Veranda costruita con il consenso di tutti, ma il diritto di veduta va oltre

Per la sussistenza di una veduta è necessario che l’apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all’affaccio sul fondo altrui. Il diritto alla veduta non deve subire limitazioni nemmeno a piombo.

Il caso. Un uomo e una donna convenivano in giudizio la proprietaria dell’appartamento sottostante al loro. La parte convenuta aveva realizzato in tale appartamento, dotato di terrazza a livello, una veranda con tetto in tegole ed in appoggio al muro perimetrale dell’edificio. Violato il diritto di veduta? I due attori precisavano altresì che il tetto della veranda giungeva a circa 1 metro da una finestra condominiale ed a soli 90 cm dal davanzale della loro finestra. Risultato? La costruzione era stata realizzata in violazione del loro diritto di veduta. Pertanto, si rivolgevano al giudice per far sì che ne ordinasse la demolizione. Per i giudici di merito è tutto regolare il comune aveva dato l’autorizzazione La richiesta veniva rigettata in entrambi i giudizi di merito, visto che, per la costruzione della veranda, la convenuta aveva acquisito, preventivamente, i consensi di tutti gli aventi diritto ed «aveva perciò legittimamente esercitato il proprio diritto di usare la cosa comune senza mutarne la destinazione o comprometterne la stabilità». I due attori, dunque, diventano ricorrenti nel giudizio di legittimità. ma in Cassazione non la pensano nella stessa maniera. La S.C., al contrario di quanto disposto dai colleghi di merito, ha ritenuto pacifico che la finestra fosse una veduta, senza alcuna ragione di limitare l’inspectio e la prospectio in alienum in avanti ed a piombo. Nessuna limitazione per la veduta, nemmeno a piombo. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4847/2012 depositata il 26 marzo, ha affermato che «per la sussistenza di una veduta è necessario che l’apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all’affaccio sul fondo altrui, veduta – si legge nel dispositivo – che non deve subire limitazioni nemmeno a piombo sicché la visione, a carico del vicino, sia mobile e globale» Cass. numero 22844/2006 . In sintesi, il diritto di veduta dei due conviventi è stato violato e gli Ermellini, accogliendo il primo motivo di ricorso che assorbe gli altri, cassa la sentenza e rinvia la causa.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 febbraio – 26 marzo 2012, numero 4847 Presidente Triola – Relatore Bursese Svolgimento del processo Con atto notificato in data 27.5.96 A R. ed M.E. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di La Spezia, M.C C.B. , e, premesso di essere comproprietari di un appartamento sito in omissis nel condominio di via omissis , lamentavano che la convenuta, proprietaria dell'appartamento sottostante, dotato di terrazza a livello, aveva realizzato una veranda con tetto a in tegole ed in appoggio al muro perimetrale dell'edificio. Precisavano che il tetto della veranda giungeva a circa 1 metro da una finestra condominiale ed a soli 90 cm dalla soglia del davanzale della loro finestra della camera da letto, da cui esercitavano il diritto di veduta sul sottostante terrazzo, di talché la costruzione era stata realizzata in violazione del loro diritto di veduta tanto premesso chiedevano gli attori che il giudice adito, previo accertamento dell'illegittimità della suddetta costruzione ex articolo 907 c.c., ne ordinasse la demolizione, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva M.C C.B. deducendo che la costruzione della veranda doveva ritenersi legittima in quanto autorizzata dal comune dante causa di entrambe le parti e con il rilascio di regolare concessione edilizia. Il Tribunale di La Spezia con sentenza del 19.5.2003 rigettava la domanda, compensando le spese. Osservava il primo giudice che l'attrice, per la costruzione della veranda,si era munita del consenso preventivo da parte di tutti gli aventi diritto ed aveva perciò legittimamente esercitato il proprio diritto di usare la cosa comune senza mutarne la destinazione o comprometterne la stabilità. Nella fattispecie inoltre non era applicabile la violazione di cui all'articolo 907 c.c. in tema di distanze, nel caso in cui non risultasse compatibile con la disposizione in tema d'uso della cosa comune ex articolo 1102 c.c. Proponevano appello gli attori censurando in specie tale ultima tesi della prevalenza delle norma d'uso della cosa comune rispetto al diritto del condomino ex articolo 907 c.c L'adita Corte d'Appello di Genova con sentenza numero 1308/2009 depos. in data 32.12.2009, rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado per quanto di ragione, condannando gli appellanti a rifondere le spese del grado. La Corte, nel confermare la legittimità della vicenda autorizzatoria relativa alla costruzione del manufatto in questione, riteneva però che la veranda non era idonea a ledere il diritto di veduta esercitabile dagli attori dalla loro finestra sul sottostante terrazzo, considerando del tutto estranea alla natura e funzione della stessa finestra, quella di inspicere e prospicere in alienum in avanti e a piombo, che caratterizzano invece le vedute da terrazze, lastrici solari, ballatoi, pianerottoli, porte di accesso, scale. Non poteva trovare tutela dunque la pretesa degli attori di esercitare la veduta con modalità abnormi e puramente intrusive l'inspicere di cui si assumeva la violazione doveva perciò ritenersi dei tutto privo di rilevanza giuridica. A R. ed E M. ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di 4 mezzi l'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il 1 motivo del ricorso denunciano gli esponenti la violazione e falsa applicazione degli articolo 112, 113 c.p.c. e 900, 905, 907, 115 e 116 c.c. nonché il vizio di motivazione deducono che l'intimata non ha mai contestato la qualifica di veduta alle finestre in questione, ma ha fondato la propria linea difensiva sul fatto di avere ricevuto da parte dei suoi danti causa esplicito consenso scritto per la costruzione della veranda, con ciò riconoscendo ovviamente nelle finestre in oggetto, la loro qualificazione di vedute con la conseguente prospectio in alienum . La Corte genovese chiamata dagli attori a pronunciarsi sul gravame da essi proposto, e cioè violazione da parte della convenuta del disposto di cui all'articolo 907 c.c. causa petendi e riduzione in pristino della costruzione tettoia fissa eseguita dalla stessa convenuta sul suo terrazzo sottostante le finestre degli attori petitum , pur richiamando la sussistenza delle vedute in oggetto ha negato però, alle stesse la funzione necessaria oltre che di veduta, luce ed aria, anche quella di inspicere e prospicere in alienum, così come si legge nella sentenza, che caratterizzano invece le vedute da terrazze, lastrici solari, ballatoi, pianerottoli, porte di accesso, scale . Per i ricorrenti, in altre parole, la corte ha deciso la causa invertendo i termini normativi applicabili alla domanda degli attori, quasi che il petitum dovesse riguardare la legittimità della finestra R. + 1 e non invece la illegittimità dell'opera costruita dalla convenuta C. ”. La doglianza è fondata, sia in termine, di violazione di legge che di vizio motivazionale. Posto in fatto che è pacifico che la finestra degli attori fosse una veduta, non v'è ragione alcuna per limitare l’inspectio e la prospectio in alienum in avanti ed a piombo, come ha invece ritenuto il giudice d'appello, secondo il quale l'inspicere di cui si assume nel caso la violazione deve [ ] ritenersi del tutto privo di rilevanza giuridica , atteso che non sussisterebbe .alcun diritto di natura reale, oggettivamente tutelabile e riconducibile alla semplice sussistenza di una finestra, che integri un diritto di veduta e di osservazione nella sottostante proprietà altrui . A conforto della propria tesi lo stesso giudice richiama una decisione di questa Corte Suprema Cass. numero 17341/2003 che però si riferisce ad un'ipotesi del tutto diversa che non si attaglia affatto al caso di specie sopraelevazioni realizzate in un terrazzo che impedivano la veduta esercitata da un altro terrazzo limitrofo . D'altra parte è pur vero che nella fattispecie la veduta a piombo, esercitabile sul fondo del vicino dalla finestra dei ricorrenti è un normale esercizio della servitù di veduta con modalità assolutamente normali, non certamente abnormi e puramente intrusive a cui talvolta fa riferimento la giurisprudenza ad esempio sporgendosi oltre misura dalla ringhiera o dal parapetto, Cass. Sez. 2, Sentenza numero 13012 del 02/10/2000 . Ha precisato al riguardo questa S.C., che per la sussistenza di una veduta è necessario che l'apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui, veduta che non deve subire limitazioni nemmeno a piombo sicché la visione, a carico del vicino, sia mobile e globale”. Cass. Sez. 2, numero 13751 del 09/12/1999 Cass. numero 1409 del 19.02.1999 Cass. numero 15371 del 1.12.2000 Cass. numero 480 del 17.1.2002 Cass. numero 14693 del 16.10.2002 Cass. numero 22844 del 25.10.2006 . Ha inoltre statuito questa Corte che , se la ratio dell'articolo 907 c.c., il quale fa divieto di fabbricare a distanza minore di tre metri dalla veduta del vicino, è quella di assicurare al titolare del diritto di veduta sufficiente aria e luce consentendogli l'esercizio dell’inspectio e della prospectio, l'accertamento e la vantazione della idoneità della costruzione a non ostacolare la fruizione di tali beni, nonché a non determinare modifica sostanziale di qualsivoglia altra situazione di godimento in cui si esplica il potere riconosciuto al titolare di veduta, richiedono al giudice una motivazione congrua e adeguata , motivazione che nella fattispecie in esame non è certo rinvenibile v. Cass. Sez. 2, numero 5764 del 23/03/2004 . Deve ancora osservarsi per completezza, che la Corte distrettuale ha ritenuto privo di rilievo l’asserito consenso prestato dai proprietari Ri. e P. all'esecuzione di opere da realizzarsi sull'immobile al primo piano dell'edificio e che tale punto della decisione non è stato oggetto d'impugnazione con ogni consequenziale effetto. In conclusione deve ritenersi fondato il primo motivo del ricorso assorbito il 2 motivo nullità della sentenza per violazione dell'articolo 2727 c.c. ed gli altri due motivi, proposti solo in via subordinata. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo dei ricorso assorbiti i restanti motivi cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.