La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive. Se ciò non avviene, la conciliazione perde efficacia.
Il caso. L’intervenuta conciliazione tra le parti aveva estinto il giudizio relativo ad alcuni avvisi di accertamento. La CTR, dal canto suo, affermava che, successivamente alla suddetta conciliazione giudiziale articolo 48 d.lgs. numero 546/1992 , il mancato pagamento da parte del contribuente delle rate successive alla prima non legittimasse l’ufficio a richiedere la riapertura del processo dopo la pronuncia di estinzione. Rate non pagate L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione deducendo che la CTR ha errato nel ritenere perfezionato l’accordo portato nel processo verbale di conciliazione con il mancato pagamento della sola prima rata, in assenza di prestazione di garanzia fideiussoria sull’importo delle rate successive. Conciliazione ko. Infatti – chiarisce la Cassazione con la sentenza numero 11125/2012, depositata il 3 luglio – «il d.lgs. numero 546/1992, articolo 48, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive». Rapporto estinto quando la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia. Gli Ermellini aggiungono altresì che «la conciliazione tributaria giudiziale costituisce una fattispecie a formazione progressiva caratterizzata dall’identità temporale della sua perfezione e della sua efficacia» e solo nel momento in cui la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia allora «si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale», producendosi così la cessazione della materia del contendere. In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 5 giugno – 3 luglio 2012, numero 11125 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da P.G. , G.R. e So.Pre.ma. Me-tal s.numero c. in liquidazione contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Perugia numero 120/1/20007 che aveva dichiarato estinto, per intervenuta conciliazione, il giudizio relativo agli avvisi di accertamento nnumero omissis per iva, irap, iva ed irpef relativi agli anni 199-2001. La CTR affermava che, successivamente alla conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del d.lgs. 546/92, il mancato pagamento da parte del contribuente delle rate successive alla prima non legittimasse l'ufficio a richiedere la riapertura del processo dopo la pronuncia di estinzione. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resistono con controricorso i contribuenti. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l'udienza del 5/6/2012 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. I contro ricorrenti hanno depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Motivi della decisione Assume l'Agenzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 48, terzo comma del d.lgs. 546/92 in relazione all'articolo 360 primo comma numero 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto perfezionato l'accordo portato nel processo verbale di conciliazione con il mancato pagamento della sola prima rata, in assenza di prestazione di garanzia fideiussoria sull'importo delle rate successive. La censura è fondata. Il D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 48, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive. Questa Corte v. Cass. numero 3560 del 2009 ha a riguardo affermato che la conciliazione tributaria giudiziale costituisce una fattispecie a formazione progressiva caratterizzata dall'identità temporale della sua perfezione e della sua efficacia e che solo nel momento in cui la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere. Più recentemente Cass. numero 9219 del 2011 si è evidenziato che, in ipotesi di conciliazione rateale il giudice tributario deve rinviare la decisione ad un momento successivo alla scadenza del termine fissato per gli adempimenti previsti dall'articolo 48 citato, comma 3 al fine di consentire al contribuente di documentare sia la tempestività del versamento della prima rata sia la prestazione della garanzia, atteso che solo per questa via la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia, si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e si produce anche l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Anche con riguardo alle ipotesi di conciliazione c.d. breve postfissazione, di cui allo articolo 48, comma 5, questa Corte ha precisato che il perfezionamento della conciliazione interviene con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza della CTP di rinvio dell'udienza di trattazione della causa, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della prescritta garanzia sull'importo delle rate successive Cass. numero 3560 del 2009 Cass. 27/1/2012, numero 1171 . Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell'Umbria. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell'Umbria.