Nonostante l’abrogazione della l. numero 135/2001, l’articolo 109 deve ritenersi ancora vigente, costituendo, dunque, reato la condotta di omessa comunicazione delle generalità dei clienti all’autorità di pubblica sicurezza da parte del preposto alla conduzione di un albergo.
Questa la decisione della Corte di Cassazione numero 35573/20, depositata l’11 dicembre. Il GIP presso il Tribunale di Venezia dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata circa la richiesta di emissione del decreto penale di condanna per il reato di cui all’articolo 109 TULPS, poiché ella non aveva comunicato all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate nella propria struttura ricettiva. La decisione del GIP muoveva dal fatto che il fatto contestato non era più previsto dalla legge come reato, in virtù dell’avvenuta abrogazione ad opera della l. numero 79/2011. Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Venezia propone ricorso per cassazione, sostenendo che debba ritenersi ancora vigente il suddetto articolo 109, con conseguente rilevanza penale del fatto addebitato all’imputata. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso fondato, ricostruendo il quadro normativo attorno a cui ruota la questione in oggetto. A tal fine, gli Ermellini evidenziano che l’obbligo per i gestori di alberghi ed altre strutture ricreative di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità di coloro che vi alloggiano entro le 24 ore successive al loro arrivo è oggetto di sanzione penale oggetto dell’articolo 17 TULPS. Ora, vero è che il d.lgs. numero 79/2011 ha abrogato la l. numero 135/2011, ma la sostituzione totale non comporta l’eliminazione dell’effetto abrogativo sostitutivo dell’articolo 109 TULPS, e ciò troverebbe conferma nel fatto che il successivo d.l. numero 201/2011, al comma 1 dell’articolo 40, contempla la semplificazione degli adempimenti utili alla registrazione dei clienti presso le strutture ricettizie di cui all’articolo 109, modificando solo il comma 3, che fa riferimento al testo di tale disposizione considerandola, dunque, ancora vigente. La Corte, inoltre, sottolinea che l’articolo 19-bis, d.l. numero 113/2018, prevede che l’articolo 109 TULPS si interpreta «nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni», confermando, ancora una volta, la vigenza della norma. A seguito delle argomentazioni esposte, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti al GIP, il quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto «costituisce reato, a norma del combinato disposto degli articolo 17 e 109, R.D. 18 giugno 1931 numero 773 e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all’autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo».
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 novembre – 11 dicembre 2020, numero 35573 Presidente Iasillo – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha dichiarato non doversi procedere ex articolo 129 e 459 c.p.p. nei confronti di B.E. in relazione alla richiesta di emissione del decreto penale di condanna per il reato di cui all’articolo 109 TULPS, per non avere comunicato all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate nella propria struttura ricettiva sita in omissis . Il giudice, investito della richiesta di decreto penale formulata dal Pubblico ministero in data 29/9/2017, ha ritenuto che il fatto contestato all’imputata non è previsto dalla legge come reato, alla luce dell’intervenuta abrogazione, ad opera della L. numero 79 del 2011, della L. numero 135 del 2011 che aveva reintrodotto la disposizione incriminatrice. 2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia che denuncia la violazione di legge con riguardo alla ritenuta assenza di penale rilevanza del fatto perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, deve ritenersi tuttora vigente l’articolo 109 TULPS, nella formulazione introdotta dalla L. numero 135 del 2001, con la conseguente rilevanza penale del fatto contestato all’imputata quale soggetto al quale attribuire la condotta di cui al comma 1 del citato articolo, condotta punibile ai sensi dell’articolo 17 del medesimo Testo Unico. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che saranno esposte. 2. Quanto alla sanzione applicabile per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 109 TULPS, gli interventi normativi che si sono succeduti hanno determinato non poche incertezze applicative. Il D.Lgs. numero 480 del 1994, articolo 4 aveva modificato il comma 4 dell’articolo 109 TULPS, prevedendo la sanzione penale specifica differenziata tra persona alloggiata italiana o straniera con l’intervenuto del D.L. numero 97 del 1995, conv. L. numero 203 del 1995 riordino della materia del turismo, spettacolo e sport si disponeva la modifica dell’articolo 109, commi 1, 3 e 5, TULPS, quest’ultimo comma ancora modificato con la previsione di un’unica sanzione amministrativa, con conseguente depenalizzazione. La L. numero 135 del 2001, legislazione nazionale del turismo, ha successivamente riscritto per intero l’articolo 109 TULPS in tre commi e non ha previsto alcuna sanzione, nè penale nè amministrativa, determinando in tal modo l’applicazione della sanzione penale ai sensi dell’articolo 17 TULPS. In tale senso si è già pronunciata questa Corte affermando che l’obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo è sanzionata penalmente dalla disposizione sussidiaria di cui all’articolo 17 del TULPS, avendo la L. numero 135 del 2001 riformulato la norma eliminando la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del D.L. numero 97 del 1995 Sez. 3, numero 37145 del 07/07/2005, Parati, Rv. 232474 Sez. 1, numero 42565 del 06/11/2008, Montoro, Rv. 241720 . Con il D.Lgs. numero 79 del 2011 codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo è stata abrogata la L. numero 135 del 2001. Tuttavia, la sostituzione in toto della predetta legge con la novella non comporta affatto l’eliminazione dell’effetto abrogativo sostitutivo dell’articolo 109 TULPS che si è già verificato e non può derivarne la riviviscenza del testo introdotto con D.L. numero 97 del 1995 che prevedeva la sanzione amministrativa Sez. 3, numero 19037 del 18/04/2007, Caggegi . Tanto trova conferma anche nel fatto che il successivo D.L. numero 201 del 2011, conv. nella L. numero 214 del 2011 cd decreto semplificazione del governo Monti che all’articolo 40, comma 1, prevede la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell’articolo 109 TULPS e modifica il solo comma 3 facendo riferimento al testo di detto articolo formulato dalla L. numero 135 del 2001 che, quindi, considera vigente anche dopo l’intervenuta abrogazione. 3. Orbene, deve rilevarsi che la contestazione mossa al ricorrente si riferisce espressamente alla condotta di omessa comunicazione dei dati dei clienti che, a differenza del ritardo nella consegna Sez. 1, numero 32777 del 09/04/2014, Bellassai, Rv. 260535 ha chiarito che non costituisce reato, a norma del combinato disposto del R.D. 18 giugno 1931, numero 773, articolo 17 e 109, e successive modifiche, la condotta di tardiva consegna all’autorità di P.S. delle schede di ospitalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo, in quanto l’articolo 109 citato impone soltanto che vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici, telematici o mediante fax , conserva penale rilevanza. È, infatti, tuttora prevista dalla legge come reato, nella vigente formulazione dell’articolo 109, comma 3, TULPS, che impone che entro le ventiquattro ore successive all’arrivo vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici e telematici o mediante fax, la condotta di omessa comunicazione, sanzionata dall’articolo 17 del medesimo decreto. Del resto, il D.L. numero 113 del 2018, articolo 19-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. numero 132 del 2018, ha disposto che l’articolo 109 TULPS si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni , così ulteriormente confermando la vigenza della disposizione e del conseguente apparato sanzionatorio penale. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia perché, nella libertà delle proprie valutazioni di merito, faccia applicazione del seguente principio di diritto costituisce reato, a norma del combinato disposto del R.D. 18 giugno 1931, numero 773, articolo 17 e 109, e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all’autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.