E’ abuso del diritto ripianare la perdita della partecipata e successivamente cedere la quota di partecipazione generando una minusvalenza.
Il ripianamento della perdita della partecipata da parte della capogruppo e la successiva rivendita della quota si configura quale complesso di atti privo di valide ragioni pertanto, i costi conseguenti sono indeducibili. Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza numero numero 4901/2013. Il caso. La fattispecie concerneva un accertamento nei confronti di una società con cui si recuperava a tassazione una minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione. La partecipata aveva una rilevante perdita a copertura della quale era stato deliberato l'azzeramento del capitale sociale e la successiva ricostituzione. Per effetto di tali operazioni, la perdita era completamente coperta e il nuovo capitale sociale interamente sottoscritto e versato. La controllante contabilizzava siffatti esborsi di denaro al conto partecipazioni, incrementando, di fatto, il valore del costo della partecipata. Successivamente, cedeva l'intera quota ad altra società del gruppo generando una minusvalenza, dato che il prezzo di cessione era nettamente inferiore rispetto al valore in carico riportato nel conto di bilancio. Il fisco qualificava l'insieme degli atti posti in essere un «atto di liberalità a favore di altra società del gruppo» di conseguenza, la minusvalenza era considerata indeducibile in quanto priva del carattere di necessarietà e inerenza. I giudici di merito tributari annullavano la ripresa a tassazione, sottolineando che le operazioni di ripianamento delle perdite si inserivano in un complessivo assetto societario rientrante nella discrezionalità manageriale della società capogruppo. Per tali ragioni, quindi, la minusvalenza era costo inerente e deducibile. Operazioni antieconomiche I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso del fisco. Gli Ermellini, in merito al concetto di inerenza di un costo, hanno precisato che tale requisito non si risolve esclusivamente e necessariamente nel rapporto con una precisa e determinata componente attiva del reddito d'impresa, ma richiede comunque, ai fini delle deducibilità che sia specificamente correlato all'impresa. Deve, cioè, essere finalizzato pur sempre a un'attività potenzialmente idonea alla produzione degli utili. Nel caso di specie, tutte le operazioni poste in essere si palesavano come antieconomiche e quindi inidonee a incidere sulla capacità di produrre guadagni. Peraltro, secondo la Corte, fermo restando che è onere del contribuente fornire la prova dell'inerenza all'attività d'impresa, sebbene la riorganizzazione dell'assetto societario sia un'insindacabile scelta imprenditoriale della capogruppo, tale complesso di atti si configurava, sotto una diversa prospettiva, quale abuso del diritto che si traduce nel disconoscimento dei vantaggi fiscali ingiustamente conseguiti dal contribuente. Pertanto, una volta che il fisco abbia delineato i termini del disegno elusivo, incombe sul contribuente provare l'utilità e le ragioni che hanno ritenuto tali atti idonei rispetto ad altri. L'abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto di strumenti giuridici per conseguire solamente risparmi d'imposta in totale assenza di ragioni economicamente apprezzabili. c’è abuso del diritto. La Cassazione, con la sentenza numero 4901 depositata il 27 febbraio 2013, ha ravvisato l’antieconomicità e, quindi, l’elusività, di un’operazione di ripianamento delle perdite della società partecipata, per un importo di oltre 8 volte superiore al valore della partecipazione, a cui era immediatamente conseguita una cessione della partecipata medesima a un'altra società del gruppo per un valore pari al 99% del patrimonio netto della società ceduta. Secondo la Suprema Corte, in particolare, le minusvalenze da partecipazione generate dall’operazione di specie hanno determinato un abuso del diritto, in quanto create al solo fine del conseguimento di un vantaggio fiscale.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 20 dicembre 2012 – 27 febbraio 2013, numero 4901 Presidente Merone – Relatore Cappabianca Svolgimento del processo R.T.I. s.p.a. propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale l'Ufficio aveva determinato a suo carico, per l'anno 1990, maggior imponibile irpeg ed ilor, con conseguente applicazione di maggior imposte ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni. L'avviso contemplava sei riprese e, per quanto ancora rileva, si basava sul recupero a tassazione dell'importo di L. 22.643.150.000, quale minusvalenza da alienazione di partecipazione in altra società Rete 2000 s.r.l. ritenuta dall'Ufficio solo parzialmente deducibile. In proposito, era avvenuto che, il 18 dicembre 1990, l'assemblea di Rete 2000, partecipata al 99% da R.T.I., aveva deliberato l'approvazione della situazione economico-patrimoniale al 30 novembre 1990, dalla quale risultava una perdita di L. 23.123.796.330, che, sommata a quella relativa all'esercizio 1989 di 1. 2.489.353.433 , configurava una perdita complessiva pari a L. 25.613.149.763. Di conseguenza, erano stati deliberati l'azzeramento dell'intero capitale sociale della partecipata, pari a L. 3.000.000.000, a parziale copertura della predetta perdita la ricostituzione e l'aumento del suo capitale sociale, per una somma di L. 25.613.149.763, interamente sottoscritto e versato dai soci la riduzione di detto capitale sociale a L. 3.000.000.000, a copertura della residua perdita di L. 22.613.149.763. Ricostituito il capitale sociale della partecipata Rete 2000, R.T.I. provvide alla cessione dell'intera partecipazione ad altra società del Gruppo Publitalia 80 s.p.a. al prezzo di L. 2.970.000.000, corrispondente al valore della quota del patrimonio netto della società compravenduta al momento della cessione. In esito a tali operazioni, la società contribuente contabilizzò quindi, per l'anno 1990, minusvalenza da partecipazione a Rete 2000 , pari a L. 25.357.018.265, data dalla differenza tra il prezzo della cessione di L. 2.970.000.000 e quanto affluito al conto partecipazioni il valore di carico della partecipazione, pari a L. 2.970.000.000, più il valore dei versamenti effettuati a titolo di ripianamento perdite, pari a L. 25.357.018.265 . A fronte di tale situazione, l'Ufficio riscontrata la corrispondenza della dedotta minusvalenza da partecipazione all'ammontare complessivo dei versamenti effettuati ai fini del ripianamento delle perdite della società partecipata 1. 25.613.149.763 e considerata, altresì, l'immediatamente successiva cessione dell'intera partecipazione ad altra società del Gruppo a prezzo corrispondente al relativo valore nominale L. 2.970.000.000 - riprese a tassazione la minusvalenza medesima, sino al limite della concorrenza con il valore della partecipazione, ritenendola, in tali limiti, priva del carattere della necessarietà e dell'inerenza e sostanzialmente configurante atto di liberalità a favore di altra società del gruppo , in quanto tale, fiscalmente indeducibile . La società contribuente impugnò l'accertamento con riferimento a tutte le riprese contemplate e l'adita commissione provinciale, accogliendo in parte il ricorso, lo accolse, in particolare, per il profilo attinente alla ripresa sopra descritta nonchè per quello relativo all'invocata deduzione, dall'irpeg, della maggior ilor accertata. In esito all'appello dell'Agenzia, la decisione fu confermata dalla commissione regionale. Avverso la decisione di appello, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1 - Con riguardo al primo residuo profilo della controversia, il giudice a quo ha, in particolare, ritenuto che la cessione da parte di R.T.I. della partecipazione 99% del capitale in Rete 2000 ad altra società del Gruppo, previo ripianamento delle perdite della partecipata, s'inseriva in un piano di riordino del complessivo assetto societario, rientrante nell'ambito della discrezionalità manageriale della società capogruppo, e che il ripianamento delle perdite non poteva configurare liberalità, posto che esso, riconnettendosi allo stato in cui al tempo versava il capitale della società partecipata per il quale era stata deliberata la copertura delle perdite, rispondeva alla previsione degli articolo 2447 e 2327 c.c. applicabile ratione temporis . Con riguardo al secondo residuo punto controverso, il giudice a quo, prestando adesione alle determinazioni in proposito assunte dal giudice di primo grado, ha respinto il motivo di appello proposto dell'Agenzia in merito alla ritenuta immediata deducibilità, dall'irpeg, della maggior ilor oggetto dell'accertamento. 2 1. - A fronte di tali determinazioni del giudice a quo, con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia - deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, articolo 75, comma 5 - censura la decisione impugnata per non aver affermato l'indeducibilità, per difetto di inerenza, del costo di ripianamento delle perdite della società partecipata, nonostante che il correlativo importo superasse di gran lunga il valore nominale della partecipazione, al quale la partecipazione medesima era stata subito dopo ceduta ad altra società del Gruppo, così da escludere che il ripianamento medesimo potesse ragionevolmente reputarsi apportare un qualche effettiva utilità all'attività propria della società contribuente. 2. - La doglianza è fondata. 2.1 - Il citato D.P.R. numero 917 del 1986, articolo 75, comma 5, nella formulazione applicabile ratione temporis recita Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito . La norma sancisce, dunque, la deducibilità dei soli costi che specificamente ineriscano all'attività economica svolta dal contribuente. Peraltro, l'indicato requisito dell' inerenza pur non risolvendosi necessariamente nel rapporto con una ben precisa e determinata componente attiva del reddito dell'impresa del contribuente - richiede comunque, ai fini della deducibilità, che il costo sia specificamente correlato all'impresa suddetta, nel senso che esso deve essere, in ogni caso, finalizzato all'esplicazione di un'attività, almeno, potenzialmente idonea ad incidere utilmente sulla produzione dei relativi utili cfr. Cass. 24065/11, 26851/09, 1465/09, 1682 6/07 . Mentre incombe sul contribuente, che ne intenda contestare il disconoscimento dell'Amministrazione, l'onere di fornire la prova dell'inerenza, all'attività dell'impresa, delle spese dedotte ai fini dell'imposizione diretta cfr. Cass. 19949/12, 1946/12, 23626/11, 18930/11, 4554/10 . 2.2 - Atteso che, in tema di determinazione del reddito d'impresa, rileva esclusivamente l'utile specificamente ritratto dal contribuente e non pure quello ricavato da altri soggetti ad esso in qualche modo collegati, sicchè l'inserimento in un gruppo non annulla, a fini fiscali, la soggettività del singolo contribuente cfr. Cass. 10981/09 , dagli esposti rilievi s'inferisce, con riguardo alla fattispecie in rassegna, che - se è vero quanto affermato dal giudice a quo in merito al fatto che il riordino degli assetti societari è espressione d'insindacabili scelte imprenditoriali ed in particolare di quelle della società capogruppo - non è meno vero che il ripianamento delle perdite della partecipata, realizzato dalla società partecipante, per un importo L. 25.357.018.265 di oltre otto volte superiore al valore della partecipazione L. 2.970.000.000 , e l'immediatamente successiva cessione di tale partecipazione, al valore predetto, ad altra società del medesimo Gruppo, danno luogo, nel loro complesso, ad un'operazione assolutamente antieconomica, per la società partecipante, e già in astratto oggettivamente priva di qualsiasi potenziale idoneità ad incidere positivamente sulla sua capacità di produrre utili ad un'operazione, quindi, che, nella prospettiva di cui al D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 75, e rispetto all'attività propria del soggetto che l'ha posta in essere, si rivela del tutto carente di nesso di inerenza, come in precedenza definito. 2.3 - L'evidente antieconomicita dell'operazione per R.T.I. e l'insussistenza di un suo obbligo giuridico al ripianamento delle passività della partecipata tanto più, nei termini realizzati consente, peraltro, di qualificare la fattispecie - con identico risultato con riguardo alla valutazione della legittimità della ripresa - anche nella diversa prospettiva dell'abuso di diritto. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidatamente orientata a ritenere che, in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, seppur non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici che restano, pertanto, inopponibili all'Amministrazione finanziaria volti a conseguire un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici, che giustifichino l'operazione cfr. Cass., 25537/11, 11236/11, 1372/11, 4737/10, 25726/09, 8481/09, 6800/09, ss.uu., 30055/08 . E, in tale prospettiva, si è, altresì, puntualizzato che, mentre spetta all'Amministrazione delineare i termini del disegno elusivo e l'uso meramente strumentale di ordinari schemi negoziali al precipuo fine del conseguimento di un vantaggio fiscale, incombe sul contribuente la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di carattere non meramente marginale o teorico che siano idonee ad escludere l'abusività cfr., anche, Cass. 1465/09, 10257/08 . 3 1. - Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia - deducendo violazione e falsa applicazione della L. 16 dicembre 1977, numero 604, articolo 6, comma 1, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, articolo 64, comma 1 -censura la decisione impugnata per non aver considerato che, ai sensi delle disposizioni evocate la seconda, nella formulazione applicabile ratione temporis , l'accertamento di maggior ilor non comporta che relativo importo vada detratto dall'imponibile irpeg in sede di accertamento. 2. - Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha già condivisibilmente chiarito v. Cass. 1472/06, che si riporta a quanto già affermato, con riferimento alla normativa previgente, da 16780/02 che - in forza del combinato disposto dalla L. numero 904 del 1977, articolo 6, comma 1, e del D.P.R. numero 917 del 1986, articolo 64, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis che recita le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento - la maggior ilor accertata in conseguenza di rettifica della dichiarazione deve essere dedotta dall'imponibile dell'irpeg, non in sede di accertamento, ma nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali le imposte sono iscritte mentre la diversa conclusione prospettata dalla pronunzia Cass. 20392/07 richiamata in sede di discussione nell'interesse della società controricorrente, risulta dichiaratamente circoscritta alle fattispecie regolate dalla normativa vigente precedentemente all'entrata in vigore 1.1.1988 del D.P.R. numero 917 del 1986, così, peraltro, indirettamente confermando la diversa soluzione con riguardo alle fattispecie, quale quella in rassegna, regolate dalla normativa successiva . 4 - Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente in relazione alle riprese sopra esaminate Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna della società contribuente, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente in relazione alle riprese sopra esaminate compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società contribuente alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 40.000,00, oltre spese prenotate a debito.