La notifica dell’atto impositivo è nulla se l’agente postale non riporta il numero civico dello stabile presso cui doveva consegnare l’atto.
La SC, con l’ordinanza 28 maggio 2013, numero 13278, ha affermato che nel caso di notifica a mezzo posta e di relativa irreperibilità le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e trascritte nell’avviso di ricevimento. Procedure di notifica. La procedura di notifica degli atti è disciplinata dagli articolo 137 e ss. c.p.c., come indica l’articolo 16, comma 2, d.lgs. numero 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario, il quale riproduce il contenuto dell’articolo 60, comma 1, lett. a , Dpr numero 600/1973. Le notifiche possono avvenire a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ma le stesse possono avvenire, ove richieste dall'Amministrazione finanziaria, anche a mezzo del messo comunale o di messo speciale autorizzato. In alternativa a tale procedura di notifica cd brevi manu, le parti processuali possono effettuare le notifiche anche direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In virtù del principio generale di cui all’articolo 6, l. numero 212/2000 statuto del contribuente , l’ufficio finanziario «deve, in linea generale, assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati». Tale norma, infatti, prevede al primo comma l’effettiva conoscenza di tutti gli atti destinati al contribuente, ancorché siano applicabili le norme in materia di notifica. Il contribuente deve venire a conoscenza che l’atto cartella esattoriale é stato depositato presso la casa comunale, mediante il ricevimento della raccomandata A/R, che è così informativa di tutto ciò e se questo non avvenga, tutte le cartelle sono nulle poiché di fatto non notificate al contribuente Corte Cost. numero 258/2013 . Il caso. Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento eccependo la regolarità della notifica in quanto l’atto non risultava pervenuta e le carenze della notifica da collegare sia all’errore dell’ufficio che non aveva indicato l’indirizzo e all’agente postale che aveva omesso di indicare il numero civico dello stabile presso il quale avrebbe dovuto consegnare l’atto. Sia in primo che in secondo grado i giudici tributari non hanno accolto il ricorso e il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. In particolate, la CTR siciliana aveva ritenuto una volta depositato l’avviso dall’agente postale, la notifica è valida fino a quando il contribuente non presenta querela di falso Manca il numero civico? Notifica nulla. La SC ha ritenuto, accogliendo le motivazioni del contribuente, che nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere “rigorosamente” osservate e annotate nell’avviso di ricevimento. Per cui, come nel caso in esame, se è presente la sola annotazione dell’agente postale riportata nell’avviso, non può ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, emergendo che la notifica non può ritenersi correttamente effettuata. Alla luce di quanto sopra i giudici hanno accolto il ricorso rinviando la causa ad altra sezione della CTR che dovrà adeguarsi ai principi richiamati. La notifica a mezzo posta è valida se dinanzi al giudice viene esibito l’avviso di ricevimento della raccomandata non essendo sufficiente una semplice dichiarazione dell’ufficio postale se l’ufficio non è in grado di esibire in giudizio la cartolina di ricevimento ciò determina omissione della notifica e la conseguente nullità dell’atto notificato Cass. numero 14861/2012 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 17 aprile - 28 maggio 2013, numero 13278 Presidente Cicala – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo e motivi della decisione Nel ricorso iscritto a R.G. numero 25149/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1 - È chiesta la cassazione della sentenza numero 178.02.2010, pronunziata dalla CTR di Palermo - Sezione Staccata di Messina numero 02, il 15.06.2010, depositata l'11 agosto 2010. Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l'appello del contribuente e confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato l'originario ricorso del contribuente contro la cartella. 2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, emessa sulla base di provvedimento di irrogazione di sanzioni, censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione degli articolo 3 della Legge numero 890/1982 e 6 della Legge numero 212/2000. 3 - L'intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto della impugnazione. 3 bis - Con istanza 12.11.2012, il ricorrente ha chiesto la sollecita trattazione del ricorso, evidenziando e documentando l'avvio della procedura esecutiva in proprio danno. 4 - La questione posta dal ricorso, attiene alla regolarità o meno della notifica dell'atto previo, sostenendosi che, avrebbero errato i Giudici di merito nel presupporne la legittimità, dal momento che, nel caso, non risultavano essere state osservati tutti gli adempimenti richiesti. I Giudici di appello, in effetti, dopo avere constatato che il contribuente era residente in Pace del Mela Via e che l'atto risultava essere indirizzato al signor R. N. via , ha ritenuto legittima la notifica, avendo verificato che l'agente postale, alla cui attività andava riconosciuta efficacia probatoria fino a querela di falso, aveva curato i prescritti adempimenti, dando atto di avere immesso avviso cassetta ingresso dello stabile in indirizzo . Lamenta in questa sede il ricorrente che l'atto non risultava essergli pervenuto e che, d'altronde, le carenze di notifica, erano connesse, sia all'originario errore omissivo dell'Ufficio, che non aveva, compiutamente, indicato l'indirizzo omettendo il numero civico, sia pure a vizi del procedimento notificatorio, non risultando annotato dall'Agente Postale quale era il numero civico dello stabile nel quale si era, concretamente, introdotto. 4 bis - Il ricorso sembra fondato, alla stregua dei principi generali enunciati dalla Corte Costituzionale con le Sentenze numero 03/2010 e numero 258/2012 nonché, per quanto di rilievo in questa sede, dalla Corte di Cassazione, fra l'altro, con le sentenze numero 1224/1999 e numero 28856/2005 queste ultime, in particolare, hanno affermato che nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che la dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'Agente Postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata. 5 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli articolo 375 e 380-bis cpc, con pronuncia di accoglimento per manifesta fondatezza. Vista la relazione, il ricorso e la memoria 02.04.2013, nonché il controricorso e gli altri atti di causa Considerato che alla stregua dei principi affermati nelle richiamate e condivise pronunce, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e, per l'effetto, annullata l'impugnata sentenza Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Sicilia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio, offrendo congrua motivazione visti gli articolo 375 e 380-bis c.p.c. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.