Benefici fiscali anche se l'accordo di mediazione arriva dopo i tre mesi

Con una nota del 4 novembre 2016 l'Agenzia delle Entrate di Sondrio, in risposta ad una richiesta di informazioni della Camera di Commercio locale ha contribuito ad eliminare ogni dubbio su un aspetto che, talvolta, aveva dato luogo a qualche equivoco, in ordine ai benefici fiscali che devono essere riconosciuti al verbale di mediazione.

Divengono, quindi, sempre più numerosi i pronunciamenti formali dell'Agenzia delle Entrate che contribuiscono a rafforzare l'effettività ove possibile degli incentivi fiscali previsti dal d.lgs. numero 28/2010. Ove possibile perché, come noto, uno dei principali incentivi a suo tempo previsti dal d.lgs. numero 28/2010 e, cioè, il credito di imposta per le indennità di mediazione corrisposte dalle parti ancora attende di divenire operativo. Orbene, nel nostro caso i benefici fiscali che vengono in rilievo sono quelli previsti dall'articolo 17 d.lgs. numero 28/2010 nella parte in cui prevede che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, soggiacendo all’imposta medesima solo per la parte eccedente tale valore. Durata massima del procedimento. Nel caso di specie il dubbio sulla spettanza, o no, dei benefici poteva sorgere perché il d.lgs. numero 28/2010 al suo articolo 6, comma 1 prevede che «Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi» a decorrere dalla data di deposito della domanda di mediazione. Qualcuno avrebbe potuto, quindi, sostenere ma infondatamente che se l'accordo di mediazione si raggiunge oltre il termine di tre mesi non spettano i benefici fiscali previsti dal legislatore. Spettano i benefici. Senonché, l'Agenzia delle Entrate di Sondrio del tutto correttamente afferma che «ai fini che qui interessa, rileva la definizione di mediazione ed il riconoscimento della sua validità, anche nell'ipotesi che la stessa si concluda oltre il termine non perentorio stabilito dal suddetto articolo 6». Accertamenti dell'ufficio. Ecco allora che gli unici accertamenti che dovrà eseguire l'ufficio sarà «accertare che sia stato concluso ed accettato l'accordo tra le parti, con la sottoscrizione del mediatore». In altri e più chiari termini dovrà verificare che esiste il verbale di mediazione di accordo raggiunto cui è allegato l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti. Del resto, non è possibile trarre dall'esistenza del termine di durata massima del procedimento fissato oggi in tre mesi in luogo dei quattro della versione originaria un effetto sulla validità dell'accordo come se fossimo in presenza della carrozza di Cenerentola. Come aveva già ben chiarito la giurisprudenza di merito lo spirare del termine massimo della mediazione non ha alcun effetto sulla validità ed efficacia dell'accordo raggiunto dopo lo spirare del termine massimo previsto dal d.lgs. numero 28/2010. E ciò perché quel termine – peraltro generalmente ritenuto prorogabile su accordo delle parti e dell'organismo di mediazione – ha come unica funzione quella di tutelare – nel quadro della mediazione obbligatoria – la costituzionalità della condizione di procedibilità. Ed infatti, per giurisprudenza costituzionale, il legislatore può ben prevedere una condizione di procedibilità che, quindi, “ritardi” la decisione del giudice a patto che, tra l'altro, il termine di dilazione dell'accesso al giudice non sia irragionevole. Ed è proprio questa la funzione anzi l'unica funzione che spetta al termine previsto all'articolo 6, comma 1, d.lgs. numero 28/2010 quella di prevedere il termine massimo oltre il quale, ove non si sia raggiunto un accordo, le parti possono “procedere” con la domanda giudiziale.

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