Fatture false: emittente ed utilizzatore non sono concorrenti nello stesso reato

Non si applica il principio solidaristico in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente tra chi emette fatture false e chi le utilizza. I due soggetti non sono concorrenti nello stesso reato secondo espressa previsione normativa. L’emittente di una fattura per false operazioni non può subire un sequestro preventivo per il valore del profitto conseguito dall’utilizzatore.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, sez. III Penale, con la sentenza numero 43952 depositata il 18 ottobre 2016. Le fatture false. Le operazioni per l’emissione di fatture false coinvolgono due soggetti un’azienda che emette le fatture, ed un’altra che le utilizza, come risparmio d’imposta nella propria contabilità. Con la sentenza in commento, si discute sulla configurabilità del sequestro preventivo dei beni di chi emette la fattura falsa fino alla concorrenza del profitto conseguito dalla ditta che ha utilizzato la fattura falsa. L’articolo 9 del d.lgs. n 74/2000 prevede che, in deroga all’articolo 110 c.p. in materia di concorso di persone nel reato, l’emittente di fatture false non è punibile quale concorrente nel reato commesso da chi si avvale di fatture false od altre operazioni inesistenti ex articolo 2 del medesimo decreto. Il principio solidaristico. Mentre l’utilizzatore delle fatture false consegue un profitto pari al risparmio dell’imposta, l’emittente delle stesse fatture consegue un profitto diverso pari al prezzo per l’emissione delle fatture. Non essendo concorrenti nel medesimo reato, l’emittente non può subire un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per il valore del profitto conseguito dall’utilizzatore, come è accaduto nel caso oggetto della sentenza in commento. Secondo acclarata giurisprudenza di legittimità ex multiis , C. Cass., sez. III Penumero , 42641/2013 , l’articolo 9 del d.lgs. numero 74/2000, escludendo il concorso reciproco tra l’utilizzatore e l’emittente di fatture false, esclude altresì l’applicazione del principio solidaristico valido solo nel caso di illecito plurisoggettivo. Il profitto. Senza alcun automatismo, dunque, è imprescindibile in tali ipotesi delittuose verificare l’esistenza del profitto per l’emittente delle fatture profitto che non è necessariamente pari a quello conseguito dall’utilizzatore o all’importo delle fatture emesse, in assenza di concorso di persone nel reato. Nel caso di specie, non è stato dimostrato che l’imposta evasa sia stata corrisposta, anche solo in parte, agli emittenti delle fatture false. Pertanto, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è applicabile nei confronti dell’emittente delle fatture false solo in relazione al profitto deveniente dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituito da qualsiasi utilità economica direttamente o indirettamente deveniente dal reato in questione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 maggio – 18 ottobre 2016, numero 43952 Presidente Amoresano – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Sassari con ordinanza del 9 settembre 2015 annullava il decreto del Giudice delle indagini preliminari di Sassari del 18 luglio2015, che aveva disposto il sequestro preventivo, fino alla concorrenza della somma evasa, pari ad Euro 14.818,00, nei confronti di S.B. e C.R. . 2. Ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2.1. Violazione di legge, articolo 8 d.lgs numero 74 del 2000 e articolo 143, comma 1, della legge numero 244 del 2007. Il Giudice per le indagini preliminari, in accoglimento dell’istanza del Pubblico ministero, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni di S.B. e C.R. , poiché la C. quale amministratore unico della Gaia S.r.l. e il S. , coniuge e amministratore di fatto, emisero fatture per operazioni inesistenti per consentire alla Tecnoservice di C.N. l’evasione delle imposte. Il Tribunale del riesame ha disposto l’annullamento del decreto di sequestro preventivo perché disposto in relazione a beni che appartengono a soggetti che, sulla base del reato contestato risultano estranei al profitto del reato . Il Tribunale ritiene quindi che il profitto del reato non può essere rinvenuto in capo all’emittente della fattura, inesistente, bensì esclusivamente in capo a colui che l’ha utilizzata. L’articolo 143, comma 1, della legge numero 244 del 2007 ricomprende nelle ipotesi di confisca per equivalente sia l’articolo 2, e sia l’articolo 8 del d.lgs. numero 74 del 2000. Questo sta a significare che sono sequestrabili i beni del soggetto che emette le fatture per operazioni inesistenti, come ritenuto da Cass. numero 50310 del 2014. Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. La Procura generale della Cassazione ha presentato richieste scritte Sostituto procuratore Generale Luigi Birritteri di accoglimento del ricorso, annullamento con rinvio. Considerato in diritto 4. Il problema posto dal ricorso del Procuratore della Repubblica di Sassari merita adeguata considerazione, perché interessa una materia non sempre chiara e con orientamenti giurisprudenziali a volte contrastanti. Nel nostro caso le operazioni per fatture inesistenti hanno comportato un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente a carico dei soggetti S.B. e C.R. che erano indagati articolo 8 d.lgs. 74 del 2000 per l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, per la somma di Euro 14.818,00 somma evasa, per le fatture emesse in favore della Tecnovernici di C.N. . Il Tribunale del riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo ritenendo, in fatto, non provato il pagamento di un compenso per l’emissione trattandosi di eventualità verosimile ma non necessaria né pertanto implicitamente sostenibile . 5. Le operazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti vedono coinvolti due soggetti, una ditta che emette le fatture articolo 8 d.lgs. 74 del 2000 e una ditta che utilizza le fatture articolo 2, d.lgs. numero 74 del 2000 portandole in detrazione, inserendole nella sua contabilità come se fossero operazioni esistenti, con un risparmio d’imposta. L’articolo 9 del d.lgs. 74 del 2000, prevede In deroga all’articolo 110 del codice penale a L’emittente di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2 b chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8 . L’utilizzatore consegue un profitto pari al risparmio di imposta che deve tenersi distinto dal profitto eventuale dell’emittente, pari al prezzo compenso per l’emissione delle fatture, di regola molto inferiore al profitto dell’utilizzatore. Non potendosi configurare il concorso, come sopra visto, l’emittente le fatture non può subire un sequestro preventivo per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture. Nei suoi confronti il sequestro può essere disposto solo ed esclusivamente per il profitto compenso da lui conseguito. In tal senso si è pronunciata questa Cassazione In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall’articolo 9 D.Lgs. numero 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l’applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo . Sez. 3, numero 42641 del 26/09/2013 - dep. 17/10/2013, Alonge, Rv. 257419 identicamente anche Sez. 3, numero 15458 del 04/02/2016 - dep. 14/04/2016, Carlovico, Rv. 266832 . Altra pronuncia della Corte ritiene invece sequestrabile, in assenza di prove certe sul prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, qualsiasi utilità economicamente valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato Sez. 3, numero 50310 del 18/09/2014 - dep. 02/12/2014, Scandroglio, Rv. 261517 . Invero In tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, astrattamente consentita dall’articolo 1, comma 143, della legge numero 244 del 2007, non può essere disposta qualora dalla commissione della condotta non sia derivato un effettivo risparmio di imposta né per l’emittente, né per il destinatario dei documenti fittizi . Sez. 3, numero 48104 del 06/11/2013 - dep. 03/12/2013, P.M. in proc. Lenzi, Rv. 258052 . Da ciò consegue che ai fini del sequestro preventivo deve, in fatto e senza automatismi, accertarsi per l’emittente delle fatture il profitto del reato, che non può ritenersi pari a quello dell’utilizzatore, e neanche pari all’importo delle fatture emesse, per la sopra vista assenza di concorso reciproco articolo 9 del d.lgs. numero 74 del 2000 . Non trova applicazione quindi il principio solidaristico È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all’articolo 322-ter cod. penumero eseguito per l’intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto di cui all’articolo 2 D.Lgs. numero 274 del 2000, aggravato dalla transnazionalità, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l’eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, considerato il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio . Sez. 5, numero 25560 del 20/05/2015 - dep. 17/06/2015, Gilardi, Rv. 265292 . 6. Nel nostro caso, con il ricorso, il Procuratore della Repubblica di Sassari non rappresenta elementi volti ad individuare il profitto, dell’emittente le fatture per operazioni inesistenti profitto ritenuto non dimostrato dal Tribunale del riesame Nel caso di specie infatti non si rinvengono elementi che dimostrino che l’imposta evasa sia stata corrisposta agli indagati, anche solo in parte, considerato che l’evasione interessa esclusivamente il soggetto beneficiario/utilizzatore delle false fatture che commette un reato . rispetto al quale . non è configurabile la responsabilità concorsuale da parte dell’emittente delle false fatture . Con il ricorso invece si richiede di ritenere, automaticamente, configurabile il profitto a carico dell’emittente dell’intero profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture, imposta evasa. Il ricorso deve quindi rigettarsi affermando il seguente principio di diritto In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall’articolo 9 del d.lgs. numero 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture e chi se ne avvale - impedisce l’applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. Il sequestro preventivo, astrattamente consentito dall’articolo 143 della legge numero 244 del 2007, nei confronti dell’emittente le fatture per operazioni inesistenti deve essere relativo al solo profitto prezzo del reato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, da dimostrarsi in sede di sequestro relativamente a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato . P.Q.M. Rigetta il ricorso del P.M