In sede di appello la facoltà di produrre nuovi documenti deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio neppure può essere ammessa la prova testimoniale che difetti del requisito della novità e che è stata oggetto di rinuncia, seppur implicita, in primo grado.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 4270/13, depositata il 20 febbraio. Il caso. Una donna viene citata in giudizio dalle due sorelle, le quali chiedono l’accertamento di una donazione indiretta di un immobile intestato alla convenuta, nonché la riduzione della donazione in quanto lesiva della loro quota di legittima. Il Tribunale, dichiarata l’improcedibilità della domanda nei confronti di una delle due sorelle per un precedente giudicato, rigetta la richiesta per mancanza di prova della supposta donazione indiretta. Il nodo delle richieste istruttorie. La decisione è confermata dai giudici di appello in particolare, quanto alle richieste istruttorie, la Corte territoriale precisa che non può essere prodotto un documento nuovo all’udienza di precisazione delle conclusioni le richieste di prove testimoniali, inoltre, sono state abbandonate nel giudizio di primo grado dopo la sentenza non definitiva e non riproposte con la precisazione delle conclusioni, determinando così la decadenza dell’appellante dalla prova testimoniale. La questione è posta al vaglio della S.C Il documento è stato reperito dopo l’inizio del giudizio di appello? Con una prima censura, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un documento decisivo pervenuto nella disponibilità della ricorrente solo pochi giorni prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni in appello ciò avrebbe comportato un vizio di motivazione della pronuncia. Gli Ermellini affermano che tale vizio non sussiste in quanto i giudici di merito hanno correttamente rilevato l’inammissibilità della produzione del documento, dal momento che in sede di appello la facoltà di produrre nuovi documenti deve essere esercitata a pena di decadenza con la costituzione in giudizio e entro il termine previsto dagli articolo 165 e 166 c.p.c. la Corte di Appello, pertanto, non era tenuta a valutare la lettera in questione. La donna eccepisce di aver reperito il documento solo dopo l’introduzione del giudizio di appello, ma non fornisce alcun elemento a sostegno di tale assunto né dimostra l’impossibilità di una tempestiva produzione. Da ultimo, la S.C. ritiene che, in ogni caso, la prova documentale non sarebbe servita a ribaltare la statuizione dei giudici di primo grado. Non ammissibile neppure la prova testimoniale. Il secondo motivo di ricorso ha per oggetto la mancata ammissione della prova testimoniale in appello secondo la ricorrente, questa sarebbe stata erroneamente pronunciata perché i fatti che doveva provare non erano nuovi e dunque non andava applicato il divieto di prove nuove in appello. I giudici di legittimità ribadiscono tuttavia che la prova non doveva essere ammessa proprio perché difettante del requisito della novità nonché per la decadenza nella quale era incorsa l’appellante avendovi rinunciato, seppur implicitamente, in primo grado. Infatti, quando il giudice dichiara chiusa l’istruttoria e invita le parti alla precisazione delle conclusioni, le stesse decadono dai mezzi istruttori non assunti, indipendentemente da una espressa dichiarazione di decadenza in tal caso la prova non può essere riproposta in appello, proprio perché dedotta in primo grado e poi abbandonata. Gli indizi prospettati sono irrilevanti. Con la terza ed ultima doglianza, la ricorrente prospetta un vizio di motivazione quanto a una serie indizi che indurrebbero a ritenere esistente la donazione indiretta, a suo dire sottovalutati dalla Corte territoriale secondo la S.C., però, neppure tale motivo è fondato, poiché gli elementi esposti sono totalmente irrilevanti ai fini della prova delle elargizioni materne dirette all’acquisto dell’immobile. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 dicembre 2012 – 20 febbraio 2013, numero 4270 Presidente Felicetti – Relatore Proto Svolgimento del processo Con citazione del 5/12/1995 S.L. e S.M.F. convenivano in giudizio la sorella S.M.T. chiedendo - l'accertamento di una donazione indiretta, avente ad oggetto un immobile intestato alla convenuta, ma asseritamente pagato dai loro genitori, e dalla loro zia paterna - la riduzione della donazione in quanto lesiva della loro quota di legittima. Nei confronti di S.M.F. era dichiarata l'improcedibilità della domanda per precedente giudicato che aveva rigettato la stessa domanda. Nei confronti di S. Lucia l'azione di riduzione relativa alla quota di legittima sull'eredità del padre L. era dichiarata prescritta ed era dichiarata improponibile la pretesa di una quota di legittima sull'eredità della zia paterna quanto alla quota di legittima sull'eredità della madre Z.M. e alla correlativa azione di riduzione, il Tribunale di Rovigo con sentenza del 5/2/2001 rigettava la domanda di riduzione della donazione indiretta per mancanza della prova che la madre avesse posto in essere una donazione indiretta a favore della convenuta S.M.T. . L'appello di S.L. e stato rigettato dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza del 23/5/2005 sulla base di una pluralità di rationes decidendi, osservando - che non v'è prova di esborsi dei genitori a favore dell'appellata M.T. che gli eventuali esborsi sostenuti dal padre non implicano una dazione anche da parte della madre della cui eredità si tratta perché la stessa attrice aveva dedotto che erano avvenuti negli anni 1965-1971 e, quindi, prima della riforma della comunione legale tra i coniugi, introdotta solo con la riforma del diritto di famiglia che la pretesa inadeguatezza dei redditi dell'appellata rispetto agli oneri economici sostenuti per l'acquisto dell'immobile e la sproporzione della sua ampiezza rispetto alle esigenze dell'appellata sono circostanze non rilevanti, in mancanza di un qualsiasi collegamento tra le pretese esigenze finanziarie dell'appellata e le dazioni di denaro da parte di sua madre. Quanto alle richieste istruttorie - formulate con l'atto di appello prove per testi e all'udienza di precisazione delle conclusioni produzioni documentali e che costituiscono oggetto dei primi due motivi di ricorso, la Corte di Appello ha rilevato che il documento prodotto dall'appellante solo all'udienza di precisazione delle conclusioni non può essere prodotto al riguardo richiama un precedente di questa Corte e precisamente la sentenza numero 5463/2002 per un evidente errore materiale è indicata dalla Corte territoriale con l'errato numero 5643 , che ha ritenuto che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed entro il termine all'uopo fissato dagli articolo 165 e 166 c.p.c. che le richieste di prove testimoniali sono state abbandonate nei giudizio di primo grado dopo la sentenza non definitiva e neppure riproposte con la precisazione delle conclusioni davanti al primo giudice pertanto, secondo la Corte distrettuale, l'appellante è decaduta dalla prova testimoniale. L S. propone ricorso affidato tre motivi resiste con controricorso S.M.T. che deposita memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. e l'omesso esame di un documento decisivo con riferimento a alla mancata ammissione di un documento costituito da una lettera in data 19/4/1982 nella quale S.M.T. scrive al fratello pregandolo a dire della ricorrente di parlare con gli altri e di procedere velocemente alla cointestazione del bene riconoscendo alla scrivente M.T. i 2/9 dell'immobile nel documento è contenuto un riferimento alla vendita al padre, che, secondo la ricorrente significherebbe retrocessione il documento sarebbe pervenuto nella disponibili la della ricorrente solo pochi giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni in appello b alla mancata ammissione dei verbali di inventario, comprovanti, a suo dire, l'accettazione dell'eredità materna. La ricorrente sostiene che il giudice di appello aveva l'obbligo di ammettere ed esaminare i nuovi documenti trattandosi di prove precostituite e non di prove costituende alle quali ultime solamente si applica il divieto di nuove prove - che la produzione della lettera 19/4/1982 non poteva essere effettuata al momento della costituzione nel giudizio di appello perché reperita solo prima della precisazione delle conclusioni - che il documento era decisivo che la mancata ammissione del documento ne ha comportato la mancata valutazione e, quindi, il vizio di motivazione. 1.1 Il motivo è manifestamente infondato sotto ogni profilo. In primo luogo, la censura relativa alla mancata ammissione dei verbali di inventario, comprovanti, a suo dire, l’accettazione dell'eredità materna è inammissibile per manifesta irrilevanza in quanto i documenti, asseritamente diretti a provare la sua accettazione della eredità con beneficio di inventario, sono del tutto irrilevanti rispetto alla ratio decidendi per la quale non si è esclusa l'ammissibilità della domanda di riduzione la convenuta aveva sostenuto che ai sensi dell'articolo 564 c.c., essendo la erede pretermessa, per l'esercizio dell'azione di riduzione nei suoi confronti occorresse l'accettazione con beneficio di inventario . La Corte territoriale, invece, ha rigettato la domanda per la mancata prova che l'immobile fosse stato acquistato con una contribuzione in denaro della madre delle due sorelle rispettivamente attrice e convenuta pertanto viene meno lo stesso interesse a dolersi della mancata ammissione dei verbali di inventario in quanto l'azione di riduzione, rigettata nel merito, è stata implicitamente ritenuta ammissibile. Quanto alla lettera 19/4/1982 che S.M.T. avrebbe inviato al fratello M. , il vizio di motivazione non sussiste perche il giudice di appello ha rilevato l'inammissibilità delle produzione e quindi non doveva valutare il documento quanto alla motivazione sull'inammissibilità della produzione, la stessa si ricava inequivocabilmente dall'espresso riferimento al fatto che la produzione era avvenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni in appello e dal richiamo alla sentenza numero 5463/2002 di questa Corte che, come sopra riferito, ha ritenuto che la facoltà di produrre nuova documenti in appello deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed entro il termine all'uopo fissato dagli articolo 165 e 166 c.p.c L'articolo 345 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis e anteriore alla riforma di cui alla L. numero 69/2009 , in ordine alle nuove prove in appello comprese le prove documentali v. Cass. S.U. 20/4/2005 numero 8203 fissa presupposti perché tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, possano trovare ingresso in sede di gravame, ossia, alternativamente, la dimostrazione che le parti non hanno potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad esse non imputabile, ovvero il convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione, ma sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo. Nella sentenza impugnata l'inammissibilità è stata ritenuta non già perché il documento è stato prodotto per la prima volta in appello, bensì perche la produzione è avvenuta solo nel corso del giudizio di secondo grado, anziché in sede di costituzione come prescritto dal codice di rito a pena di decadenza. Tale statuizione non merita censura, essendo conforme all'orientamento - già espresso da questa Corte in molteplici pronunce antecedenti al citato arresto delle sezioni unite del 2005 cfr. ex multis numero 12731/2011 e, ivi, i richiami a Cass. numero 6528/2004 numero 5463/2002 numero 7510/2001 che fonda le sue ragioni, da un lato, sul disposto degli articolo 163 e 166 c.p.c. richiamati dall'articolo 342 c.p.c., comma 1, e articolo 347 c.p.c., comma 1 e dall'altro sull'esigenza di concentrare, ancor più nel processo di appello, le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento sempre che ovviamente la formazione dei documenti da esibire non sia successiva . Nel ricorso per cassazione si afferma che il documento non poteva essere prodotto anteriormente perché non in possesso della sig.ra S.L. , ma reperito dopo l’introduzione del giudizio di appello . L'affermazione è priva dell'indicazione di qualsiasi elemento che possa consentire la verifica della sua veridicità così che non integra la necessaria dimostrazione che non era stata possibile una tempestiva produzione. Per completezza di motivazione va ulteriormente osservato che siccome è stata dedotta in sede di legittimità la violazione di norma processuale articolo 345 c.p.c. e, quindi, un error in procedendo malgrado l'erroneo richiamo, in ricorso, all'articolo 360 numero 3 c.p.c. che attiene agli errores in iudicando , per la mancata ammissione di un documento che la ricorrente ritiene decisivo la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo , è giudice anche del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire essa stessa se il documento è indispensabile cfr. Cass. 16/10/2009 numero 14098 Cass. 15/11/2011 numero 23963 . Ma anche sotto questo diverso profilo il motivo è manifestamente infondato perché dall'ipotetica ammissione di non essere proprietaria dell'intero bene e dal riferimento alla possibile vendita al padre non può in alcun modo desumersi un riconoscimento che l'acquisto è avvenuto con la contribuzione della madre Pertanto la prova documentale manca anche di ogni ragionevole indicazione circa il requisito di indispensabilità del documento, tale da comportare il ribaltamento della sentenza di prime cure. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. e sostiene che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenerla decaduta dalla prova testimoniale in quanto i fatti che essa intendeva provare non erano fatti nuovi e, quindi, non era applicabile il divieto di prove nuove in appello di cui all’articolo 345 c.p.comma 2.1 Il motivo è manifestamente infondato. La prova testimoniale richiesta con l'atto di appello non poteva e non doveva essere ammessa proprio per la mancanza del requisito della novità e per la decadenza in cui era incorsa l'appellante per avervi, sia pur implicitamente, rinunciato in primo grado. Come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia di decadenza dalla prova nella specie, testimoniale può legittimamente essere contenuta nel provvedimento di chiusura dell'istruzione e nell'invito rivolto alle parli alla precisazione delle conclusioni, con conseguente preclusione, per la parte interessata, di ogni ulteriore richiesta di articolazione dello stesso mezzo istruttorie in secondo grado infatti, allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti alla precisazione delle conclusioni, le stesse decadono dai mezzi istruttori non assunti indipendentemente da una espressa dichiarazione di decadenza Cass. 22/5/1991 numero 5751 Cass. 30/5/2005 numero 11394 Cass. 25/10/2006 numero 22843 e la prova non può essere riproposta in appello proprio in quanto non si tratta di prova nuova, ma di prova già dedotta in prime cure e abbandonata. A tali principi si è uniformata la Corte territoriale. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sostenendo che il giudice di appello ha sottovalutato e non adeguatamente motivato sugli indizi idonei a fare ritenere l'esistenza della donazione indiretta costituiti a dalla circostanza che S.T. aveva contestato che la sorella L. avesse accettato l'eredità materna b la mancata impugnazione da parte della sorella T. del testamento della madre che l'aveva espressamente esclusa dalle proprie disposizioni testamentarie, dal che si doveva desumere che essa aveva già ricevuto donazioni ben maggiori della legittima. 3.1 Gli elementi indiziari esposti nel motivo appaiono, all'evidenza, di totale irrilevanza ai fini della prova dei le elargizioni materne dirette all'acquisto dell'immobile - la contestazione, nel processo, del l'accettazione dell'eredità materna da parte della sorella prova soltanto il ricorso ad uno strumento processuale diretto a contrastare la pretesa avversaria e non costituisce certamente indizio della fondatezza della pretesa - la mancata impugnazione del testamento che esclude la convenuta dalla successione non può valere neppure come semplice indizio non sussistendo, neppure sotto il profilo meramente logico, un collegamento univoco tra la rinuncia a far valere il diritto sull'eredità della madre della quale neppure si conosce l'entità e il percepimento di somme di denaro dalla madre in vita e specificamente dirette all'acquisto dell'immobile. Ne discende che il giudice di appello, non considerando e non valutando gli evidenziati indizi che risultano all'evidenza irrilevanti, non è incorso nel vizio di motivazione denunciabile con il ricorso per cassazione e che sussiste scio quando la motivazione sia carente su un punto decisivo nella formulazione dell'articolo 360 numero 5 c.p.c. vigente prima della modifica apportata dalla L. numero 40/06 . 4. Il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna S.L. a pagare a S.M.T. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.