Nella cessione di credito ai fini della notifica vale la presunzione di conoscibilità

La raccomandata che contiene la notifica non è infatti un atto processuale, e quindi non richiede l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 145 c.p.c. bensì della presunzione di conoscibilità prevista dall’articolo 1335 c.c

Il caso. La fattispecie al centro della controversia in esame inizia dalla concessione di un mutuo da parte di una società per azioni a favore di un soggetto, il quale, a garanzia della restituzione, aveva ceduto la quota dello stipendio corrispondente alla rata inadempiuta, l’intero T.F.R. ed ogni altro diritto e indennità derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro, tutto ciò nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata mensile. L’attivazione di tali garanzie era prevista al momento della cessazione del rapporto di lavoro nonché in caso di insolvenza. Una volta verificatosi l’inadempimento del mutatario la società per azioni chiedeva alla società datore di lavoro del soggetto mutuatario di trattenere le quote di stipendio di quest’ultimo. Il giudice di primo grado dichiarava nulla la cessione, ritenendo incompatibile la garanzia del credito con il trasferimento di esso, assoggettato all’inadempimento del debito. In particolare, il tribunale qualificava tale operazione come un patto commissorio, comminandone di conseguenza l’invalidità secondo quanto stabilito dall’articolo 2744 c.c., il quale afferma la nullità del patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegnopassi al creditore,anche se posteriore alla costituzione dell'ipotecao del pegno. Risulta opportuno ricordare come la logica del divieto del patto commissorio sia duplice. Infatti, da un lato, la norma appare finalizzata ad impedire che il debitore, in situazione di difficoltà, trasferisca beni di valore superiore a quello del proprio debito, dall’altro lato, sembra essere diretto ad evitare che venga eluso il principio del concorso dei creditori nella soddisfazione delle proprie ragioni sulle somme derivanti dalla vendita del bene all'esito dell'esecuzione forzata. Nel successivo grado di appello la decisione di primo grado veniva riformata sulla base della ritenuta validità della cessione. Tuttavia, il giudice di seconde cure dichiarava inopponibile la suddetta cessione alla s.p.a. debitrice ceduta in quanto la relata di notifica del negozio alla stessa non permetteva di ritenere raggiunta la prova che il consegnatario del plico fosse il rappresentante legale della destinataria, giacché non era indicata alcuna qualità del ricevente accanto alla firma. Il quadro normativo . In proposito, risulta opportuno rammentare come la disciplina della cessione del credito prevista dal codice civile afferma che la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata articolo 1264, comma 1, c.c. . Di conseguenza, il debitore è liberato se paga al cedente prima dell’accettazione o della notificazione, salvo che il cessionario provi che lo stesso debitore era a conoscenza dell’avvenuta cessione articolo 1264, comma 2, c.c. . La suddetta disposizione deve essere osservata avendo riguardo all’incidenza, sulla posizione del debitore, della notificazione, dell’accettazione o della conoscenza dell’intervenuta cessione del credito. Efficacia della cessione del credito . Per quanto attiene al contenuto della notificazione, è necessario differenziare in base alla circostanza se la stessa sia posta in essere dal cedente o dal cessionario. La notificazione posta in essere dal cedente deve contenere la notizia dell’avvenuta cessione, con l’indicazione degli elementi essenziali ed identificativi dell’accordo traslativo del diritto di credito. Al contrario, non è necessario notificare una copia integrale dell’accordo raggiunto fra cedente e cessionario. Invece, se la notificazione è effettuata dal cessionario, occorre che contenga, oltre alla comunicazione della cessione, anche la prova certa del trasferimento del diritto di credito. È possibile spiegare questa differenza considerando che il cedente è il soggetto che ha stipulato con il ceduto il contratto dal quale deriva il diritto di credito. Il ceduto, quindi, conosce il cedente come il proprio creditore e ha la certezza di liberarsi pagando alla persona da questi indicata. Per quanto riguarda invece il cessionario, è necessario considerare che questi è soggetto estraneo al ceduto, posto che non partecipa al contratto di cessione. Di conseguenza, il ceduto ha la certezza di liberarsi pagando al cessionario solo se ha la prova che vi è la volontà del cedente di trasferire a questi il suo credito. Il ricorso fondato sul principio della libertà delle forme e della conoscibilità . La controversia giunge quindi davanti alla Suprema Corte, sulla base del fatto che, secondo la ricorrente, il giudice del grado di appello non avesse considerato che la comunicazione della cessione di credito sia a forma libera, e che, nel caso in specie, in seguito alla spedizione della raccomandata effettuata prima della cessazione del rapporto di lavoro del soggetto mutuatario, la s.p.a. cessionaria aveva chiesto alla ceduta l’attivazione delle trattenute previste nella cessione. Per cui secondo il principio di conoscibilità affermato dall’articolo 1335 c.c. è necessario presumere la conoscenza di ogni dichiarazione pervenuta all’indirizzo del destinatario, a meno che questi non dimostri di non essere stato nell’impossibilità di venirne a conoscenza per fatti a lui non imputabili. Posto quindi che la raccomandata costituisce una prova certa della spedizione e presunzione di consegna, dato che la comunicazione della cessione è arrivata alla sede legale della società, dovrebbe essere indubitabile il perfezionamento della notifica della cessione. Per la Cassazione opera la presunzione di conoscenza . La Suprema Corte, accogliendo, tutti i motivi del ricorso, ritiene in primo luogo incontestabile che la raccomandata contenente la notizia della cessione del credito sia stata consegnata nella sede legale della s.p.a. ceduta. Infatti, occorre evidenziare come tale atto di notifica non è da qualificarsi come atto processuale di conseguenza non è necessaria l’attestazione da parte dell’agente postale che il soggetto cui l’atto consegnato rivesta una delle qualità prescritte dall’articolo 145, comma 1, c.p.c. rappresentante o persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, altra persona addetta alla sede stessaovvero il portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articolo 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale . Non operando la disciplina processualistica prevista per la notifica degli atti processuali, deve ritenersi applicabile la presunzione di conoscibilità prevista dall’articolo 1335 c.c. la quale ritiene sufficiente che l’atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. In conclusione il pagamento non ha efficacia liberatoria verso la cessionaria . La Corte di Cassazione, sostiene dunque che, in considerazione del fatto che non sia stata smentita la ricezione del fax inviato dalla società cessionaria alla società debitrice ceduta, è necessario affermare che quest’ultima abbia avuto tempestiva e idonea notizia della cessione e quindi della mutata titolarità del credito, quindi il pagamento effettuato al soggetto mutuatario non ha efficacia liberatoria nei confronti della cessionaria.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 maggio 2012 - 5 febbraio 2013, numero 2636 Presidente Massera – Relatore Chiarini Svolgimento del processo Nel luglio 1998 la Logos Finanziaria ha convenuto la Coeclerici s.p.a., subentrata alla Sidermar s.p.a., dinanzi al Tribunale di Genova chiedendone la condanna al pagamento di lire 7.329.000, oltre interessi, dopo aver premesso 1 aveva concesso a Bo.Gi. un mutuo di L. 5.500.000 nel luglio 1996 da restituire in 22 rate fisse di complessive L. 349 mila al mese 2 a garanzia della restituzione aveva ceduto, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata mensile, la corrispondente quota dello stipendio, l’intero T.F.R. ed ogni altro diritto ed indennità derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro 3 l’attivazione di dette garanzie era stabilita al momento della cessazione del rapporto di lavoro e nel caso di insolvenza, così come la notifica al datore di lavoro 4 verificatosi l’inadempimento aveva escusso la garanzia chiedendo a detta società di trattenere le quote di stipendio del Bo. , ma senza esito. La convenuta ha negato di aver avuto conoscenza della cessione, sì che in buona fede aveva corrisposto stipendi ed indennità di fine rapporto al Bo. . Il Tribunale ha dichiarato d'ufficio nulla la cessione avendo rilevato l’incompatibilità della garanzia del credito con il trasferimento di esso, subordinato all'inadempimento del debito, e ravvisato pertanto un patto commissorio, vietato dalla legge articolo 2744 c.c. . La Corte di appello di Genova, con sentenza del 21 febbraio 2006, riformata la sentenza di primo grado ritenendo invece la validità della cessione, l’ha dichiarata inopponibile alla debitrice ceduta s.p.a. Sidermar poiché la relata di notifica del negozio alla stessa, avvenuta a mezzo di raccomandata, con conseguente applicabilità dell'articolo 7 legge 890 del 1982, non consentiva di ritenere raggiunta la prova che il consegnatario del plico fosse il rappresentante legale della destinataria, non essendo indicata nessuna qualità del ricevente accanto al segno grafico indecifrabile della sua sottoscrizione nello spazio destinato a recare la firma del destinatario, né essendo state richiamate nelle conclusioni di primo grado i relativi mezzi istruttori dedotti dalla cessionaria. Ricorre per cassazione la Logos Finanziaria s.p.a. cui resiste la Coeclerici s.p.a Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce Sulla violazione/falsa applicazione di norma di diritto articolo 1264-1335 c.c. per non avere la Corte di merito considerato che la comunicazione della cessione di credito ai fini e per gli effetti di cui agli articolo 1264, 1265 e 2914 numero 2 c.c. è a forma libera e nella fattispecie, dopo la spedizione della raccomandata dell'11 luglio 1996 effettuata dall'ufficiale giudiziario, il 10 giugno 1997, prima della cessazione del rapporto di lavoro del Bo. , avvenuta il 31 ottobre 1997, a mezzo fax la Logos ha chiesto alla Sidermar di Navigazione s.p.a. l’attivazione delle trattenute previste nella cessione e tale fax non è stato riscontrato. E poiché a norma dell'articolo 1335 c.c. si presume la conoscenza di ogni dichiarazione pervenuta all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di non esser stato nell'impossibilità di venirne a conoscenza senza sua colpa, e l’uso della raccomandata costituisce prova certa della spedizione e presunzione di consegna, anche senza ricevuta di ritorno, essendo la comunicazione della cessione pervenuta alla sede legale di detta società, come provato dalla firma di colui che l’aveva ricevuta, la notifica della cessione deve presumersi perfezionata. 2. - Con il secondo motivo adduce Sulla contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per aver erroneamente la Corte di merito ritenuto l’esistenza di una stampigliatura apposta in corrispondenza delle caselle persona fisica o domiciliatario mentre il segno riportato sulla copia dell'avviso di ricevimento è quello della pinzatrice che lo univa all'originale. 2.1- Inoltre la diffida del 10 giugno 1997, di cui la Coeclerici non aveva negato l’arrivo, è sufficiente per la notifica della cessione, che non necessita dell'invio della copia dell'atto al debitore ceduto, essendo sufficiente la partecipazione degli elementi costitutivi ed identificativi del negozio. Le censure, congiunte, sono fondate. Pacifico che la raccomandata contenente la notizia della cessione del credito del Bo. è stata consegnata dall'agente postale nella sede legale della s.p.a. Sidermar, debitrice ceduta, poiché detto atto non è processuale non è necessaria l’attestazione di detto agente che il soggetto a cui l’atto è consegnato rivesta una delle qualità indicate nell'articolo 145, primo comma, cod. proc. civ. Pertanto opera la presunzione di conoscenza ai sensi dell'articolo 1335 cod. civ., correlata al pervenimento dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Inoltre, non essendo stata smentita la ricezione del fax inviato quasi un anno dopo, il 10 giugno 1997, dalla cessionaria alla debitrice ceduta, a questa è giunta tempestiva, idonea notizia della mutata titolarità del credito. Ne consegue che il pagamento di esso al Bo. non ha efficacia liberatoria nei confronti della s.p.a. Coeclerici. 3.-. Concludendo il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può esser decisa nel merito accogliendo la domanda di condanna della s.p.a. Coeclerici al pagamento di lire 7.329.000, pari ad Euro 3.790,00, oltre interessi dalla domanda. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna la s.p.a. Coeclerici a pagare alla s.p.a. Logos Finanziaria lire 7.329.000, pari ad Euro 3.790,00 oltre interessi dalla domanda e a rimborsarle le spese giudiziali che si liquidano per il primo grado in complessive Euro 1400,00, di cui Euro 700,00 per onorari Euro 300,00 per diritti ed Euro 400,00 per spese Euro 2.100,00 per il secondo grado, di cui Euro 400,00 per spese, Euro 800,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari, ed Euro 1.800,00 per le spese di cassazione di cui 1.400,00 per onorari, oltre accessori di legge.