di Leda Rita Corrado
di Leda Rita CorradoLa fattispecie. L'Amministrazione finanziaria notificava ad una società farmaceutica un avviso di accertamento Irpeg e Ilor per il periodo di imposta 1994, contestando l'indeducibilità di costi di pubblicità e rappresentanza.La Commissione tributaria regionale confermava la pronuncia del Giudice di prime cure, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso della società contribuente.Nella sentenza del 31 gennaio 2011, numero 2276, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'Amministrazione finanziaria, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.La pronuncia in rassegna. La Corte di Cassazione osserva che, nel caso di specie, non tutte le spese sostenute per la organizzazione di congressi, convegni et cetera potevano essere dedotte, in misura totale o parziale.Tali costi avrebbero dovuto concernere congressi, convegni o conferenze di rilevante interesse scientifico per lo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, biodinamica, fisiologia e patologia, privi quindi di scopo pubblicitario, e previamente autorizzati dal Ministero della Salute per la loro deducibilità.Secondo il Collegio, occorre una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese e della loro diretta imputabilità Cass., sez. trib., 27 novembre 2000, numero 15268, in bancadati DeJure Id., 23 aprile 2007, numero 9567, ibidem .Le spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza. Nella sentenza in commento, è richiamato l'articolo 74, comma 2, Tuir ora 108 Tuir . Secondo il Collegio, in base a tale disciplina, le spese di ospitalità sostenute da aziende produttrici di farmaci nella organizzazione di convegni o congressi non sono qualificabili quali spese di pubblicità o propaganda, integralmente deducibili, bensì come spese di rappresentanza, deducibili nella misura di un terzo del relativo ammontare. Questa soluzione è giustificata dal fatto che tali costi accrescono il prestigio della società organizzatrice, senza essere necessari per l'attività propagandistica o di incentivazione del prodotto.Tra le spese di rappresentanza, le spese di vitto non possono essere ricomprese nell'ambito di quelle integralmente detraibili se di valore inferiore a 50.000 lire ora euro 50 la norma, infatti, si riferisce inequivocabilmente a beni ed oggetti materiali distribuiti gratuitamente e non anche all'offerta del vitto, non inquadrabile nella categoria dei beni ma, più propriamente, in quella dei servizi, in quanto attiene fondamentalmente all'attività di manipolazione necessaria per la preparazione del cibo e di distribuzione ai commensali Cass., sez. trib., 16 maggio 2007, numero 11226, in bancadati DeJure Id., 7 agosto 2008, numero 21270, ibidem .Da ultimo, la Sezione Tributaria rileva che i costi de quibus non potevano essere considerati come spese di pubblicità solo perché diretti ad aumentare il volume delle vendite tali costi, infatti possono ritenersi inerenti all'attività di impresa - e, pertanto, non in contrasto con la disciplina della pubblicità dei farmaci di cui all'articolo 31, l. 23 dicembre 1978, numero 833 - solo quando esse abbiano finalità di rilevante interesse scientifico, con esclusione di scopi pubblicitari e ricadano nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 19, l. 11 marzo 1988, numero 67 e dei relativi regolamenti Cass., sez. trib., 14 maggio 2007, numero 10959, in bancadati DeJure .
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 31 gennaio 2011, numero 2276Pres. D'Alonzo - Relatore BognanniSvolgimento del processoL'Agenzia delle entrate impugna, con un unico motivo, la sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che rigettava il gravame di essa e quello della soc. Istituto Luso Farmaco D'Italia Spa. avverso la decisione numero 356/19/2001 della CTP di Milano, con cui era stato accolto parzialmente il ricorso contro l'avviso di accertamento per Irpeg e Ilor per il 1994, in ordine alla indeducibilità di costi di pubblicità e rappresentanza.La società contribuente non si è costituita.Motivi della decisioneDeducendo violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.P.R. numero 917 del 1986, articolo 74, D.L. numero 67 del 1988, articolo 19, D.Lgs. numero 541 del 1992, articolo 12, e articolo 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione , l'Agenzia si duole che il giudice a quo non teneva nel debito conto che la contribuente non avessero fornito la prova che le spese sostenute e portate in deduzione avevano carattere di rappresentanza, e cioè costituissero costi per pasti, vitto e quant'altro a fini pubblicitari, mentre invece dovevano riguardare congressi, convegni, conferenze previamente autorizzati dal Ministero della Sanità per la loro deducibilità. Inoltre questi in particolare dovevano avere rilevante interesse scientifico per lo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, biodinamica, fisiologia e patologia, e perciò non dovevano avere scopo pubblicitario. Nulla di tutto ciò invece era stato provato dall'Istituto Luso, senza che il giudice di appello avesse enunciato il procedimento argomentativo seguito al riguardo.Il motivo è fondato, atteso che la CTR non considerava che non tutte le spese sostenute dalla contribuente per la organizzazione di congressi convegni e quant'altro, come indicate con le lett. C e D della motivazione della sentenza, potevano essere oggetto di deduzione, e per di più per l'intero, dovendosi avere invece riguardo alle caratteristiche sopra enunciate. Infatti essa ne condivideva la deduzione senza un'adeguata motivazione, atta a suffragare quanto ritenuto, non consentendo questa di ricostruire l' iter logico che aveva indotto il giudice di seconde cure a ritenere le dette spese dirette ad aumentare il volume delle vendite, occorrendo invece una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle stesse e della loro diretta imputabilità V. pure Cass. Sentenze numero 9567 del 2007, numero 15268 del 27/11/2000 . Inoltre va osservato che si deve pure tenere conto del fatto che nell'ambito della distinzione prevista, ai fini della diversa deducibilità, dalla L. 22 dicembre 1986, numero 917, articolo 74, comma 2, le spese di ospitalità sostenute da aziende produttrici di farmaci nella organizzazione di convegni o congressi sono qualificabili quali spese di rappresentanza, deducibili nella misura di un terzo del relativo ammontare, e non come spese di pubblicità o propaganda, integralmente deducibili, atteso che hanno quale effetto quello di accrescere il prestigio della società organizzatrice, ma non costituiscono spese necessarie per l'attività propagandistica o di incentivazione del prodotto. Nell'ambito delle spese di rappresentanza, poi, le spese di vitto non possono essere ricomprese nell'ambito di quelle integralmente detraibili se di valore inferiore alle vecchie 50.000 lire italiane, posto che la norma si riferisce inequivocabilmente a beni ed oggetti materiali distribuiti gratuitamente, e non può ritenersi riferita anche all'offerta del vitto, che non è inquadrabile nella categoria dei beni, ma più propriamente in quella dei servizi, in quanto attiene fondamentalmente all'attività di manipolazione necessaria per la preparazione del cibo e di distribuzione ai commensali Cfr. anche Cass. Sentenze numero 21270 del 07/08/2008, numero 11226 del 2007 . Nè le spese sostenute dalla contribuente potevano essere qualificate di pubblicità in quanto dirette ad aumentare il volume delle vendite, posto che possono ritenersi inerenti all'attività di impresa, e perciò non sono in contrasto con la disciplina della pubblicità dei farmaci contenuta nella L. numero 833 del 1978, articolo 31, solo quando esse abbiano finalità di rilevante interesse scientifico, con esclusione di scopi pubblicitari e ricadano nell'ambito delle disposizioni della L. numero 67 del 1988, articolo 19, e dei relativi regolamenti, ed inoltre la società contribuente dimostri tali elementi V. pure Cass. Sentenza numero 10959 del 14/05/2007 .Questi principi - contrariamente alla valutazione espressa dal giudice di appello nel proprio provvedimento - non appaiono osservati nella sentenza impugnata.Quindi in rapporto a tali non corrette valutazioni di merito, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex articolo 384 c.p.c., comma 2, e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente.Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle del doppio grado, attesa la natura delle questione dedotte, mentre quelle successive seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo compensa le spese del doppio grado, e condanna l'intimata al rimborso delle altre di questo giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 duemilacinquecento/00 per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.