Per il giudizio immediato la legge richiede che l’indagato sia soggetto alla misura della custodia cautelare. A fronte del chiaro dettato normativo, è all’indice l’applicabilità di questo rito alternativo ai minorenni che siano soggetti alla diversa misura della collocazione in comunità, anch’essa restrittiva della libertà personale, ma che non è menzionata nella littera legis, dove si legge unicamente di custodia cautelare. Non è una questione di nominalismo.
Per evitare fraintendimenti tra avvocati e magistrati. Si dà il caso che talvolta il difensore penale incorra in provvedimenti che abbiano il sapore della svista. Non va nascosto un ri sentimento più o meno diffuso tra gli avvocati – parlo di stupore, se non di vero e proprio sgomento – che incorrono talvolta in provvedimenti non perfettamente in linea con le proprie conoscenze, ma è noto che questo fa parte del diritto, ed elettivamente dei meccanismi del processo, i cui gradi di giudizio e all’interno di essi le ulteriori possibilità di confronto sono la conferma di un problema strutturale e funzionale al tempo stesso la giustizia si fa emendando gli errori che sono parte del sistema, ed ai quali lo stesso si occupa di porre rimedio o quanto meno di attutirne le conseguenze anche attraverso il sistema delle impugnazioni. De hoc satis escludo una digressione sulle possibili incomprensioni tra gli avvocati ed i magistrati, nella convinzione che occorra calibrare la riflessione sul particolare e sul concreto, onde scongiurare una contrapposizione di posizioni che possa essere strumento o obiettivo di bieco corporativismo. Andiamo dunque al sodo ex articolo 453 c.p.p. il giudizio immediato richiede, tra gli altri presupposti, che l’indagato sia sottoposto alla custodia cautelare per vero, siamo nell’ipotesi nota come “immediato custodiale”, di cui al comma 1- bis del citato articolo. Giudizio immediato e lettera della legge. L’indicazione normativa è chiara, e di essa occorre che si faccia applicazione nelle aule dei tribunali, con inevitabile compressione degli spazi concessi dal sistema all’operato di giudici e avvocati. Il processo penale non può fare a meno delle indicazioni di legge perché si fonda anche sulla supremazia della legge sul giudice non serve Montesquieu per avvalorare l’assunto lo confermano le note compressioni ad integrazioni analogiche o supplenze giurisdizionali. Giudizio immediato, dunque, solo quando lo dice la legge la tassatività non è un’etichetta da libri universitari essa va rapportata alle situazioni concrete e vissuta nel suo concreto realizzarsi, sotto il vigile sguardo della Consulta. A volte le norme provvedono ai necessari raccordi, ed è quanto accade nel processo per gli adulti, nel quale, escluso ogni approfondimento incidentale, si danno disposizioni utili l’articolo 284 comma 5 c.p.p. recita infatti che «L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare». Quid iuris per i casi che “non sono espressamente previsti”? Attenti alle differenze nel rito minorile. Il processo penale minorile sollecita particolare cura nella lettura della norma l’articolo del codice di rito che non è confezionato per i minorenni. Va doverosamente esclusa una forma di rinvio sic et simpliciter, nel senso di recepimento passivo, da parte del Giudice per i minori, delle regole previste per gli adulti il d.P.R. numero 448/1988 non potrebbe essere più chiaro nel rimandare al c.p.p. limitatamente alle regole che non subiscono deroga. In altri termini, il doveroso confronto con la normativa speciale rende imprescindibile dar conto delle misure cautelari previste nel procedimento penale nei confronti di imputati minorenni. Passi la didascalia, esse sono, nel climax ascendente che deve accompagnarne la lettura e l’indirizzo applicativo sollen! le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità e la custodia cautelare. La differenza tra collocamento e custodia cautelare in estrema sintesi. Non è un fuor d’opera – penso in particolar modo al lettore meno bulimico di diritto processuale penale minorile – segnalare che al differente funzionamento delle due misure non può essere disgiunto il dato della profonda differenza di presupposti per l’applicazione delle stesse, e dico questo scegliendo di non indugiare sulla progressione che deve caratterizzare la scelta della misura in ragione del minor sacrificio per il minore. Per applicare la custodia cautelare ad un minorenne si richiedono reati di una gravità davvero estrema. De hoc satis . Per i minori niente giudizio immediato senza custodia cautelare. Non ci sono margini per superare il dettato normativo. Niente giudizio immediato per il collocamento in comunità. Una mera – oserei dire elementare – lettura delle norme corrobora l’assunto. L’articolo 22 del d.P.R. numero 448/1988 è articolo fondate la misura del collocamento in comunità ed essa precisa, al comma 3, che ad essa «si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4» ebbene, a norma del comma 4 appena citato, «il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura». Eccoci alla svista, temibile, terribile l’applicazione del giudizio immediato nei confronti di un minore che sia collocato in comunità. Non importa chi sia il giudice, non importa dove questo accada, ma sta di fatto che un ragazzino subisce un provvedimento di certo esorbitante rispetto alle sincronie del sistema, e questa volta non parlo di sincronie ideali, bensì della piana applicazione del diritto, una piana applicazione che il p.m., soggetto richiedente il rito, e lo stesso Giudice chiamato a vagliarne la richiesta, hanno irragionevolmente postergato all’ardore giustizialista.