di Antimo Di Geronimo
di Antimo Di GeronimoLa vigenza del principio di tipicità della sanzione, previsto dallo Statuto dei lavoratori, determina la nullità delle sanzioni disciplinari atipiche inflitte ai dipendenti. Ciò vale sia per il settore privato che per la Pubblica amministrazione. E' quanto si evince da una sentenza del Tribunale di Matera emessa il 23 maggio scorso numero 576/11 .Il caso riguardava un docente al quale era stata inflitta la sanzione del rimprovero scritto, atipica per gli insegnanti, in quanto prevista in via esclusiva per il personale non docente ausiliario, tecnico e amministrativo, c.d. Ata . Ecco qualche dettaglio in più.Il fatto. Un insegnante di scuola secondaria aveva ricevuto un ordine di servizio dal dirigente scolastico e, ritenendolo illegittimo, aveva presentato tempestivamente un atto di rimostranza ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 3/57, applicabile alla scuola per effetto del rinvio operato dall'articolo 146 del CCNL del 29.11.2007.La presentazione dell'atto di rimostranza aveva determinato la decadenza dell'ordine di servizio e siccome il dirigente non lo aveva reiterato per iscritto, così come previsto dalla legge, il docente aveva ritenuto legittimamente di non adempiere a quanto gli era stato ordinato.Il dirigente, però, omettendo di prendere in considerazione gli effetti caducatori intervenuti per effetto dell'atto di rimostranza, consolidatisi proprio a causa del suo comportamento omissivo, aveva inflitto al docente la sanzione del rimprovero scritto.L'insegnante non si era rassegnato e aveva impugnato la sanzione davanti al giudice del lavoro, adducendo la violazione dell'articolo 93 del CCNL, che commina la sanzione del rimprovero scritto solo al personale Ata.Il principio di tipicità della sanzione. Il giudice ha accolto il ricorso fondando la decisione su due considerazioni. La prima poggia sull'accertamento della violazione del principio di tipicità della sanzione di cui all'articolo dall'articolo 7, comma 1, della legge 300 del 1970, in base al quale l'applicazione di una sanzione non espressamente prevista dalla normativa di settore implica la nullità della sanzione stessa. Nullità che può essere fatta rilevare anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Effetti dell'atto di rimostranza. La seconda considerazione, invece, muove dal fatto che, avendo il docente presentato l'atto di rimostranza, il dirigente, prima di istruire il procedimento disciplinare, avrebbe dovuto reiterare in forma scritta l'ordine di servizio, spiegandone i motivi. E solo a seguito di tale reiterazione, l'eventuale perdurare dell'inadempimento avrebbe determinato l'insorgere della responsabilità disciplinare. Non così, invece, nel caso di specie, atteso che la mancata reiterazione aveva determinato il consolidamento della cessazione degli effetti dell'ordine di servizio, liberando il docente dal dovere di darvi esecuzione. Di qui l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di nullità della sanzione, con condanna alle spese dell'amministrazione soccombente.La disciplina sanzionatoria del personale docente. Quanto alla questione della atipicità della sanzione, essa ha assunto rilievo perché la disciplina sanzionatoria dei comportamenti antidoverosi dei docenti è attualmente regolata dal D.Lgs. 297/94, per effetto del rinvio operato dall'articolo 91 del vigente CCNL. In tale disciplina non si rinviene la sanzione del rimprovero scritto, che è prevista invece solo per il personale Ata, articolo 93 del CCNL e che consiste nella descrizione e stigmatizzazione dei comportamenti censurati. Per il personale docente, invece, l'articolo 492 del D.Lgs. 297/94 prevede la sanzione dell'avvertimento scritto, che differisce dal rimprovero perché, a differenza di quest'ultimo, non si limita a descrivere e biasimare la condotta antidoverosa oggetto della sanzione, ma indica anche il comportamento lecito cui il docente avrebbe dovuto attenersi in luogo della condotta antigiuridica effettivamente tenuta.
Tribunale di Matera, sez. Lavoro, sentenza 23 maggio 2011, numero 576Con ricorso depositato in data 25.11 2004 il ricorrente, docente di esercitazione pratica e tecnica di laboratorio di cucina presso esponeva di aver ricevuto dal preside in data 14.01.2009 la sanzione disciplinare del rimprovero scritto per arbitrario abbandono del gruppo della classe e per essersi rifiutato di accompagnare gli studenti dalla sede di alla sede di nonostante si trovasse in orario di servizio.Lamentando la violazione dell'articolo 93 CCNL Scuola, la mancata affissione del codice disciplinare ai sensi della l.20 maggio 1970 numero 300 articolo 7, la mancata tempestività ed immediatezza della sanzione e la legittimità del comportamento tenuto, il chiedeva la dichiarazione di nullità del provvedimento disciplinare.Non si costituiva l'Istituto convenuto.Fondata è la censura relativa alla violazione dell'articolo 93 del CCNL, applicabile alla fattispecie, dato che la violazione del principio di tipicità dell'illecito disciplinare sancito dall'articolo 7 comma 1 della legge 300 del 1970 determina la nullità della sanzione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.Ancorché la disciplina del provvedimento disciplinare introdotta dal D.Lgs. numero 150 del 2009 articolo 55-bis D.Lgs. numero 165/2001 sia entrata in vigore immediatamente, facendo venire meno, fin dal 15 novembre 2009, l'efficacia delle disposizioni in tema di procedimento disciplinare contenute nel contratti collettivi precedenti al D.Lgs. numero 150, nel caso specifico le regole da applicare al provvedimento di sospensione così nel testo numero d.r. del 14.01.2009 erano quelle dettate dal CCNL 29.11.2007 - comparto Scuola personale non dirigente parte normativa 2006/2009.Tale contratto ha disposto all'articolo 91 la temporanea applicazione delle norme dettate dal D.Lgs. numero 297/94 in materia disciplinare testualmente l'articolo 91 - Rinvio delle norme disciplinari - recita 1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del decreto legislativo numero 297 del 1994. 2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l'intera materia . In particolare tra gli articoli richiamati, l'articolo 492 dispone Sanzioni.1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari a la censura b la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese c la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi d la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva e la destituzione. 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri. . Nel caso specifico l'Amministrazione ha ritenuto di fare esplicita applicazione dell'articolo 93, comma 1, lett. b del CCNL 29.11.2007 comminando espressamente la sanzione disciplinare del rimprovero scritto .Nel provvedimento disciplinare versato in atti non vi è alcun richiamo all'osservanza dei propri doveri da parte del docente. Ancorché siano entrambe sanzioni scritte, una cosa, infatti, è il rimprovero altra cosa l'avvertimento consistente nel richiamo a compiere i propri doveri.Mentre il rimprovero, esaurisce la sua efficacia dissuasiva nella descrizione e stigmatizzazione dei comportamenti censurati e quindi da non tenere più per l'avvenire, l'avvertimento deve essere necessariamente prospettare così nel testo numero d.r. al dipendente la diversa e conforme condotta che avrebbe dovuto essere tenuta.Nella specie, pertanto, da una parte non risulta che la contrattazione collettiva di categoria abbia previsto come possibile sanzione disciplinare per il personale docente del rimprovero scritto del lavoratore.D'altra parte era onere del datore di lavoro a fronte della rimostranza scritta avverso l'ordine ritenuto illegittimo dal lavoratore, rinnovare per iscritto l'ordine medesimo e giustificare meglio la doverosità del comportamento da tenere.Ciò che , in fatto, non è avvenuto.Trova applicazione infatti l'articolo 17 del D.P.R. numero 3/1957 limiti al dovere verso il superiore espressamente mantenuto in vigore dall'articolo 146 del CCNL di settore sopraindicato, secondo cui L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale . La rimostranza del dipendente nei confronti del datore di lavoro è avvenuta prima che lo stesso mancasse di dare esecuzione all'ordine impartito. Pertanto, prima di ogni contestazione disciplinare occorreva spiegare al dipendente le ragioni che sostenevano l'ordine di servizio e rinnovarlo. In definitiva, dunque, il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria di nullità della sanzione impugnata.Le spese, liquidate e distratte come in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.P.Q.M.Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25.11.2004 da nei confronti di 1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara nulla la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente con nota del 12.1.2009 2. condanna altresì parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente di spese e competenze del giudizio.