Le sentenze che concludono i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l’accertamento al passivo hanno efficacia endofallimentare limitatamente a tale verifica. Nel caso di specie il giudizio ha avuto anche un altro oggetto, cioè l’accertamento della cessione della locazione, avvenuto in contraddittorio delle parti. Rispetto a ciò non può predicarsi l’efficacia endofallimentare della’accertamento del passivo.
Con la sentenza numero 8431, depositata il 5 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha così confermato la decisione della Corte d’Appello. Cessione d’azienda e fallimenti vari. Una s.a.s. – A - conduceva in locazione un immobile di una s.p.a Nel 1995 la s.a.s. ha ceduto l’azienda ad un’altra s.a.s. – B - ma il proprietario è lo stesso. Il Tribunale ha poi accertato, con sentenza passata in giudicato, il fallimento di tutte e tre le società. La società viene ammessa al passivo della cessionaria era stata ceduta anche la locazione. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza del 2007 del Tribunale, ammette il fallimento della s.p.a al passivo del fallimento della s.a.s. B, cessionaria del contratto di locazione, proprio in ragione dei canoni dovuti. La sentenza è stata infatti emanata anche nei suoi confronti perché è stata chiamata in causa con domanda di garanzia. Il giudizio era nato sulla domanda, proposta dalla s.p.a., di insinuazione tardiva al passivo della s.a.s. A. Il Tribunale stesso aveva accertato, con sentenza passata in giudicato, che tra le due s.a.s., con il contratto di cessione d’azienda, era stato ceduto anche il contratto di locazione. I rispettivi canoni sono quindi dovuti dalla cessionaria, la s.a.s. B. Efficacia solo endofallimentare, o giudicato? Questa ricorre per cassazione, sostenendo che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe «attribuito efficacia di giudicato ad una sentenza resa nell’ambito dell’accertamento del passivo della s.a.s. A e perciò ad una sentenza che può avere solo valenza endofallimentare». L’efficacia endofallimentare. La S.C. ricorda innanzitutto che nella formulazione anteriore della legge fallimentare, applicabile al caso ratione temporis, non è stabilita espressamente l’efficacia endofallimentare del decreto di esecutività dello stato passivo. Ma per costante orientamento giurisprudenziale deve essere affermato che tale efficacia sia sussistente in base alla considerazione che «l’accertamento del passivo si svolge secondo regole proprie che vedono, da un lato, una speciale disciplina della opponibilità degli atti alla massa dei creditori e, dall’altro, una posizione marginale del fallito che non dispone di mezzi per impugnare la decisione del giudice delegato». Tale efficacia vale anche per «le sentenze che nel regime anteriore alla riforma concludono i giudizi di cognizione ordinaria previsti per l’accertamento del passivo». La Corte specifica, però, che l’efficacia endofallimentare di tali provvedimenti è circoscritta all’accertamento del passivo. Il giudizio ha avuto come oggetto specifico la cessione della locazione. Nel caso di specie, il giudizio si è svolto nel contraddittorio dei fallimenti e senza che l’attuale ricorrente s.a.s. B «svolgesse le opportune contestazioni e le eventuali necessarie impugnazioni». E tale giudizio «ha avuto, oltre all’accertamento del passivo, un oggetto, e cioè l’accertamento della cessione della locazione, rispetto al quale non può predicarsi l’efficacia endofallimentare dell’accertamento del passivo». Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 5 aprile 2013, numero 8431 Presidente Rodorf –Relatore Di Amato Svolgimento del processo Con sentenza del 5 ottobre 2010 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 29 novembre 2007 del Tribunale di santa Maria Capua Vetere, ammetteva il fallimento della s.p.a. INE.CO.MA. al passivo del fallimento della s.a.s. I.G.M. di Gianfranco Maggio per l'importo dei canoni di locazione di un immobile. In particolare, per quanto ancora interessa, osservava che 1 l'immobile in questione era stato locato dalla s.p.a. INE.CO.MA. alla s.a.s. IMPREGIMA di Gianfranco Maggio 2 quest'ultima società in data 22 maggio 1995 aveva ceduto la propria azienda alla s.a.s. I.G.M. di Gianfranco Maggio unitamente al contratto di locazione dell'immobile, come era rimasto accertato, con sentenza passata in giudicato, dal Tribunale di Santa Maria, che aveva dichiarato il fallimento di tutte e tre le società più precisamente detto Tribunale, provvedendo sulla domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento della s.a.s. IMPREGIMA proposta dalla s.p.a. INE.CO.MA. ed avente ad oggetto i canoni di locazione in questione aveva accertato, con sentenza passata in giudicato e resa anche nei confronti del fallimento della s.a.s. I.G.M., chiamato in causa con domanda di garanzia, che la s.a.s. IMPREGIMA con il contratto di cessione d'azienda del 22 maggio 1995 aveva ceduto alla s.a.s. I.G.M. anche il contratto di locazione. Il fallimento della s.a.s. I.G.M. di Pacifico Giovanni già di Gianfranco Maggio propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Il fallimento della s.p.a. INE.CO.MA. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il fallimento della s.a.s. di Pacifico Giovanni lamenta che la Corte di appello aveva erroneamente attribuito efficacia di giudicato ad una sentenza resa nell'ambito dell'accertamento del passivo della s.a.s. IMPREGIMA e perciò ad una sentenza che può avere solo valenza endofallimentare. Il motivo è infondato. La legge fallimentare, nella formulazione anteriore alla riforma e qui applicabile ratione temporis, non stabilisce espressamente l'efficacia endofallimentare, e cioè limitata agli effetti del concorso, del decreto di esecutività dello stato passivo tale efficacia, tuttavia, in conformità del costante orientamento della giurisprudenza Cass. 11 marzo 2003, numero 3550 Cass. 22 febbraio 2002, numero 2573 , deve essere affermata in base al rilievo che l'accertamento del passivo si svolge secondo regole proprie che vedono, da un lato, una speciale disciplina della opponibilità degli atti alla massa dei creditori e, dall'altro, una posizione marginale del fallito che non dispone di mezzi per impugnare la decisione del giudice delegato. Analoga efficacia deve essere attribuita, per le stesse ragioni, anche alle sentenze che nel regime anteriore alla riforma concludono i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l'accertamento del passivo. L'efficacia endofallimentare dei detti provvedimenti è, tuttavia, circoscritta all'accertamento del passivo nel quale, del resto, dovrebbe essere inammissibile l'inserimento di domande estranee a tale tema Cass. 17 luglio 1997, numero 6572 Cass. 24 gennaio 1997, numero 758 Cass. 21 maggio 1983, numero 3523 che hanno superato il contrario orientamento delle risalenti Cass. 11 gennaio 1979, numero 190 e Cass. 29 giugno 1981, numero 4208 . Nella specie, come risulta dalla narrativa, nell'ambito del giudizio introdotto dal fallimento della s.p.a. INE.CO.MA. con la domanda tardiva di insinuazione al passivo del fallimento della s.a.s. IMPREGIMA, quest'ultima procedura ha chiesto ed ottenuto di chiamare in garanzia il fallimento della s.a.s. I.G.M., al quale assumeva che, per effetto della cessione di azienda, era stato ceduto il contratto di locazione. Pertanto, nel contraddittorio dei due fallimenti e senza che quello della s.a.s. I.G.M. svolgesse le opportune contestazioni e le eventuali necessarie impugnazioni, il giudizio ha avuto, oltre all'accertamento del passivo, un oggetto, e cioè l'accertamento della cessione della locazione, rispetto al quale non può predicarsi l'efficacia endofallimentare dell'accertamento del passivo. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto accomunati dalla stessa causa di inammissibilità. Con il secondo motivo il fallimento ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva fatto discendere dalla cessione di azienda la presunzione della cessione del contratto di locazione dell'immobile compreso nell'azienda. Con il terzo motivo il fallimento lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che la cessione della locazione, desunta presuntivamente dalla cessione dell'azienda, fosse opponibile alla massa dei creditori in mancanza della forma scritta e della certezza della data del relativo atto. Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi imperniata soltanto sul precedente giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in Euro 6.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP.