Sanzioni più pesanti per chi impiega lavoratori irregolari stranieri

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 172 del 25 luglio del d.lgs. numero 109/2012, l’Italia attua la Direttiva 2009/52/CE relativa alle sanzioni nei confronti di datori di lavoro che si avvalgono di cittadini, privi di permesso di soggiorno, provenienti da Paesi terzi. Un permesso di soggiorno semestrale verrà concesso al denunciante, a patto che cooperi nel procedimento e sussistano le condizioni del rilascio.

Pene inasprite. L’articolo 1 del d.lgs. rende più severa la sanzione per il datore di lavoro che impieghi soggetti non regolari. Nello specifico, la pena è aumentata da un terzo alla metà in tre ipotesi se i lavoratori occupati superano numericamente le tre unità se costoro sono minorenni in età lavorativa se essi sono sottoposti a particolare sfruttamento, ex articolo 603-bis c.p. Quest’ultima norma configura il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, punendo con l’aggravante la fattispecie in cui si espongono i subordinati a situazioni di grave pericolo. In concomitanza della sentenza di condanna, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. I proventi derivanti dall'applicazione della predetta sanzione affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati alla realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati. Permesso di soggiorno semestrale. Verrà consegnato allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperato nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore. Il permesso ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione dell’iter processuale. Viene però revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Presunzione di durata del rapporto. Ai fini del computo delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché per i relativi accessori, si presume che il rapporto di lavoro instaurato con lo straniero privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore. Possibilità di sanatoria. I datori che, al 9 agosto, occupano lavoratori irregolari stranieri da almeno tre mesi ergo dal 9 maggio , possono comunicare la sussistenza del rapporto d’impiego allo sportello unico per l’immigrazione. La dichiarazione potrà avvenire tra il 15 settembre e il 15 ottobre, con modalità ancora da dichiararsi con D.M. La regolarizzazione interessa solo i rapporti di lavoro a tempo pieno, eccezion fatta per colf e badanti in questo caso devono però essere occupati/e minimo 20 ore a settimana. Il contribuito forfetario è di 1000 € per ogni regolarizzazione, cifra cui aggiungere gli oneri retributivi, contributivi e fiscali pari ad almeno sei mesi.

Decreto Legislativo 16 luglio 2012, numero 109 G.U. 25 luglio 2012, numero 175 Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione Vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare Vista la legge 15 dicembre 2011, numero 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 21, recante delega al Governo per l'attuazione, fra le altre, della predetta direttiva 2009/52/CE, nonché l'articolo 24 che, ai fini dell'esercizio delle deleghe, richiama l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, numero 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 Vista la legge 23 agosto 1988, numero 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, e successive modificazioni Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, numero 394, e successive modificazioni, recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, numero 300 Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002, numero 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, numero 73, recante Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare e successive modificazioni ed integrazioni Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, numero 124, recante Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, numero 30 , e successive modificazioni Visto l'articolo 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, numero 148, che ha introdotto l'articolo 603-bis del codice penale, recante il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2012 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012 Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione Emana il seguente decreto legislativo articolo 1 Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche a all'articolo 22, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti 5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per a favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite b intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale c reato previsto dal comma 12. 5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. b All'articolo 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà a se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre b se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa c se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. 12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. c il comma 7 dell'articolo 22 e' abrogato d all'articolo 24, comma 1, terzo periodo, le parole di cui all'articolo 22, comma 3 sono sostituite dalle seguenti di cui all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter . 2. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo numero 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. I proventi derivanti dall'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto numero 286 del 1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, numero 2, per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati. 3. Con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE. articolo 2 Disposizione sanzionatoria 1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, dopo l'articolo 25-undecies e' inserito il seguente 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare . 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. . articolo 3 Presunzione di durata del rapporto di lavoro 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo numero 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonche' per i relativi accessori si presume che il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore. articolo 4 Attività di controllo 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attività in cui maggiormente si concentra il fenomeno. 2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il numero totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun settore di attività a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche il rapporto percentuale rispetto al numero totale dei datori di lavoro del medesimo settore, e riferisce sui risultati. articolo 5 Disposizione transitoria 1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. 2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare. 3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per a favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite b intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale c reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Non e' ammesso, altresì, alla procedura di cui al presente articolo il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro. 5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 e' presentata previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi e' documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. 6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative