Opposizione all’esecuzione della cartella esattoriale per mancata notifica, è competente il Giudice di pace

In riferimento ad un conflitto di competenza, qualora l’opponente abbia basato la propria opposizione sulla contestazione di titoli, rilevando la mancata notifica del verbale di accertamento e l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, la competenza, in riferimento alla contestazione del titolo, è attribuita al Giudice di Pace.

Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 11816, depositata l’8 giugno 2015. Il caso. Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per materia in riferimento all’opposizione proposta da un contribuente nei confronti di Equitalia avverso il preavviso di fermo amministrativo, conseguente all’irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Di conseguenza, il Giudice designato richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, indicando come competente il Giudice di Pace, in quanto in materia di sanzioni amministrative dipendenti da violazione del cds è competente il giudice indicato dalla legge articolo 22 bis, legge numero 689/1981 come competente, appunto, per materia e per valore. Opposizione all’esecuzione avverso la cartella esattoriale la competenza spetta al Giudice di pace. Gli Ermellini hanno precisato che, nel caso di specie, si tratta di opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, visto che l’opponente aveva basato la propria opposizione sulla contestazione dei titoli cui il preavviso di fermo era riferito, «rilevando la mancata notifica del verbale di accertamento delle violazioni del cds e della cartella di pagamento», e avendo eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto di riscossione della sanzione. Pertanto, nella fattispecie esaminata dalla S.C., ad essere competente è il Giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo, e quindi si riconosce la competenza del Giudice di pace.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza 19 maggio – 8 giugno 2015, numero 11816 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Fatto e diritto 1. Il Giudice di Pace di Capua, con ordinanza resa a verbale all'udienza del 25 settembre 2013, dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere l'opposizione, proposta da G.P. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e del Comune di Alba Adriatica avverso il preavviso di fermo amministrativo conseguente all'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per l'importo complessivo di e 118,21 e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 2. Riassunta la causa davanti al Tribunale, il giudice designato richiedeva d'ufficio il regolamento di competenza, ritenendo che per i giudizi contro i provvedimenti per sanzioni amministrative dipendenti da violazioni deI codice della strada sia competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e per valore. Pertanto, si tratterebbe del giudice di pace, indicato come competente dall'ari. 22 bis della legge numero 689 del 1981, nel caso in cui il preavviso di fermo sia stato soltanto l'«occasione» della causa di opposizione, quando oggetto di contestazione non sia l'atto in sé considerato, ma l'esistenza del credito di cui al provvedimento sottostante verbale di accertamento della violazione del codice della strada ovvero cartella di pagamento . Il Tribunale richiamava l'orientamento di questa Corte in tema di competenza sull'impugnazione della cartella esattoriale per crediti non tributari. Concludeva sollevando il conflitto negativo di competenza ai sensi dell'articolo 45 cod. proc. civ., perché la doglianza dell'opponente è relativa all'asserita omessa notificazione della cartella di pagamento per una contravvenzione al codice della strada, con conseguente prescrizione del diritto. Pertanto, il giudizio sarebbe qualificabile come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 615, comma primo, cod. proc. civ. 3. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte in data 30 gennaio 2015, con le quali ha chiesto l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, indicando come competente il Giudice di Pace di Capua. Ha condiviso il richiamo che il Tribunale ha fatto delle decisioni di questa Corte in tema di competenza sull'opposizione avverso la cartella di pagamento o avverso il verbale di contravvenzione al codice della strada. Ha rilevato che, a prescindere dalla natura che si intenda attribuire al fermo amministrativo ed al preavviso di fermo , nel caso di specie, questo sarebbe stato soltanto l'«occasione» per opporsi alla cartella di pagamento, perché è dedotta l'omessa notificazione di quest'ultima e quindi la prescrizione della relativa pretesa creditoria. Ha perciò concluso richiamando i precedenti di questa Corte in tema di rimedi esperibili in rapporto agli arti. 27 della legge numero 689/81 e 206 del Codice della strada e qualificando l'opposizione proposta dal P. come opposizione all'esecuzione avverso la cartella esattoriale ai sensi dell'articolo 615, comma primo, cod. proc. civ. 4. L'istanza è fondata. Dall'esame degli atti di causa risulta che l'opponente ha basato la propria opposizione sulla contestazione dei titoli cui il preavviso di fermo è riferito, rilevando la mancata notifica del verbale di accertamento delle violazioni del c.d.s. e della cartella di pagamento ed eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, per essere decorsi più di cinque anni dalla violazione. Tale azione va qualificata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata c.d. a precetto regolata dall'articolo 615, comma 1, cod. proc. civ Come questa Corte ha ribadito in diverse occasioni, in tale caso è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Quindi, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla legge numero 689 del 1981, articolo 22 bis oggi dagli articolo 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 numero 150 , norma speciale regolatrice della materia, che, nel caso di specie, è il giudice. di pace Cass. numero 4022/08, numero 6463/11, numero 24753111 ed altre . Non rileva, al riguardo, il fatto che l'opposizione sia stata avanzata a seguito della notificazione del preavviso di fermo amministrativo. Ed invero, a prescindere dalla controversa natura del fermo di beni mobili registrati previsto dall'articolo 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 602, quest'ultima non rileva ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere ogniqualvolta la notifica e/o la conoscenza del provvedimento di fermo -ed a M.r ragione del preavviso di fermo costituisca solo l'occasione per impugnare dinanzi al giudice competente il titolo in forza del quale si intende procedere alla riscossione coattiva cfr. anche Cass. numero 20931111, in motivazione . Poiché nel caso di specie l'opponente non ha mosso specifiche censure avverso il preavviso di fermo, contestando invece il verbale di accertamento della violazione del codice della strada, la cartella esattoriale e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva, si deve concludere per l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza. Avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo del 1 ° settembre 2011 numero 150, la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione , spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo aver ricevuto il preavviso di fermo amministrativo. L'istanza di regolamento di competenza va accolta e va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Capua. P.Q.M. La Corte accoglie l'istanza di regolamento di competenza avanzata d'ufficio dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Capua. Nulla sulle spese.