di Angelo Buscema
di Angelo Buscema *Sulla notifica al domiciliatario cancellato dall'albo. La notificazione dell'impugnazione della sentenza di primo grado effettuata mediante consegna al domicilio eletto dai destinatari presso il domiciliatario nominato anche loro procuratore, ma cancellatosi dall'albo nel corso del giudizio di primo grado e sostituito da altro difensore, risultando eseguita presso soggetto e luogo aventi un riferimento certo con i destinatari dell'atto notificando con consegna del medesimo a soggetto trovato nello studio del professionista ed incaricato di ricevere gli atti, non è inesistente, bensì affetta da nullità sanabile ex tunc, in virtù della costituzione degli appellati-destinatari, pur se avvenuta dopo il decorso del termine d'impugnazione di cui all'articolo 327 c.p.c., con conseguente inutilità di una nuova notificazione ex articolo 291 c.p.c Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 19325, dello scorso 22 settembre. La vicenda. Nel caso di specie, la notifica dell'atto di appello era stata effettuata al difensore domiciliatario dell'appellato già cancellato dall'albo degli avvocati. Il giudice di legittimità in riferimento a siffatto vizio di notificazione ha precisato, infatti,che la nullità deriva dal fatto che l'atto di appello è stato notificato presso l'avvocato difensore domiciliatario dell'appellato, quando già era stato cancellato dall'albo degli avvocati Tuttavia, essa risulta eseguita presso soggetto e luogo aventi un riferimento certo con i destinatari dell'atto ., non è inesistente, bensì affetta da nullità sanabile in virtù della costituzione degli appellati-destinatari, pur se avvenuta dopo il decorso del termine d'impugnazione di cui all'articolo 327 c.p.c., con conseguente inutilità di una nuova notificazione ex articolo 291 c.p.c Inoltre, secondo gli ermellini a l'inesistente della notifica, con conseguente impossibilità di sanatoria si verifica nella fattispecie ,diversa da quella odierna, in cui non è materialmente possibile procedere ad effettuare la notifica a causa del trasferimento del procuratore domiciliatario b nel processo tributano le variazioni di domicilio hanno effetto soltanto dopo la notifica di una apposita denuncia articolo 17, D.Lgs. numero 546/1992 , che nella specie non risulta che sia stata notificata.Sulla sanatoria processuale della nullità degli atti. Il principio della sanatoria processuale della nullità degli atti, in caso di raggiungimento dello scopo cui i l'atto è destinato, si concreta nella regola che qualsiasi nullità [ma non inesistenza] della notificazione è sanata quando si ha la prova dell'avvenuta notificazione e della conoscenza dell'atto da parte del soggetto cui è diretto, e ciò in particolare accade quando il soggetto impugna l'atto.Il principio del raggiungimento dello scopo si collega a quello delle nullità delle notifiche essendo la sanatoria un limite all'invalidità. La sanatoria non può comunque operare allorquando si versa non innanzi a notifiche illegittime-nulle ma in presenza di notifiche radicalmente inesistenti. La sanatoria del vizio per il raggiungimento dello scopo a causa della tempestiva proposizione del ricorso è preclusa dall'inesistenza della notifica, che si verifica solo quando la notifica esce dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni.Quando si verifica l'ipotesi della nullità sanabile? Il vizio di notificazione importante nullità sanabile ai sensi del combinato disposto degli articolo 160 e 156 C.P.C. si ha quando, nonostante l'inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto, la notificazione, tuttavia, è materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento con il vero destinatario della persona medesima il vizio di notificazione è insanabile quando questa sia eseguita in luogo e presso persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibile al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibile a tutt'altro soggetto, assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare.Quando ricorre l'inesistenza giuridica della notifica? L'ipotesi dell'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo diverso da quello stabilito dalla legge, ma che abbia pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo. L'inesistenza della notifica di un atto processuale non può, pertanto, essere ricollegata a una sua qualsiasi irregolarità, ricorrendo, per converso, solo qualora essa sia del tutto mancata, ovvero risulti effettuata secondo forme e modalità assolutamente non previste dal codice di rito, e tali da non consentirne la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico, con la conseguenza che l'eventuale consegna della copia dell'atto da notificare a persona diversa da quella cui l'atto stesso era destinato o cui avrebbe potuto comunque essere efficacemente consegnata secondo le norme del codice affinché fosse poi legittimamente portata a conoscenza del destinatario può essere assimilata alla radicale mancanza della notificazione solo se la persona ricevente sia totalmente estranea al reale destinatario dell'atto. L'ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo. Nullità e inesistenza conseguenze. Sul piano degli effetti giuridici, la differenzia sostanziale tra nullità e inesistenza della notificazione consiste nel fatto che la prima è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., mentre la seconda non può essere in alcun modo sanata e viene per questo effetto a identificarsi con quella che si definisce nullità insanabile o assoluta della notificazione. * Esperto tributario