Gli istruttori di nuoto, in quanto esplichino la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra «gli addetti agli impianti sportivi» di cui all’articolo 3, comma 1, numero 21 d.lgs. numero 708/1947 come sostituito dal d.P.R. numero 10/1986 indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente debenza all’INPS dei contributi SSN, di malattia e Gescal.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 21245, depositata l’8 ottobre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Firenze confermava la decisione di primo grado, che, in parziale accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale svolta da un’associazione di nuoto, ne aveva limitato l’efficacia all’importo afferente alla contribuzione SSN, di malattia e Gescal, inferiore a quello preteso in cartella dall’INPS a titolo di c.d. contributi minori per gli addetti agli impianti sportivi, che, nel caso di specie, erano istruttori di nuoto e bagnini. Questi, secondo i giudici di merito, dovevano essere ricompresi tra gli «addetti agli impianti sportivi», ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 21, d.lgs. numero 708/1947 disposizioni concernenti l’ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed il relativo obbligo assicurativo sussisteva indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata esclusa nel caso di specie della prestazione lavorativa svolta. L’associazione di nuoto ricorreva in Cassazione, deducendo che la locuzione «addetti agli impianti sportivi» deve essere interpretata restrittivamente e deve, quindi, essere riferita solo a chi sia stato assunto come dipendente e la cui prestazione sia direttamente collegata all’impianto in quanto tale. A suo giudizio, ciò non si sarebbe verificato nel caso di specie, in quanto l’istruttore di nuoto è funzionale solo al corso di nuoto. Cosa può richiedere l’INPS? La Cassazione ricorda che, in tema di assicurazione dei lavoratori dello spettacolo, il d.P.R. numero 1420/1971 prevede che l’INPS non sia legittimato a richiedere il versamento dei contributi IVS, per cui operava la gestione speciale ENPALS, ma può chiedere, anche per i lavoratori dello spettacolo, altri tipi di contributo, compresi quelli per l’erogazione delle prestazioni economiche per malattia, e quelli connessi come i contributi Gescal, per assistenza sanitaria e per maternità. L’articolo 3, comma 1, numero 21 d.lgs. numero 708/1947 fa un elenco dei lavoratori che rientrano nella disciplina. L’obbligo assicurativo che grava sulle imprese dello spettacolo in favore di questi lavoratori sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione. Non solo la subordinazione è prevista. La locuzione di «addetti agli impianti sportivi» non consente di addivenire ad un’interpretazione restrittiva che ne limiti la rilevanza soltanto a coloro legati da un rapporto di dipendenza, anche perché, per altre categorie professionali, la qualificazione di lavoratore dipendente è espressamente prevista. Nel caso di specie, trattandosi di istruttori di nuoto, non aveva rilievo che l’impianto sportivo potesse essere utilizzato anche indipendentemente dalla loro prestazione lavorativa, posto che, svolgendosi i corsi di nuoto nel medesimo impianto, gli istruttori espletano necessariamente la propria opera in qualità di addetti all’impianto stesso. Perciò, gli istruttori di nuoto, in quanto esplichino la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra «gli addetti agli impianti sportivi» di cui all’articolo 3, comma 1, numero 21 d.lgs. numero 708/1947 come sostituito dal d.P.R. numero 10/1986 indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente debenza all’INPS dei contributi SSN, di malattia e Gescal.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 giugno – 8 ottobre 2014, numero 21245 Presidente Stile – Relatore Bandini Svolgimento del processo Con sentenza dell'8-22.7.2008, la Corte d'Appello di Firenze, rigettando gli appelli principale e incidentale svolti rispettivamente dall'Associazione Nuoto Valdinievole e dall’Inps quest'ultimo anche quale mandatario della SCCI spa , confermò la pronuncia di prime cure, che, in parziale accoglimento dell'opposizione a cartella esattoriale svolta dalla predetta Associazione, ne aveva dichiarato l'efficacia limitatamente all'importo di Euro 32.847,00, relativo all'importo afferente alla contribuzione SSN, di malattia e Gescal, inferiore a quello preteso in cartella dall'Inps a titolo di cosiddetti contributi minori per gli addetti agli impianti sportivi nella specie istruttori di nuoto e bagnini . A sostegno del decisum la Corte territoriale, esclusa nel caso di specie la natura subordinata degli istruttori di nuoto, ha ritenuto che i medesimi dovevano essere ricompresi fra gli addetti agli impianti sportivi” di cui all'articolo 3, comma 1, numero 21, dl.vo cps numero 708/47 e successive modifiche, e che il relativo obbligo assicurativo sussisteva indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della prestazione lavorativa svolta. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'Associazione Nuoto Valdinievole ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L'Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, denunciando violazione di legge articolo 3, comma 1, numero 21, dl.vo cps numero 708/47 e successive modifiche , in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, cpc, la ricorrente deduce che la locuzione di addetti agli impianti sportivi” di cui alla norma rubricata deve essere interpretata restrittivamente, riferendosi solo a quanti siano stati assunti come dipendenti e le cui prestazioni siano direttamente collegate all'impianto in quanto tale il che, secondo l'assunto della ricorrente, non si verificherebbe nella specie, essendo l'istruttore di nuoto funzionale solo al corso di nuoto . Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cpc, la ricorrente deduce che gli istruttori di nuoto sfuggono alla qualifica di lavoratori dello spettacolo in quanto gli stessi svolgono un'attività che non è destinata essenzialmente alla realizzazione di uno spettacolo, bensì, normalmente ed ordinariamente, a svolgersi in maniera autonoma, in quanto priva di un collegamento necessario con l'impianto ludico sportivo. 2. L'Inps ha eccepito il giudicato esterno asseritamente formatosi sulle questioni qui devolute, richiamando la sentenza del Tribunale di Pistola resa inter partes in data 13.3-28.5.2001. Osserva il Collegio che, affinché il giudicato esterno, che è rilevabile d'ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria cfr, Cass., numero 8478/2008 . Nel caso di specie la copia della sentenza richiamata, quale dimessa in giudizio dall'Inps, è priva dell'attestazione di cancelleria relativa al suo passaggio in giudicato e ciò preclude in radice l'accoglibilità dell'eccezione in parola. 3. Osserva preliminarmente la Corte che l'articolo 366 bis cpc è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore 2.3.2006 del dl.vo 2 febbraio 2006, numero 40 cfr, articolo 27, comma 2, dl.vo numero 40/06 e anteriormente al 4.7.2009 data di entrata in vigore della legge numero 68 del 2009 e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22.7.2008. In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall'articolo 360, comma 1, nnumero 1, 2, 3 e 4, cpc, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'articolo 360, comma 1, numero 5, cpc, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l'orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall'articolo 366 bis cpc, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto dei gravame cfr, ex plurimis, Cass., SU, numero 20360/2007 , mentre la censura concernente l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità cfr, ex plurimis, Cass., SU, numero 20603/2007 . 3.1 Il secondo motivo, svolto ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cpc, è privo del prescritto momento di sintesi volto a circoscrivere i limiti dei pretesi vizi motivazionali e ciò ne determina l'inammissibilità. 4. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che, secondo l'orientamento di questa Corte, in tema di assicurazione dei lavoratori dello spettacolo, il dpr numero 1420/71 si applica esclusivamente ai contributi IVS per i quali è operante la gestione speciale Enpals ne consegue che l'Inps non è legittimato a richiederne il versamento, potendo invece richiedere, anche per i lavoratori dello spettacolo, altri tipi di contributo, quali quelli per l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia - e quelli connessi quali i contributi Gescal -, per assistenza sanitaria e per maternità, a far data dal primo gennaio 1980, come previsto dagli articolo 74 e 76 legge numero 833/78, essendo l'Inps subentrato alla disciolta gestione malattia dell'Enpals cfr, Cass. nnumero 17301/2002 15917/2004 . Poiché la questione qui devoluta riguarda appunto i cosiddetti contributi minori dovuti all'Inps, si rende necessario verificare le condizioni legislativamente stabilite per l'iscrizione all'Enpals dei lavoratori ai quali le pretese contributive si riferiscono. 4.1 Al riguardo l'articolo 3, comma 1, numero 21, dl.vo cps numero 708/47 numero aggiunto dalla legge numero 2388/52, dapprima sostituito dall'articolo unico dpr 1^ agosto 1983 e successivamente sostituito dal dpr 22 luglio 1986, numero 1006/86 contempla specificamente impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche addetti agli impianti sportivi dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti”. La prevalente e condivisa giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che l'obbligo assicurativo che grava sulle imprese dello spettacolo in favore dei lavoratori elencati nell'articolo 3, dl.vo cps numero 708/47, sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione cfr, Cass., nnumero 17301/2002, cit. 17509/2005 deve infatti ritenersi che, in difetto di specifica contraria indicazione, l'elencazione dei soggetti assicurati, svolta con riferimento alle relative qualificazioni professionali e non già al tipo di rapporto giuridico instaurato, li ricomprende nell'obbligo assicurativo indipendentemente dalla configurazione in termini di subordinazione della prestazione lavorativa espletata subordinazione che, nel caso di specie, la Corte territoriale, come detto, rigettando l'appello incidentale dell’Inps ha ormai irretrattabilmente escluso . Nel caso di specie la locuzione, del tutto generica, di addetti agli impianti sportivi , non consente di addivenire ad un'interpretazione restrittiva che ne limiti la rilevanza soltanto a coloro legati da un rapporto di dipendenza ciò tanto più ove si consideri che, per altre specifiche categorie professionali impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti , la qualificazione di lavoratore dipendente è invece espressamente prevista. Non può dunque condividersi la diversa, restrittiva interpretazione accolta nel richiamato parere del Consiglio di Stato, Sez. Il, numero 1036 del 13.6.1984, poi seguita dalla Circolare del Ministero del Lavoro numero 108 del 1.10.1984 e dalla Circolare dell'Enpals numero 1 del 15.1.2003. 4.2 Nel caso di specie, inoltre, trattandosi di istruttori di nuoto, non è di alcun rilievo che l'impianto sportivo piscina possa essere utilizzato anche indipendentemente dalla loro prestazione lavorativa, posto che, svolgendosi i corsi di nuoto nel medesimo impianto, gli istruttori espletano necessariamente la propria opera quali addetti appunto a tale impianto. 4.3 La causa va quindi definita con l'affermazione del seguente principio di diritto gli istruttori di nuoto, in quanto esplichino la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra gli addetti agli impianti sportivi di cui all'articolo 3, comma 1, numero 21 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, numero 708, come sostituito dal dpr 22 luglio 1986, numero 10, indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente debenza all'inps dei contributi SSN, di malattia e Gescal”. Avendo la Corte territoriale giudicato in sostanziale conformità a tale principio, il motivo all'esame deve essere disatteso. 5. In definitiva il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 4.100,00 quattromilacento , di cui Euro 4.000,00 quattromila per compenso, oltre accessori come per legge.