All’imputato non viene addebitata la falsificazione, ma solo l’uso mediante circolazione deve dunque applicarsi il comma 12 dell’articolo 100 c.d.s., che punisce con la sola sanzione amministrativa.
Il caso. Un giovane veniva condannato - in primo e secondo grado - per uso di atto falso articolo 489 c.p. . Nello specifico aveva utilizzato, al fine di trarne profitto, mediante la messa in circolazione del relativo ciclomotore, il contrassegno identificativo con un numero contraffatto in quanto costruito artigianalmente con materiale adesivo. L’imputato propone ricorso per cassazione, sottolineando il rapporto di specialità esistente tra la norma che disciplina l’uso di atto falso articolo 489 c.p. e l’articolo 100, comma 12, c.d.s. targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi , negato dalla Corte territoriale. Nessun reato La S.C. ritiene fondato il ricorso perché, visto che all’imputato non viene addebitata la falsificazione, ma solo l’uso mediante circolazione, deve dunque applicarsi il comma 12 dell’articolo 100 c.d.s., che punisce con la sola sanzione amministrativa. solo illecito amministrativo. È reato creare targhe automobilistiche, ancorché riproducenti le originali, ma l’articolo 100, comma 12, c.d.s. sanziona solo la circolazione con dette targhe contraffatte. Il fatto, quindi, non è previsto dalla legge come reato trattandosi, nella specie, di illecito amministrativo.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 febbraio – 12 marzo 2012, numero 9424 Presidente Grassi – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. S.A. è stato condannato dal tribunale di Gela per il delitto previsto dall'articolo 489 del codice penale per avere fatto uso, al fine di trame profitto, mediante la messa in circolazione del relativo ciclomotore, del contrassegno identificativo con un numero contraffatto in quanto costruito artigianalmente con materiale adesivo. 2. Proposto appello, la corte di appello di Caltanissetta confermava integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo insussistente l'ipotesi di falso grossolano o innocuo e non accogliendo la tesi difensiva secondo cui il fatto andava punito ai sensi dell'articolo 100, comma 12 del codice della strada, quale norma speciale rispetto all'articolo 479 del codice penale. 3. Propone oggi ricorso per cassazione l'imputato evidenziando due motivi I. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al negato rapporto di specialità esistente tra la norma di cui all'articolo 489 del codice penale e quella di cui all'articolo 100, comma 12, del nuovo codice della strada, posto che nel caso di specie l'uso dell'atto falso il targhino era avvenuto attraverso la messa in circolazione del veicolo. II. Mancanza di motivazione in relazione alla dedotta sussistenza del falso innocuo o irrilevante. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato la differenza tra le ipotesi previste dai commi 12 e 14 che rimanda al codice penale , quanto all'utilizzo di targhe false, deve ravvisarsi nell'elemento della circolazione, che rende speciale la disposizione di cui al comma 12. A prescindere dalla falsificazione, che non viene addebitata al S. , poiché gli è stato contestato solo l'uso mediante circolazione, deve dunque ritenersi applicabile la norma contenuta nel comma 12 dell'articolo 100 del codice della strada, che punisce con la sola sanzione amministrativa. In argomento si veda Sez. 5, numero 46326 del 06/11/2007, Cappello Integra il reato di falsità materiale in certificazione amministrativa articolo 477 e 482 cod. penumero , la condotta di colui che provveda a creare una targa automobilistica, ancorché riproducete l'originale detta fattispecie si differenzia da quella prevista dall'articolo 100, comma dodicesimo C.d.s. - che sanziona la circolazione con targhe contraffatte - potendo le due condotte concorrere . 2. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con annullamento della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato trattandosi di illecito amministrativo, gli atti devono essere trasmessa Prefetto di Caltanissetta per quanto di competenza. 3. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone che a cura della cancelleria gli atti vengano trasmessi al Prefetto di Caltanissetta per quanto di competenza.