Decisioni sul compenso all’esecutore testamentario? Le controversie spettano al giudice monocratico, anziché al collegio

L’attività dell’esecutore testamentario è gratuita, salvo che il de cuius abbia diversamente deciso. Ha sempre diritto alla refusione delle spese per l’esercizio del suo ufficio. Le controversie sui criteri di liquidazione e sul quantum non sono di competenza del collegio.

Il decreto emesso lo scorso 25 luglio dal Tribunale di Varese, sez. I, analizza i criteri di remunerazione dell’attività dell’esecutore testamentario e la giurisdizione sulle relative liti nel caso in cui il testatore non abbia lasciato indicazioni chiare in proposito. La vicenda affrontata. Un esecutore testamentario, al termine delle operazioni delegate, chiedeva il saldo del compenso che il defunto aveva posto a carico degli eredi. Adito il Giudice delle successioni dichiarava l’inammissibilità dell’istanza, poiché non compresa tra i casi previsti dalla normativa sulla volontaria giurisdizione e perché non spetta al giudice compensare il professionista ma agli eredi. Qualora questi rifiutassero o insorgessero contestazioni potranno essere risolte secondo le forme e le modalità ordinarie del contenzioso civile. Infatti in questo caso, come rileva il G.I., la competenza non è del collegio. Natura dell’istituto. L’articolo 700 c.c. stabilisce che il de cuius nel suo testamento possa indicare uno o più esecutori, che agiranno da veri e propri mandatari speciali dello stesso al fine di far rispettare le sue ultime volontà «mandato post mortem exequendum » . Secondo altri questa attività è più rispondente all’istituto della curatela 392 c.c. ss che a quello del mandato 1720 c.c. ss. . Esecutore testamentario attività gratuita? Il regime giuridico applicato ha in sé elementi comuni ad entrambi gli istituti descritti per le spese segue il mandato, per la retribuzione la curatela. Ergo , salvo diverse previsioni del de cuius , l’attività dell’esecutore è gratuita, pur avendo diritto alla ripetizione delle spese occorse per l’esecuzione del suo ufficio così come espressamente previsto dagli articolo 711 e 712 c.c Le conclusioni del giudice. Propende per la gratuità dell’opera, confermata dalla possibilità dell’esecutore di rifiutare l’incarico e di conoscere a priori l’eventuale entità del compenso che deve essere qualificato quale «donazione speciale per remunerazione». Non potrà, quindi, pretendere alcunché se non espressamente previsto dal testatore ad eccezione del detto rimborso spese. E se il compenso è indicato in modo generico? È questa la nostra fattispecie. Il defunto aveva indicato il diritto ad «una giusta retribuzione non inferiore a 10.000 euro». L’esecutore aveva liquidato la sua parcella, ma non può essere accettata. Infatti qualora il compenso sia indicato in maniera generica spetta agli eredi od ad un terzo la sua quantificazione e non all’esecutore. In caso di assenza di criteri di liquidazione o del soggetto delegato alla stessa, si procederà in base all’accordo raggiunto tra gli eredi e il professionista. Natura del compenso e giurisdizione sulle controversie. È palese che si tratti di un’obbligazione pecuniaria, sia che si sposi l’opinione della curatela che del mandato post mortem . Le eventuali controversie origineranno un contenzioso che sarà risolto dal giudice ordinario. Infatti il legislatore ha stabilito tassativamente ed in modo esplicito i casi in cui è devoluta al giudice la determinazione di un compenso indeterminato articolo 1657, 2225 c.c. etc. . Inoltre ha sancito chiaramente che tali controversie sono deliberate in sede contenziosa e non in sede camerale, essendo inattuabili gli strumenti offerti dalla volontaria giurisdizione. Per tutti questi motivi ha respinto l’istanza di liquidazione del credito avanzata dall’esecutore.

Tribunale di Varese, sez. I Civile., decreto 25 luglio 2012 Estenesore G. Buffone Rileva e Osserva Con istanza depositata in Cancelleria in data 24 luglio 2012, l’esecutore testamentario allega il completamento delle operazioni delegate dal de cuius e richiede il pagamento del proprio compenso precisando, quanto alle spese, che esse sono state tutte poste a carico dell’eredità. Va premesso che l’articolo 700 del codice civile espressamente prevede la facoltà per il testatore di nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione. Secondo l’opinione di diversi Autori, l’esecutore agirebbe come un vero e proprio mandatario post mortem, con il compito di portare a termine l'incarico specifico conferitogli dal testatore e consistente, ad esempio, nell'adoperarsi affinché si compiano effettivamente, con le previste modalità, gli atti di culto secondo lo schema del mandato post mortem exequendum. Altri Autori ritengono preferibile la tesi che definisce l'esecutore testamentario speciale come un curatore speciale con l'unico potere-dovere di agire per l'adempimento delle disposizioni in esame. Il regime giuridico sotteso al pagamento del compenso all’esecutore testamentario, in realtà, risponde in modo anfibologico ad entrambi i due istituti, in quanto, con riguardo alle spese, la disciplina è analoga a quella del mandato 1720 c.c. mentre con riguardo alla retribuzione, il regime giuridico è analogo agli istituti di protezione giuridica e rappresentanza solidaristica, come la curatela 379 c.c. . Quanti ai costi sopportati, ai sensi dell’articolo 712., le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità. Quanto alla retribuzione, ai sensi dell’articolo 711, “l'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità”. Non è sottoposta a questo giudice la questione relativa alle spese in quanto il curatore stesso dà atto di averle già poste a carico dell’eredità v. istanza, pagg. 5 e 6 . Va, allora, affrontato solo il tema del compenso. Giova premettere che la regola della gratuità della prestazione resa dall’esecutore testamentario trova intrinseca giustificazione nella rinunciabilità dell’incarico 702, comma I, c.c. cosicché il chiamato alla funzione è messo nelle condizioni di scegliere se eseguire il mandato del de cuius v. Cass. civ., 30 agosto 2004 numero 17382 e, soprattutto, di conoscere a priori se per tale prestazione vi sarà o meno una refusione retributiva in quanto essa deve essere sancita nel testamento . La retribuzione, infatti, spetta unicamente se così ha stabilito il testatore, salva l’eventuale volontà degli eredi di offrire comunque all’esecutore testamentario un compenso che, secondo la Dottrina, in questi casi assume la consistenza della donazione speciale per remunerazione. In conclusione, l’esecutore testamentario nominato dal testatore non può, quindi, reclamare alcun compenso, a meno che questo non sia stato disposto dal testatore e salvo comunque il diritto di ripetere le spese sostenute per l'esercizio dell'ufficio Cass. civ., sez. II, sentenza 30 agosto 2004 numero 17382, Rv. 576374 . Passando all’esame del testamento, come pubblicato in data 12 luglio 2011 v. verbale di pubblicazione di testamento olografo, rep. 558549, raccomma 84021 , il de cuius ha espressamente previsto, in favore dell’esecutore testamentario, una “giusta retribuzione”, pure precisando che la somma, a tale titolo concessa, “non potrà essere inferiore a euro 10.0000,00” così potendosi chiaramente qualificare la previsione come retribuzione ex articolo 712 c.comma e non anche legato . L’esecutore, pertanto, quantifica il proprio compenso come da parcella allegata euro 29.717,67 omnia e ne chiede la liquidazione al Tribunale delle Successioni. Pur sussistendo il Diritto dell’esecutore testamentario al pagamento della retribuzione, l’istanza presentata è inammissibile. E’ ipotesi ricorrente quella in cui il de cuius abbia previsto un compenso per l’esecutore testamentario in modo del tutto generico come nel caso di specie, in cui viene prevista una “giusta retribuzione” con la sola previsione di un minimo da cui muovere Euro 10.000,00 . In questo ambito la determinazione può essere affidata all’erede oppure anche ad un terzo quando, però, il testamento non fornisca criteri di determinazione del compenso e non sia stata individuata una specifica soggettività con il compito della liquidazione, la Dottrina reputa che la liquidazione sia da eseguirsi dall'esecutore e dagli eredi concordemente. In difetto di accordo interverrebbe il giudice, ma non in sede camerale, bensì contenziosa. L’opinione è condivisibile. L’espressa previsione testamentaria della retribuzione fa nascere in capo all’esecutore il diritto al compenso che deve essere posto a carico degli eredi si tratta di un vinculum juris che, germinato dalla testamentifactio e dallo schema vuoi del mandato post mortem, vuoi della curatela speciale, dà luogo alla nascita di una obbligazione pecuniaria sottoposta all’ordinario regime giuridico di tutti i rapporti obbligatori ne consegue che, nella eventuale fase patologica inadempimento , il titolare del diritto deve agire in via contenziosa contro il debitore e non anche in via di volontaria giurisdizione mediante lo strumento del procedimento camerale. Trattasi di interpretazione da convalidare in quanto, allorché il legislatore ha voluto che fosse il giudice a provvedere alla liquidazione di un compenso indeterminato, lo ha previsto espressamente v., ad es., 1657, 2225 c.c. . Conseguentemente, l’esecutore testamentario – non potendo ricorrere ad una procedura di liquidazione giudiziale del credito, secondo il rito della Volontaria giurisdizione poiché non prevista ex Lege – dovrà richiedere il pagamento della retribuzione direttamente agli eredi e, in caso di loro contestazione, dovrà agire per il pagamento secondo le ordinarie procedure civili. P.Q.M. Letto ed applicato l’articolo 712 cod. civ. Dichiara l’inammissibilità dell’istanza. Manda alla cancelleria per le comunicazioni ed i provvedimenti di competenza. Decreto immediatamente esecutivo 741, comma II, c.p.c. .