Compenso dell'amministratore unico sproporzionato e non giustificato: esclusa la deducibilità

Il compenso dell'amministratore unico di società non è deducibile se il Fisco lo ritiene sproporzionato e non giustificato da valide ragione economiche.

Scritture contabili assolutamente regolari. Rientra nei poteri dell’Amministrazione Finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d’impresa, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l'Ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali. Inoltre, in tema di accertamento delle imposte sui redditi incombe al contribuente l’onere della prova dei presupposti dei costi e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del d.p.r. numero 597/1973 e del d.p.r. numero 598/1973, che del d.p.r. numero 917/1986. Poiché rientra nei poteri dell’Amministrazione Finanziaria, in sede di accertamento, la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa. Inoltre, l’onere della prova dell’inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi. Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 15 aprile 2013, numero 9036. Il caso. La vicenda ha riguardato una società milanese che aveva portato in detrazione un costo molto elevato come compenso al suo amministratore unico. Il Fisco aveva disconosciuto l'agevolazione. La società ha presentato ricorso alla CTP e poi appello alla CTR. I giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, hanno ritenuto legittimo il recupero a tassazione, stante il fatto che il compenso risultava essere sproporzionato e il contribuente non aveva fornito prova dell’esistenza di ragioni economiche giustificative. Gli uffici finanziari non sono vincolati alla misura indicata nelle delibere sociali La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società , oppostasi a un avviso di accertamento per IRPEG e ILOR relative all’anno 2004, confermando la decisione presa dai giudici di merito e riprendendo alcuni precedenti orientamenti della medesima Corte. Pertanto, gli Ermellini hanno riaffermato che la deducibilità dei compensi degli amministratori non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata nelle delibere sociali o nei contratti rientrando nei normali poteri dell’Ufficio la verifica dell’attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi. ma possono sindacare l’entità dei compensi corrisposti dalla società. Il Fisco può, quindi, sindacare l’entità dei compensi corrisposti dalla società all’amministratore unico, mentre l’onere della prova dell’inerenza dei costi grava sul contribuente e tale onere riguarda, fra l’altro, la congruità dei detti compensi. Se poi questi appaiono «sproporzionati» e ingiustificati, l’operazione può essere bollata come elusione fiscale Cass., ordinanza numero 3243/13 . La pronuncia in commento si pone in armonia con l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate ris. 31 dicembre 2012 numero 113 , secondo cui, in sede di attività di controllo, l’Amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei compensi agli amministratori in tutte le ipotesi in cui questi appaiano insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 27 febbraio – 15 aprile 2013, numero 9036 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da S. s.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla società contribuente contro la sentenza della CTP di Sondrio numero 49/1/2009 che ne aveva respinto accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento numero 898030200219 per irpeg ed irap relative all'anno 2004. La CTR riteneva legittimo il recupero a tassazione di parte del compenso corrisposto all'Amministratore Unico in quanto costo sproporzionato, non avendo peraltro la contribuente né dedotto né fornito prova dell'esistenza di ragioni economiche giustificative. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 27/2/2013 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Motivi della decisione Con primo motivo con cui deduce violazione e comunque falsa applicazione di legge - articolo 109 e 95 del dpr 917/86 articolo 41 bis del dpr 600/73 la ricorrente censura la decisione della CTR laddove ha riconosciuto all'A.F. il potere di valutare la deducibilità del compenso corrisposto all'A.U La censura è infondata. Questa Corte ha affermato Sez. 5, Sentenza numero 9497 del 11/04/2008 , che rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l'Ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti. Ha altresì ripetutamente ritenuto di recente Sez. 5, Sentenza numero 4554 del 25/02/2010 Sez. 5, Sentenza numero 26480 del 30/12/2010 , che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, incombe al contribuente l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del d.P.R. numero 597 del 1973 e del d.P.R. numero 598 del 1973, che del d.P.R. numero 917 del 1986 e che, poiché rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, l'onere della prova dell'inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi. Tali principi non risultano incompatibili con la formulazione dell'articolo 95, vigente pro tempore, secondo cui 7 compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 72, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Ed invero, il mancato riferimento a tabelle o altre indicazioni vincolanti, che pongano limiti massimi di spesa, oltre i quali essi non possano essere deducibili, non confligge con il suesposto principio generale di talché va in questa sede riaffermato che la deducibilità ai sensi dell'articolo 62 del DPR numero 917 del 1986 dei compensi degli amministratori non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere sociali o contratti conf. Sez. 5, Sentenza numero 13478 del 30/10/2001 Cass. 27 settembre 2000 numero 12813 , rientrando nei normali poteri dell'ufficio la verifica dell'attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione. Con secondo motivo la ricorrente lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio laddove la CTR, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale in materia escluso l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza. La censura è infondata non ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, né le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi , e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. La natura della controversia, le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese.