Arrivano i parametri anche per i consulenti del lavoro altri 15 giorni e poi saranno in vigore. Il d.m. numero 46/2013, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 del 7 maggio scorso. Ovviamente - ma è bene ricordarlo - le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Con il decreto numero 46 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 maggio, viene precisato che, in caso di mancato accordo tra consulente del lavoro e cliente, nei compensi liquidati dal giudice «non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, inclusa quella concordata in modo forfettario». A non essere compresi sono anche gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. Sono ricompresi, invece, i costi degli ausiliari incaricati dal professionista. Alle Stp si applica il compenso spettante a uno solo dei soci. Sempre l’articolo 1 del decreto stabilisce che, in caso di incarico collegiale, «il compenso è unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio», invece, «quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi, anche per la stessa prestazione eseguita da più soci». Vengono individuate le attività svolte dai consulenti per cui sono applicabili le disposizioni del provvedimento amministrazione del personale subordinato, autonomo e parasubordinato calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto ammortizzatori sociali risoluzione rapporti dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale contrattualistica consulenze tecniche di parte e altre prestazioni specifiche e compensi a tempo. 5 parametri generali, e la possibilità di applicare una maggiorazione. I parametri generali in totale sono 5 valore e natura della pratica importanza, difficoltà, complessità della pratica condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato. Comunque sia, per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, può essere applicata una maggiorazione nella misura massima del 100%. Le disposizioni del decreto si applicheranno alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, che avverrà il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 21 febbraio 2013, numero 46 G.U. 7 maggio 2013, numero 105 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27 che prevede «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista», appartenente alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, «é determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante» Vista la legge 11 gennaio 1979, numero 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro» Acquisita l'intesa del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 25, primo comma della citata legge 11 gennaio 1979, numero 12 Udito il parere del Consiglio di Stato numero 12414/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012 Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2013 Adotta il seguente regolamento articolo 1 Regole generali 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti iscritti nell' Albo dei Consulenti del lavoro, applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente, le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, inclusa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale onnicomprensivo di tali voci. 3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale, il compenso é unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale é conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi, anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi o che siano prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate nel presente decreto e nelle tabelle allegate per la liquidazione del compenso, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti per la liquidazione stessa. articolo 2 Tipologia di attività 1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono individuate le seguenti attività svolte dai Consulenti del lavoro a amministrazione del personale subordinato, autonomo e parasubordinato b calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto c ammortizzatori sociali d risoluzione rapporti e dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali f contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie g contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale h contrattualistica i consulenze tecniche di parte l altre prestazioni specifiche e compensi a tempo. articolo 3 Definizioni Ai fini del presente decreto, si intendono per a «professionista iscritto nell'Albo dei Consulenti del lavoro» il Consulente del lavoro iscritto nell'Albo b «valore medio» l'entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali, partendo dal valore complessivo dell'oggetto dell'attività professionale o, più in generale, dell'affare trattato c «valore medio della liquidazione» l'entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali, partendo da un valore economico di base di volta in volta individuato nelle tabelle allegate al presente decreto d «adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale» la predisposizione su richiesta ed interesse del cliente di atti e documenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e «consulenza del lavoro» la consulenza in qualsiasi materia giuslavoristica, di carattere generale o specifico, prestata per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e dell'applicazione, anche giurisprudenziale, di disposizioni e problemi specifici, anche in sede di assistenza previdenziale, assistenziale e tributaria e in ambito contenzioso f «consulenza e rappresentanza tributaria» la consulenza in qualsiasi materia tributaria e l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, le commissioni tributarie e in qualunque altra sede anche in relazione alle verifiche fiscali, nonché ogni adempimento amministrativo contabile e dichiarativo g «ammortizzatori sociali» ogni misura di agevolazione e sostegno alle imprese che comporti una integrazione del reddito dei lavoratori. articolo 4 Parametri generali 1. Il compenso del professionista é determinato con riferimento ai seguenti parametri a valore e natura della pratica b importanza, difficoltà, complessità della pratica c condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico d risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente e impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato 2. Il valore della prestazione é determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente decreto. 3. Il compenso é di norma liquidato, salve le ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della prestazione le percentuali variabili stabilite nella tabella A allegata, nonché utilizzando, di norma, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella. 4. In via generale, i valori medi e le percentuali degli scaglioni superiori vanno applicati sull'eccedenza rispetto allo scaglione precedente. articolo 5 Maggiorazioni e riduzioni 1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione nella misura massima del 100 per cento. 2. Nel caso in cui la prestazione possa essere eseguita in modo celere e non implichi la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione nella misura minima del 50 per cento. articolo 6 Amministrazione del personale 1. Il valore della prestazione per la liquidazione relativa ad incarichi di amministrazione del personale é determinato dalla sommatoria degli emolumenti lordi e il compenso é liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 1 della tabella A. articolo 7 Calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto 1. Il valore della prestazione per il calcolo del costo del lavoro e per la determinazione e il calcolo del trattamento di fine rapporto é determinato dalla sommatoria del numero dei dipendenti e il compenso é liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 2 della tabella A. articolo 8 Ammortizzatori sociali 1. Il valore della prestazione per la consulenza e l'assistenza in materia di ammortizzatori sociali é determinato dalla sommatoria degli emolumenti orari lordi richiesti a favore dei lavoratori dipendenti e il compenso é liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 3 della tabella A. articolo 9 Risoluzione rapporti 1. Il valore della prestazione per la consulenza e l'assistenza in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro é determinato in base alle procedure di licenziamento poste in essere, e il compenso é liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 4 della tabella A. articolo 10 Dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali 1. Il valore della prestazione per la consulenza e assistenza in materia di dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali, é determinato dalla sommatoria degli emolumenti lordi dichiarati agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, e il compenso é liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 5 della tabella A. articolo 11 Contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale 1. Il valore della prestazione per il contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale, é determinato in base alla richiesta complessiva pervenuta sulla materia del contendere, e il compenso é liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 6 della tabella A. articolo 12 Contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie e formazione del bilancio 1. Il compenso per il contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie e formazione del bilancio é liquidato utilizzando i parametri nella misura indicata, al Capo III sezione prima in rubrica, Disposizioni concernenti Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, del decreto del Ministro della giustizia numero 140 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni. articolo 13 Contrattualistica 1. Il valore della prestazione per la consulenza e assistenza in materia di obbligazioni e contratti é determinato dalla tipologia e dal valore dell'atto negoziale stabilito tra le parti, e il compenso é liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 7 della tabella A. articolo 14 Consulenze tecniche di parte 1. Il valore della prestazione per la consulenza tecnica di parte nelle controversie di lavoro, previdenziali, assicurative, di assistenza sociale, fiscali e in atti aventi natura negoziale é determinato sulle somme oggetto di controversia e, in caso di determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro, dalla sommatoria delle retribuzioni complessivamente calcolate e il compenso é liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 8 della tabella A. articolo 15 Altre prestazioni specifiche 1. Il valore della prestazione per eventuali altre prestazioni non indicate in precedenza é determinato sull'entità della prestazione stessa, e il compenso é liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 9 della tabella A. 2. In assenza di un valore della prestazione si applica il compenso a tempo liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 9 della tabella A. articolo 16 Disposizione temporale 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. articolo 17 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.