Depenalizzazioni: le istruzioni della procura di Trento sempre puntuali e tempestive

Circolare senza patente non sarà più penalmente rilevante. A meno che il temerario trasgressore non incorra per due volte nel biennio nella stessa violazione. Resta invece penalmente rilevante arrecare disturbo all’intero condominio con rumori e immissioni moleste. Ma anche coltivare canapa e droga. Buone notizie per i datori di lavoro che hanno omesso ritenute previdenziali e assistenziali per i propri dipendenti. Entro il limite complessivo di 10.000 euro all’anno se pagheranno tempestivamente verranno sgravati da ogni sanzione.

Lo ha chiarito la procura di Trento con la circolare numero 3 del 25 gennaio 2016. La circolare della procura di Trento. I d.lgs. numero 7 e 8 del 15 gennaio 2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, introducono importanti novità in materia di abrogazione di reati e depenalizzazione. Per dettagliare le conseguenze operative della novella la procura della Repubblica di Trento ha fornito immediate istruzioni. D.lgs. numero 7/2016. In particolare il d.lgs. numero 7/2016, specifica innanzitutto la circolare, ha un ambito di intervento più ristretto, limitandosi ad abrogare il reato di falsità di scrittura privata articolo 485 c.p. , la falsità in foglio firmato in bianco articolo 486 c.p. , l’ingiuria articolo 594 c.p. , la sottrazione di cose comuni articolo 627 c.p. e l’appropriazione di cose smarrite articolo 647 c.p. . Per quanto riguarda i fascicoli riferibili ai reati abrogati a parere della procura vanno tenute distinte tre situazioni. Se non è ancora stata esercitata l’azione penale il pm dovrà richiedere tempestivamente l’archiviazione per consentire l’attivazione dell’eventuale causa civile. Se l’azione penale è stata esercitata il giudice dovrà attivarsi d’ufficio per dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p Nel caso di un reato abrogato già definito con sentenza o decreto di condanna spetterà al giudice dell’esecuzione intervenire. D.lgs. numero 8/2016. Per quanto riguarda invece il d.lgs. numero 8/2016 la questione ha una portata decisamente più ampia. L’indicazione normativa di carattere generale contenuta nel decreto legislativo dispone che vengono depenalizzate tutte le violazioni per la quale è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Anche se un reato nelle ipotesi aggravate prevede la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. Per esempio dal 6 febbraio la guida senza patente non costituirà più reato. Sarà una fattispecie autonoma di reato la recidiva nel biennio, siccome punita con l’arresto fino ad un anno. In pratica la recidiva biennale da circostanza aggravante diventa una fattispecie autonoma di reato, specifica la nota trentina. Non tutti i reati contenuti nel codice penale aderiscono alla regola generale della depenalizzazione, prosegue la circolare. Ma solo quelli specificamente richiamati dal d.lgs. ovvero gli atti contrari alla pubblica decenza articolo 726 c.p. , gli atti osceni articolo 527 c.p. e le pubblicazioni oscene articolo 528 c.p. , con relative ipotesi aggravate trasformate in reati autonomi. Disturbo del riposo delle persone. Molto interessanti le considerazioni sulla mancata depenalizzazione dell’articolo 659 c.p. relativo al disturbo del riposo delle persone. La sanzione penale a parere della procura resta incardinata nel potenziale disturbo ad una pluralità indeterminata di persone. Se per esempio il soggetto che produce rumore in un ambito condominiale arreca fastidio ad una sola famiglia non scatterà l’azione penale. Occorre che le immissioni arrechino disagio ad una quantità considerevole di soggetti. Anche altri reati importanti specificamente previsti da leggi speciali sono stati sottratti alla depenalizzazione, prosegue la corposa istruzione. Altri reati, di modesto rilievo, sono stati depenalizzati in contrasto alla regola generale. Omesso versamento di contributi. Poi la procura si sofferma sull’omesso versamento di contributi, non eccedente il limite complessivo di 10.000 euro annui. In questo caso il datore di lavoro che tempestivamente provvede a riparare all’omissione non risponderà neppure di alcuna violazione di carattere amministrativo. Coltivazione di droga. Per quanto riguarda l’inosservanza delle prescrizioni in materia di coltivazione di droga l’effetto è limitato al produttore che viola alcune prescrizioni. Non si tratta certo di una depenalizzazione tout court della coltivazione degli stupefacenti, specifica la procura. La circolare trentina di sofferma infine sulla disciplina transitoria ovvero sull’applicazione delle sanzioni amministrative ai reati depenalizzati differenziando le situazioni sulla base delle fasi del procedimento. Fino alla fase d’appello o del giudizio di Cassazione.

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