10 anni di servizio di ruolo alla scuola materna: dopo il cambio, vengono riconosciuti?

E’ possibile per l’insegnante, inserita nei ruoli degli insegnanti di scuola secondaria di II grado, richiedere il riconoscimento, per la ricostruzione della carriera, dell’intero periodo trascorso come insegnante di scuola materna?

Questo è il quesito rivolto alle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza interlocutoria numero 9378 dell’8 maggio 2015. Il caso. Il tribunale di Napoli accoglieva la domanda di una donna, dipendente del Ministero dell’Istruzione inserita nei ruoli degli insegnanti di scuola secondaria di II grado presso un istituto di Afragola dopo aver prestato 10 anni di servizio di ruolo come insegnante di scuola materna. La domanda era volta al riconoscimento, per la ricostruzione della carriera, dell’intero periodo trascorso in quel ruolo, computato invece parzialmente sulla base del meccanismo della temporizzazione, ed alla condanna del Ministero e dell’istituto al pagamento delle conseguenti differenze retributive. La Corte d’appello di Napoli riformava la prima sentenza, rigettando la domanda, interpretando restrittivamente la normativa di riferimento per la quale il beneficio della ricostruzione di carriera è escluso laddove il passaggio ad altro ruolo si concreti nell’accesso alla scuola elementare con provenienza dalla scuola materna. La dipendente ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione degli articolo 83 d.P.R. numero 471/1974 «In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera» e 57 l. numero 312/1980 passaggi di ruolo l’interpretazione restrittiva, secondo cui tali norme, in caso di passaggio di ruolo del docente dalla scuola materna alla scuola elementare, precludevano la conservazione dell’anzianità maturata nel pregresso ruolo, era stata disattesa dalla giurisprudenza ordinaria ed amministrativa. La pronuncia della Consulta. Il Ministero, invece, sosteneva la legittimità dell’interpretazione restrittiva, richiamando la pronuncia numero 89/2001 della Consulta, la quale, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articolo 1 e 2 d.l. numero 370/1970, convertito nella l. numero 576/1970, come riprodotti nell’articolo 485 d.lgs. numero 297/1994, aveva affermato che «la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato», per cui l’interpretazione restrittiva non era manifestamente irragionevole. Interpretazione estensiva della Cassazione. La Corte di Cassazione richiama invece il proprio precedente numero 2037/2013, in cui era stata accolta un’interpretazione estensiva delle norme questa interpretazione non era stata esclusa dalla pronuncia della Consulta. Inoltre, in tale occasione gli Ermellini avevano recepito l’analogo orientamento emerso nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, in relazione al mutato quadro normativo, determinato dal sopravvenire dell’articolo 57 l. numero 312/1980 che ha permesso di rileggere il disposto dell’articolo 83 d.P.R. numero 417/1974, «pena l'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, nel senso che, in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici». Il contrasto giurisprudenziale. Secondo la Corte di Cassazione, però, questo precedente non era consolidato, essendo presenti altre pronunce di segno opposto. In più, l’ordinanza numero 89/2001 della Consulta era attinente ad una fattispecie diversa da quella esaminata, in quanto riguardava il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna e non invece di quello di ruolo nella stessa scuola. Perciò, non è esclusa la legittimità di un’interpretazione estensiva delle norme. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria 17 dicembre 2014 – 8 maggio 2015, numero 9378 Presidente Vidiri – Relatore De Marinis Premesso in fatto - che, con sentenza del 6 luglio 2011, la Corte d'Appello di Napoli, adita dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dall'Istituto tecnico commerciale di Afragola in sede di proposizione di gravame avverso la decisione del Tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda proposta nei confronti dei predetti soggetti da A.C., dipendente del Ministero inserita nei ruoli degli insegnanti di scuola secondaria di II grado presso l'Istituto Sereni di Afragola dopo aver prestato dieci anni di servizio di ruolo come insegnante di scuola materna, domanda volta appunto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, dell'intero periodo trascorso in quel ruolo, viceversa computato parzialmente sulla base del meccanismo della temporizzazione, ed alla condanna degli allora convenuti al pagamento delle conseguenti differenze retributive, accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza rigettava la domanda - che, la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa accolto l'interpretazione restrittiva della normativa di riferimento per la quale il beneficio della ricostruzione di carriera è escluso laddove il passaggio ad altro ruolo si concreti, come nel caso di specie, nell'accesso alla scuola elementare con provenienza dalla scuola materna - che, per la cassazione di tale decisione ricorre A.C. affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il solo Ministero - che, con l'unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 83 d.P.R. 417/1974 e 57 1. numero 312/1980 lamentando l'erroneità dell'interpretazione che delle predette norme la Corte territoriale aveva accolto nel senso che le stesse, ove il passaggio di ruolo del docente interessato fosse avvenuto dalla scuola materna alla scuola elementare, precludevano la conservazione in favore dell'interessato dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo, atteso che tale interpretazione restrittiva delle norme in questione risultava essere stata disattesa dalla più recente giurisprudenza ordinaria e amministrativa - che, dal canto suo, la difesa erariale, sosteneva la legittimità di quella interpretazione restrittiva richiamandosi alla pronunzia resa con l'ordinanza numero 89 del 2001 dalla Corte costituzionale che, nel dichiarare manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con riferimento agli articolo 3 e 97 Cost., degli articolo 1 e 2 del d.l. numero 370/1970, convertito nella legge numero 576/1970, quali riprodotti nell'articolo 485 del d.lgs. numero 297/1994, ha rilevato che i giudici a quibus sollevano dette questioni di costituzionalità in quanto interpretano gli articolo 1 e 2 del decreto-legge numero 370 del 1970 e l'articolo 485 del decreto legislativo numero 297 del 1994 in modo letterale e restrittivo, pur segnalando l'esistenza di un orientamento ermeneutico estensivo che, se recepito consentirebbe di accogliere le domande dei ricorrenti concludendo che anche l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato - che sulla questione questa Corte si è espressa, da ultimo, con la decisione 29.1.2013, numero 2037, accogliendo l'interpretazione estensiva delle norme citate, sul presupposto che la sua legittimità non era stata esclusa dalla predetta pronunzia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale e per effetto del recepimento dell'analogo orientamento invalso nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare, in relazione al mutato quadro normativo determinatosi in virtù del sopravvenire dell'articolo 57 della legge numero 312/1980 che ha consentito di rileggere il disposto dell'articolo 83 del d.P.R. numero 417 del 1974, pena l'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, nel senso che, in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici - che, tuttavia, tale arresto giurisprudenziale non appare consolidato essendosi, in precedenza, alternate pronunzie di segno opposto in armonia con tale orientamento favorevole ad una interpretazione estensiva delle norme in questione, o, al contrario, improntate ad una esegesi delle stesse più rigorosamente aderente alla loro formulazione letterale - che, pertanto, si ritiene opportuno si addivenga ad una composizione di tale contrasto giurisprudenziale rilevabile in seno a questa Corte - che la citata ordinanza numero 89 del 2001 della Corte costituzionale, attinente tra l'altro ad una fattispecie diversa da quella in esame riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna e non invece di quello di ruolo nella stessa scuola , come si evince dalla sua motivazione non esclude affatto - in una materia che ha visto da tempo opzioni ermeneutiche diverse - la legittimità di una interpretazione estensiva del dato normativo - che, pertanto, si ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questa Corte in ragione della questione da esaminare, che si reputa di massima di particolare importanza ed anche in considerazione del perdurante contrasto su di essa riscontrabile pure tra i giudici di merito, come attesta proprio la controversia in esame P.Q.M. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione ai sensi dell'articolo 374. comma 2. c.p.c. del presente ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione.