei coniugi 3 la quota pari alla metà del bene in contesa, di cui era titolare il F. , aveva già costituito oggetto di espropriazione immobiliare davanti al Tribunale di Sanremo e di vendita al terzo aggiudicatario. In tale contesto, la dichiarazione di simulazione della scrittura del 30 ottobre 1982 non avrebbe avuto alcun significato, in quanto il R. non avrebbe potuto agire sull'altra metà appartenente all'altro coniuge non suo debitore, sicché risultava evidente la carenza di interesse del R. . Deducevano, inoltre, i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato la norma di cui all'articolo 189 cod. civ. anche sotto altro profilo, atteso che l'espropriazione della metà dell'immobile di cui si discute in causa aveva determinato la divisione dell'immobile stesso e lo scioglimento della comunione, con la separazione delle quote di proprietà dei due coniugi e con l'assoggettamento al pignoramento della quota di proprietà del coniuge debitore per debito contratto successivamente al matrimonio e alla manifestazione di volontà dei coniugi di vivere in regime di separazione dei beni. 8. Con il quinto motivo, i ricorrenti dolendosi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., deducono che l'azione di simulazione introdotta dal R. non sarebbe stata supportata da alcuna prova diretta e lamentano che la Corte di merito abbia fondato la sua decisione non su presunzioni ma su una serie di indizi vaghi ed incerti, privi di qualsiasi significato e non utilizzabili ai fini della prova della simulazione, omettendo ogni motivazione in ordine agli clementi esaminati ed alle conclusioni raggiunte. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe, ad avviso dei ricorrenti, omessa e contraddittoria anche in relazione ad altre circostanze. Avrebbe infatti la Corte territoriale omesso di motivare che con la produzione dell'atto di citazione 4 ottobre 1984 e la sua trascrizione avevano acquistato certezza di data, oltre alla scrittura privata del 30 ottobre 1982 anche le lettere del 2 e del 23 aprile 1984 e che tutti e tre i predetti atti avevano acquistato certezza non solo con la loro produzione come allegati dell'atto di citazione, ma anche con l'esecuzione del mandato di arresto del 7 maggio 1984, sicché tali atti erano opponibili al R. e rendevano inammissibile l'azione di simulazione e insignificanti gli elementi portati a sostegno di tale azione. 9. Il primo, il secondo motivo ed il quarto motivo, stante la loro stretta connessione, possono essere unitamente esaminati gli stessi, con la precisazione che il quarto lo è nei limiti appresso precisati, sono fondati. 9.1. Ed invero, come eccepito e documentato dal controricorrente e come già posto in rilievo, non è stata rinnovata la trascrizione della domanda giudiziale all'esame nei termini di cui all'articolo 58 della legge 18 giugno 2009, numero 69, con conseguente cessazione dell'efficacia della trascrizione stessa. Pertanto, non rileva più che tale trascrizione sia anteriore a quella del pignoramento con cui é iniziata l'esecuzione nel corso della quale si é proceduto alla vendita forzata della quota di proprietà dell'immobile in questione di spettanza di F.E. e del cui ricavato ha beneficiato anche il R. , in quanto l'eventuale accoglimento della domanda inizialmente proposta dalla G. e il conseguente ipotetico trasferimento dell'immobile non sarebbe opponibile alla Finroco s.r.l. aggiudicataria del detto bene e ai suoi aventi causa, sicché l'argomentazione della Corte di merito v. p. 10 che su tale opponibilità si fonda, non può a questo punto essere condivisa. Va poi evidenziato che, come statuito dal Tribunale di Sanremo con sentenza dell'11 gennaio 1995, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Genova del 13 ottobre 1998 e passata in giudicato, e come ribadito dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, l'immobile di cui si discute in causa è caduto nella comunione legale fra i coniugi F.E. e M.A. , essendo stata la convenzione tra i predetti coniugi unitisi in matrimonio il 13 luglio 1973 - con la quale gli stessi avevano stabilito che, da allora in poi, il matrimonio e la famiglia dovessero essere disciplinati dal regime della separazione dei beni di cui agli articolo 225 e ss. cod. civ. - stipulata solo in data 13 ottobre 1983, mentre l'acquisto dell'immobile de quo é avvenuto in data 26 gennaio 1976. Inoltre risulta che la quota, pari al 50%, del bene immobile in parola spettante al F. ed unica aggredibile da parte del creditore R. , trattandosi di debito personale del F. e non già della comunione dei coniugi F.M. , è stata - come già rilevato - oggetto di esecuzione immobiliare, vendita all'asta ed aggiudicazione a terzi Finroco s.r.l. ed all'esito di tale procedimento di esecuzione il R. ha ottenuto, a parziale pagamento del proprio credito, l'assegnazione della somma di Euro 118.468,59, ottenuta proprio dalla vendita forzata della detta quota. Alla luce delle argomentazioni che precedono, risulta evidente la carenza sopravvenuta d'interesse ad agire del R. . 10. Per effetto dell'accoglimento del primo, del secondo e, nei limiti precisati, del quarto motivo resta assorbito l'esame del terzo e del quinto motivo di ricorso. 11. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in ragione dei motivi accolti e di cui al p.10. che precede e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire del R. . 11.1. Va posto in rilievo, infatti, che non deve provvedersi in questa sede sulle domande proposte inizialmente dalla G. e poi dall'erede della stessa T.F.M. , essendosi sul punto già pronunciata la Corte di merito v. sentenza impugnata p. 14, in motivazione e tale pronuncia non risulta specificamente impugnata con conseguente passaggio in giudicato della stessa. Si osserva al riguardo che non rileva che la statuizione de qua non sia stata ribadita nel dispositivo della detta sentenza, considerato che la portata precettiva di un provvedimento giurisdizionale va individuata tenuto conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto o indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda, come nel caso - come quello all'esame - in cui il dispositivo contenga la formula respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e nella parte motiva una determinata domanda sia esaminata e rigettata Cass. 8 marzo 2000, numero 5337 . 11.2. Tenuto conto della particolarità della vicenda e dello ius superveniens nel corso del giudizio di cassazione, sussistono giusti motivi per compensare, per intero, tra le parti le spese del giudizio di secondo grado e del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi e, per quanto di ragione, il quarto motivo dichiara assorbiti il terzo e il quinto motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di R.G. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di secondo grado e del presente giudizio di legittimità.