L’applicabilità della pena accessoria nel reato di atti sessuali con un minorenne

In materia di pene accessorie, l’articolo 609-nonies, comma 2, c.p. prevede che alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 c.p.p., per il delitto di cui all’articolo 609-quater c.p. consegue la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado.

Così la Corte di Cassazione con sentenza numero 7163/19, depositata il 15 febbraio. Il caso. A seguito della sentenza di patteggiamento del Tribunale che condannava l’imputato per il reato di atti sessuali con minorenne, il Procuratore generale presso la Corte d’Appello propone ricorso per cassazione sostenendo che il Tribunale aveva omesso di applicare le pene accessorie di cui all’articolo 609-nonies, comma 2, c.p. secondo cui all’applicazione della pena su richiesta delle parti consegue l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o in altre strutture frequentate da minori. Per il P.G. le pene accessorie sono sempre obbligatorie. L’applicabilità della pena accessoria. Per i Giudici del Palazzaccio il ricorso del P.G. è fondato dato che l’articolo 609-nonies, comma 2, c.p. prevede che alla condanna su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 c.p.p., consegue la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, da ogni ufficio o servizio in istituzioni ovvero in altre strutture pubbliche o private frequentate in modo prevalente da minorenni. La sentenza, dunque, deve essere annulla senza rinvio con irrogazione diretta della pena accessoria.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 novembre 2018 – 15 febbraio 2019, numero 7163 Presidente Sarno – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bari con sentenza di patteggiamento 25 ottobre 2017 ha applicato a R.M. la pena concordata di anni 2 di reclusione, per il reato di cui all’articolo 609 quater c.p., comma 4. Commesso il omissis . 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari propone ricorso per cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge articolo 609 nonies c.p., comma 2 per avere il Tribunale omesso di applicare le pene accessorie previste dall’articolo 600 nonies c.p., comma 2, secondo il quale alla all’applicazione della pena su richiesta delle parti consegue l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Secondo il P.G. ricorrente le pene accessorie sono sempre obbligatorie, anche nelle ipotesi di pena inferiore ai due anni, in deroga alla regola generale dell’articolo 445 del cod. proc. penumero . 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, in persona del Sostituto procuratore Generale Paola Filippi, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza con l’applicazione della sanzione accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato. L’articolo 609 nonies c.p., comma 2, prevede che alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p. consegue la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Questa disposizione, specifica per il delitto in oggetto articolo 609 quater c.p. , prevale sulla generale disposizione dell’articolo 445 c.p.p., comma 1 L’articolo 609-nonies c.p. deroga alla regola generale di cui all’articolo 445 c.p.p., rendendo obbligatoria per i reati di violenza sessuale, anche in caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, l’irrogazione delle pene accessorie ivi indicate Sez. 3, numero 17189 del 02/03/2016 - dep. 27/04/2016, M, Rv. 26663501 . La sentenza deve, quindi, annullarsi senza rinvio, con la diretta irrogazione, da parte di questa Corte, della pena accessoria, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lett. L , Vedi, Sez. 6, numero 3253 del 21/01/2016 - dep. 25/01/2016, P.G. in proc. Rebai, Rv. 26650101 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, che dispone. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.