Anche il condominio ha una sua soggettività giuridica autonoma e pertanto può essere intestatario di un veicolo a motore.
Lo ha chiarito l’ACI con la nota numero 4424 dell’11 maggio 2015. La burocrazia stradale spesso inciampa nelle pieghe delle vicende quotidiane che, anche se poco frequenti, impongono chiarimenti e definizioni. Auto intestata al condominio? Nel caso esaminato dall’Associazione degli automobilisti, un amministratore di condominio si è presentato agli sportelli del Pra per richiedere l’intestazione di un veicolo, in conformità alla legge di riforma numero 220/2012. A parere dell’Aci questa formalità è possibile stante le riconosciuta soggettività giuridica autonoma del condominio, analoga a quella delle associazioni, come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 19663/2014 . In pratica anche nelle formalità stradali dovrà essere indicata la denominazione, l’ubicazione ed il codice fiscale del condominio. E il veicolo risulterà intestato direttamente al condominio, in persona dell’amministratore pro tempore «analogamente a quanto previsto per le associazioni e gli altri enti non riconosciuti». Con evidente trasparenza anche in termini di responsabilità per i fatti derivanti dalla circolazione del mezzo nel traffico automobilistico.
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