Per l’attività amministrativa di riscossione vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione, nell'ambito di una procedura di discarico per inesigibilità del pari di natura pacificamente amministrativa.
Lo sostiene la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 24106/19, depositata il 27 settembre. La fattispecie. La Corte di Appello dell'Aquila dichiarava prescritto il credito per contributi previdenziali relativo a una cartella di pagamento emessa nei confronti di una donna, ritenendo applicabile il termine quinquennale di prescrizione. Avverso detta decisione proponeva ricorso l'Agenzia delle Entrate, secondo cui si sarebbe dovuto applicare il termine decennale di prescrizione, trattandosi – nel caso di specie - di cartella esattoriale divenuta definitiva perché non impugnata. In particolare, la prescrizione decennale non era derivante dalla applicazione del disposto dell'articolo 2953 c.c., in quanto pacificamente la cartella non opposta non è paragonabile alla sentenza passata in giudicato, come enunciato dalla decisione richiamata, ma da specifiche disposizioni in materia tributaria quali gli articolo articolo 17, d.lgs. numero 46/1999 e 19 e 20, d.lgs. numero 46/1999 in materia di azione di riscossione nelle ipotesi di avvenuto “discarico” dei ruoli. Le disposizioni in esame, a dire del ricorrente, preliminarmente attribuiscono effetto novativo alle singole obbligazioni con la formazione della cartella esattoriale si escludono, quindi, i singoli termini previsti per ciascun differente credito originativo delle cartelle. Inoltre, prevedendo un termine decennale per il riaffidamento all'agente della riscossione, da parte dell'ente creditore, dell'attività di recupero, si individuerebbe, in generale, un termine decennale di prescrizione del credito complessivamente considerato dalla cartella costituita. Cartelle esattoriali in quanto si prescrivono? La Corte di Cassazione respinge questa tesi, ritenendo che le norme citate che non hanno alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente ed Ente impositore, riguardando - in modo emblematico - i rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione. In altre parole, la procedura di discarico per inesigibilità di quote di imposta, di cui agli articolo 19 e 20, d.lgs. numero 112/1999, ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore, al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso. Nell'ambito di tale procedura, se l'ente creditore, nell'esercizio della propria attività istituzionale, individua - successivamente al discarico - l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. In questo caso, l'azione dell'agente della riscossione deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50, d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602. In sintesi, il suddetto riferimento alla prescrizione decennale, nell'articolo 20, comma 6, cit., risulta effettuato sempre in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all'articolo 2953 c.c., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione - per la quale, in ambito fiscale, vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione - nell'ambito di una procedura di discarico per inesigibilità del pari di natura pacificamente amministrativa.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 16 aprile – 27 settembre 2019, numero 24106 Presidente Doronzo – Relatore Leone Rilevato che La Corte di appello di L’Aquila con la sentenza numero 671/2017 aveva, per quel che in questa sede rileva, dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali relativo alla cartella di pagamento numero omissis , emessa Equitalia Servizi riscossione spa nei confronti di P.P. . La corte territoriale aveva ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione. Avverso detta decisione proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, subentrata a Equitalia Servizi - Riscossione, affidandolo ad un solo motivo cui resisteva con controricorso P.P. . Veniva depositata proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che 1 Con unico motivo è denunciata la violazione dell’articolo 2946 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per aver, la corte territoriale erroneamente applicato il termine di prescrizione quinquennale. L’agenzia ricorrente deduce la errata decisione della Corte territoriale in punto di mancata applicazione del termine decennale di prescrizione in caso di cartella esattoriale divenuta definitiva perché non impugnata. In particolare, pur considerando la decisione assunta dalle Sezioni Unite di questa Corte numero 23397/2016, ritiene che la prescrizione decennale non sia derivante dalla applicazione del disposto dell’articolo 2953 c.c., in quanto pacificamente la cartella non opposta non è paragonabile alla sentenza passata in giudicato, come enunciato dalla decisione richiamata, ma da specifiche disposizioni in materia tributaria quali il D.Lgs. numero 46 del 1999, articolo 17, e il D.Lgs. numero 46 del 1999, articolo 19 e 20, in materia di azione di riscossione nelle ipotesi di avvenuto discarico dei ruoli. Le disposizioni in esame, a dire del ricorrente, preliminarmente attribuiscono articolo 17 effetto novativo alle singole obbligazioni con la formazione della cartella esattoriale, che dunque portano ad escludere i singoli termini previsti per ciascun differente credito originativo delle cartelle e poi, articolo 19 e 20 , prevedendo un termine decennale per il riaffidamento all’agente della riscossione, da parte dell’ente creditore, dell’attività di recupero, individuerebbero, in generale, un termine decennale di prescrizione del credito complessivamente considerato dalla cartella costituita. Le censure sono manifestamente infondate alla luce della decisione delle sezioni Unite numero 23397/2016 che espressamente si occupa di esaminare e confutare tale ipotesi interpretativa. In particolare le Sezioni Unite hanno rilevato quanto segue Da ultimo, deve essere escluso - per plurime ragioni - che, per la soluzione della presente questione, si possa fare riferimento alla disposizione di cui al D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 20, comma 6, nel testo introdotto dalla L. numero 190 del 2014, articolo 1, comma 683 - che ha sostituito integralmente il suddetto articolo 20 - il quale è stato richiamato dall’INPS nella propria memoria. Il suddetto articolo 20, va letto all’interno del D.Lgs. numero 112 del 1999 e non all’interno della L. numero 190 del 2014 che è il decreto attuativo della legge di delega numero 337 del 1998 dedicato ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione, che contiene un complessivo riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli, basato su una profonda revisione dei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione. Tale revisione risulta principalmente riferita al Servizio nazionale della riscossione mediante ruolo organizzato dal Ministero delle finanze e articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni vedi citato D.Lgs. numero 112, articolo 2 e ss. . Infatti, se in base al D., articolo 3 - come regola generale - la concessione del servizio nazionale della riscossione viene affidata con D. del Ministero delle finanze comma 4 , tuttavia per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, articolo 52 e 53, e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel D.L. 9 luglio 1997, numero 241, Capo III . Nel citato D.Lgs. numero 241, suindicato Capo III - intitolato Disposizioni in materia di riscossione - è dettata una specifica disciplina in materia di riscossione, applicabile a tutti gli enti previdenziali a decorrere dal 1999 vedi articolo 28 che, ovviamente, non prevede il discarico per inesigibilità introdotto nel nostro sistema del citato D.Lgs. numero 112, articolo 19 e 20 contenendo una diversa normativa per sanzionare eventuali ritardi e/o scorrettezze del concessionario articolo 26 . Peraltro, dalla complessiva lettura del D.Lgs. numero 112 del 1999 e dai minimi riferimenti espressi in esso contenuti alla riscossione dei contributi effettuata dagli Enti previdenziali vedi stesso citato D.Lgs. numero 112, articolo 22, comma 1, e articolo 61 , si trae conferma del fatto che si tratta di un decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi. A questo può aggiungersi che, in ogni caso, l’articolo 20, comma 6, richiamato dall’INPS, è inutilizzabile nella specie anche perché pur nell’ambito della riscossione fiscale - si tratta di una norma che non ha alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente ed Ente impositore, riguardando - in modo emblematico - i rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione come risulta evidente ove si consideri che il citato D.Lgs. numero 112, Capo II, contiene i Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario e tale Capo, Sezione I articolo da 17 a 21 disciplina i Diritti del concessionario , regolando il Discarico per inesigibilità all’articolo 19 e la Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli all’articolo 20. Può anzi dirsi che tali ultimi due articoli contengano la disciplina più qualificante del riordino della riscossione - fiscale - effettuato dal citato D.Lgs. numero 112, sulla premessa dell’avvenuta eliminazione - ad opera del D.Lgs. numero 37 del 1999, articolo 2, emanato in attuazione della stessa L. di delega numero 337 del 1998, articolo 1, lett. c - del preesistente obbligo del non riscosso come riscosso , in base al quale a carico dell’esattore prima e del concessionario poi gravava l’onere di versare alle prescritte scadenze all’ente impositore l’ammontare pro rata dei crediti iscritti a ruolo, anche se non pagati dal debitore D.P.R. numero 28 gennaio 1988, numero 43, articolo 32, comma 3 . L’abolizione di tale obbligo, infatti, ha portato ad un incisivo mutamento dei rapporti tra l’ente impositore e l’agente della riscossione, nel senso che a decorrere dal 1999 quest’ultimo non è dunque più tenuto a riversare all’ente impositore le somme eventualmente corrispondenti ai ruoli trasmessi, ma deve versare soltanto ciò che effettivamente riesce a riscuotere, tempo per tempo. Di conseguenza tale riforma è stata accompagnata dalla introduzione - per le riscossioni non andate a buon fine - di una procedura diretta a consentire all’agente della riscossione di porre termine alle attività di riscossione effettuate in favore dell’ente impositore. Tale procedimento, ha assunto il nome di procedura di discarico per inesigibilità ed è quella disciplinata dal menzionato D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 19 e ss In base all’articolo 19 - al di là delle ipotesi in cui opera il discarico automatico, che sono proprio quelle per le quali il D., articolo 61, stabilisce espressamente l’applicabilità della relativa disciplina di cui all’articolo 60, commi da 1 a 3 ai ruoli degli enti previdenziali - l’agente della riscossione o il concessionario per poter ottenere il discarico delle quote iscritte a ruolo indicate nella comunicazione di inesigibilità inviata all’ente creditore, è tenuto a fornire a tale ente la prova della correttezza del proprio operato. Nel successivo articolo 20 il legislatore ha introdotto una procedura con la quale l’ente creditore può svolgere il proprio controllo sull’operato dell’agente della riscossione nel recupero della quota. Come precisato dalla giurisprudenza, la procedura di discarico per inesigibilità di quote di imposta, di cui al D.Lgs. numero 112 del 1999, articolo 19 e 20, ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l’ente creditore, al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso vedi Cass. SU 29 ottobre 2014, numero 22951 Corte Conti Calabria Sez. giurisdiz. 7 marzo 2011, numero 150 Corte Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 4 ottobre 2010, numero 2041 . Nell’ambito di tale procedura, all’articolo 20, comma 6, è stata prevista una norma generale di salvaguardia per l’ente creditore , stabilendosi che qualora tale ente, nell’esercizio della propria attività istituzionale individui - successivamente al discarico - l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale , sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. In questo caso, l’azione dell’agente della riscossione deve essere preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 50. La norma è chiaramente applicabile soltanto alla riscossione fiscale per molteplici ragioni a essa risponde alla medesima logica del precedente articolo 19, comma 4, secondo cui fino al discarico di cui al comma 3 , resta salvo, in ogni momento, il potere dell’ufficio creditore di comunicare al concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l’ufficio dell’Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, articolo 32, comma 1, numero 7 , e al D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633, articolo 51, comma 2, numero 7 , norme che prevedono iniziative di ufficio in materia di accertamento e riscossione, rispettivamente, in materia delle imposte sui redditi e di IVA b fa - utilizzando una espressione ellittica - riferimento al temine di prescrizione decennale, che è quello che si applica ordinariamente all’esercizio del potere di riscossione fiscale vedi, da ultimo, Cass. 30 giugno 2016, numero 13418 cit. , benché, come si è detto, la Corte costituzionale abbia considerato spesso iniqua per il contribuente l’applicazione di un termine così lungo di prescrizione e abbia anche affermato l’irragionevolezza del trasferimento sul contribuente di termini decadenziali o prescrizionali fissati per attività interne dell’Amministrazione vedi Corte Cost. ord. numero 352 del 2004 e sent. numero 280 del 2005, già citate c nel suo complessivo contenuto risulta incompatibile con il principio di ordine pubblico della irrinunciabilità della prescrizione dei contributivi assicurativi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di cui si è detto vedi Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, numero 21830 Id. 24 marzo 2005, numero 6340 Id. 16 agosto 2001, numero 11140 Id. 5 ottobre 1998, numero 9865 Id. 6 dicembre 1995, numero 12538 Id. 19 gennaio 1968, numero 131, tutte citate sopra al punto 18.6 . In sintesi, il suddetto riferimento alla prescrizione decennale, nell’articolo 20, citato comma 6, risulta effettuato sempre in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all’articolo 2953 c.c., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione - per la quale, in ambito fiscale, vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione - nell’ambito di una procedura di discarico per inesigibilità del pari di natura pacificamente amministrativa . che, per tutto quanto sopra considerato, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di ricorso vertente su questioni di diritto sulle quali esiste un orientamento consolidato della Corte rispetto al quale non sussistono ragioni per discostarsi Cass. numero 7155/2017 conf. Cass. numero 4366/2018 che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 L. di stabilità 2013 trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame Cass. numero 22035 del 17/10/2014 Cass. numero 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.