La caparra confirmatoria ha efficacia solo con l’effettiva consegna della somma di denaro

La caparra confirmatoria costituisce un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all’altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d’inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato c.d. contratto principale .

Sebbene la prestazione della caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, sia riferita dall’articolo 1385, comma 1, c.c. al momento della conclusione del contratto principale, le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, possono, tuttavia, differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite. In tal senso la Corte di Cassazione con la pronuncia del 6 febbraio 2012, numero 2832, nella quale si richiamano alcuni principi, già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alle modalità di dazione della caparra ed ai relativi effetti. Il caso. La vicenda risolta dalla Cassazione con la pronuncia in commento ha origine da un contratto preliminare di vendita al quale, poi, non ha fatto seguito la stipula del contratto definitivo. Per tale ragione, la parte ritenuta inadempiente era stata condannata alla restituzione di una somma che era stata in precedenza consegnata ad un fiduciario. In realtà, secondo la parte ritenuta inadempiente, la somma in questione non poteva essere qualificata come caparra confirmatoria, essendo portata da un assegno che non era stato incassato ma messo nella disponibilità di un fiduciario. Rigettata tale progettazione nel primo e nel secondo grado, con analoghe motivazioni viene promosse ricorso per cassazione, sul presupposto che la somma in questione non fosse stata data a titolo di caparra confirmatoria ma solo come acconto sul prezzo del bene, il cui trasferimento non si è poi perfezionato. Caparra confirmatoria come e perché In termini generali e secondo la giurisprudenza prevalente, la caparra confirmatoria ha natura composita - consistendo in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili - e funzione eclettica - in quanto è volta a garantire l’esecuzione del contratto - venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte sotto tale profilo avvicinandosi alla cauzione , consentendo, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice nonché, tra l’altro, di indicare la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell’inadempimento della controparte. Caparra penitenziale e clausola penale istituti a confronto. La giurisprudenza esclude, invece, che la caparra confirmatoria abbia anche funzione probatoria e sanzionatoria, così distinguendosi sia rispetto alla caparra penitenziale, che costituisce il corrispettivo del diritto di recesso, sia dalla clausola penale, diversamente dalla quale non pone un limite al danno risarcibile, sicché la parte non inadempiente ben può recedere senza dover proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere, e trattenere la caparra ricevuta o esigere il doppio di quella prestata senza dover dimostrare di aver subìto un danno effettivo la parte non inadempiente può anche non esercitare il recesso, e chiedere la risoluzione del contratto e l’integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali articolo 1385, 3º comma, c.c. , e cioè sul presupposto di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza, nel qual caso non può incamerare la caparra, essendole invece consentito trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati. La caparra? Anche con assegno. La caparra confirmatoria ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l’effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall’assegno e, dunque, salvo buon fine, essendo, però, onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all’incasso ne consegue che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l’assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede e tale da determinare l’insorgenza a suo carico degli obblighi propri della caparra, per cui il prenditore, ove risulti inadempiente all’obbligazione cui la caparra si riferisce, sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell’assegno. Proprio tale motivazione, ossia la considerazione che la caparra ha natura reale, ha indotto la Cassazione ad accogliere il ricorso, sul presupposto che, non essendo stata incassata la somma data a titolo di caparra, la stessa poteva, tutt’al più, essere considerata una sorta di anticipo da scomputare al perfezionamento dell’accordo. Recesso o risoluzione? Pur in presenza di una caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente, invece di recedere dal contratto, preferisca domandarne la risoluzione, ai sensi dell’articolo articolo 1385, 3º comma, c.c., la restituzione di quanto versato a titolo di caparra è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto della risoluzione stessa, in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, senza alcuna necessità di specifica prova del danno, essendo questo consistente nella perdita della somma capitale versata alla controparte, maggiorata degli interessi in re ipsa, mentre la prova richiesta alla parte che abbia scelto il rimedio ordinario della risoluzione riguarda esclusivamente l’eventuale maggior danno subito per effetto dell’inadempimento dell’altra parte peraltro, ove nello stesso contratto sia stipulata una clausola penale in aggiunta alla caparra confirmatoria, tale ulteriore danno risulta automaticamente determinato nel quantum previsto a titolo di penale, la quale ha la funzione di limitare preventivamente il risarcimento del danno nel caso in cui la parte che non è inadempiente preferisca, anziché recedere dal contratto, domandarne l’esecuzione o la risoluzione. Da caparra confirmatoria a clausola penale solo se le parti concordano. L’iniziale qualificazione della somma corrisposta in termini di caparra confirmatoria non esclude che successivamente i contraenti attribuiscano alla medesima somma la funzione di clausola penale in sostituzione della funzione originariamente stabilita ne consegue che, ove la somma sia ritenuta eccessiva, essa può essere ridotta dal giudice in via equitativa, ai sensi dell’articolo 1384 c.c La caparra non ha natura vessatoria. In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all’articolo 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione. Caparra e fallimento non c’è privilegio. Nella procedura fallimentare, in sede di distribuzione del ricavato della vendita di un immobile che il fallito aveva promesso di trasferire con un contratto preliminare trascritto, dal quale il curatore del fallimento abbia scelto di sciogliersi, il credito del promissario acquirente alla restituzione della caparra versata alla stipula del preliminare, benché assistito da privilegio speciale, deve essere postergato rispetto a quello dell’istituto di credito che abbia anteriormente iscritto sul medesimo immobile un’ipoteca a garanzia del credito edilizio concesso al costruttore. Caparra confirmatoria e regime fiscale. Per stabilire quale sia il regime fiscale applicabile alle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, quando detta clausola sia contenuta in un contratto preliminare di vendita di beni, il cui definitivo sia soggetto ad Iva, occorre valutare - con accertamento che costituisce questione di fatto, rimessa al giudice di merito - se la caparra medesima abbia la funzione di anticipo sul prezzo, unitamente a quella di rafforzamento della garanzia o costituisca, invece, un elemento accidentale del contratto nel primo caso la dazione di denaro, corrispondente alla caparra, rivestendo la stessa natura della corresponsione del prezzo, è assoggettata ad Iva ed all’imposta di registro in misura fissa, in ossequio al principio di alternatività tra imposta di registro ed imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 40 d.p.r. numero 131/1986 nel secondo caso, invece, avendo autonomia contrattuale rispetto al preliminare in cui è inserita, è assoggettabile, ex articolo 21, comma1, d.p.r. numero 131/1986, all’imposta di registro in misura proporzionale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 dicembre 2012 – 6 febbraio 2013, numero 2832 Presidente Piccialli – Relatore Proto Svolgimento del processo Con sentenza del 3/4/2001 il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta da R G. e K.C. , condannava M.G. , ritenuto inadempiente in relazione ad un contratto qualificato come preliminare di vendita, a pagare agli attori la somma di lire 150.000.000 in aggiunta a quella corrispondente all'importo dell'assegno che gli attori avevano consegnato a un fiduciario e che da questi era stato loro restituito. Il M. proponeva appello deducendo che, al di là della terminologia usata nei preliminare, non era stata data dagli attori, alcuna caparra confirmatori a in quanto nessuna somma gli era stata consegnata sosteneva inoltre di non essere inadempiente in quanto avere assunto il solo impegno di nominare gli attori al momento della stipulazione del definitivo che doveva essere concluso, in forza del preliminare, con tale L.F. , proprietario dell'immobile promesso in vendita, ma il promittente venditore non aveva ritenuto di addivenire alla stipula del definitivo. Con sentenza del 23/2/2006 la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello del M. rilevando che le parti avevano concluso un contratto per il quale il M. prometteva che al momento del definitivo con il L.F. avrebbe indicato G. e K. quali acquirenti - che l'interesse comune era quello di fare subentrare G. e K. nei pregressi accordi con il promittente venditore L.F. - che la dazione della caparra confirmatoria può legittimamente essere differita ad un momento successivo e la circostanza che era consegnato un assegno ad un terzo fiduciario di entrambe le parti invece che una somma di denaro, non snaturava l'istituto della caparra perché le parti attribuivano alla dazione dell'assegno proprio lo scopo della liquidazione convenzionale del danno per il caso di inadempimento che la lettera della clausola contrattuale, nel riferimento specifico alla caparra confirmatoria rivelava la volontà delle parti - che l’inadempimento era imputabile al M. perché si era impegnato a fare acquisire la proprietà del bene e dunque avrebbe dovuto provare di essersi attivato per l'adempimento dell'obbligo contrattuale mediante esercizio di azione di adempimento in forma specifica o diffida ad adempiere - che doveva essere applicato l'articolo 1218 c.c. che pone a carico del debitore l'onere di provarne la non imputabilità in relazione all'obbligo di procurare ai promissari acquirenti del bene, oggetto di preliminare di vendita di cosa altrui, la proprietà del bene - che la vendita del bene da parte del L.F. non costituiva condizione di efficacia del contratto perché la parti avevano inteso perseguire lo scopo di impegnarsi reciprocamente in ordine alla futura conclusione del contratto, avendo il M. , promittente venditore, dato per scontato il consenso del terzo proprietario e cosi assumendosi il rischio del suo mancato consenso. M.G. propone ricorso affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso G. e K. . Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli articolo 99, 112 e 324 c.p.c. e dell'articolo 2909 c.c. e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il M. sostiene che il Tribunale aveva confermato che l'obbligazione da lui contrattualmente assunta era quella di effettuare La dichiarazione di nomina ai sensi dell'articolo 1402 c.c. così determinando l'assunzione da parte di G. e K. della qualità di parti del contratto stipulato tra M. e L. . La qualificazione giuridica del contratto non aveva formato oggetto di appello e la Corte distrettuale, nel qualificare il contratto cono vendita di cosa altrui era incorsa nel vizio di ultrapetizione in quanto sulla qualificazione giuridica non era stato proposto appello inoltre la Corte di appello non aveva fornito alcuna motivazione a sostegno di questa diversa qualificazione. 1.1 Il motivo e infondato. Il vizio di ultrapetizione sussiste soltanto se il giudice eccede, con la sua pronuncia, i limiti del petitum attribuendo un bene che non è stato domandato, e non può quindi configurarsi all'infuori di detta ipotesi, qualora il giudice di appello dia al rapporto controverso o ai fatti che sono stati allegati quale causa petendi dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa tale attività è vietata solo se, per pervenire alla nuova qualificazione il giudice di appello debba prendere in esame fatti, nuovi e non dedotti dalle parti, né rilevati dal giudice di primo grado, attività che, nella specie, il giudice di appello non ha compiuto nessun giudicato si è formato sulla qualificazione giuridica, posto che l'intero rapporto, con l'impugnazione è stato sottoposto all'esame della Corte di Appello. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione falsa applicazione degli articolo 1478 e 1402 c.c., travisamento dei fatti e omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello ha ricondotto il contratto alla fattispecie negoziale della promessa di vendita di cosa altrui articolo 1478 c.c. senza alcuna motivazione e senza alcun riferimento al testo contrattuale nel quale era semplicemente previsto che il M. si impegnava a eleggere G. e K. nel termine di cinque giorni prima dell'atto pubblico di compravendita quali effettivi acquirenti dell'immobile così che presupposto per l'esecuzione della prestazione dedotta in contratto era la convocazione delle parli davanti, al notaio per la stipula del definitivo, né egli, poteva assumere l'iniziativa della convocazione davanti al notaio perché l'immobile compromesso in vendita era gravato da pignoramenti e ipoteche la convocazione per la stipula era la condizione di. efficacia per l'esecuzione dell'obbligazione assunta dal ricorrente e, trascorso il termine indicato dalle parti come essenziale, il rapporto si e concluso con la restituzione dell'assegno depositato non era stata, invece, mai assunta, l'obbligazione di trasferire il bene. 2.1 Il motivo e infondato. Il ricorrente nella sostanza censura l'interpretazione del contratto da parte del giudice del merito, il quale, tuttavia, ha interpretato il contratto secondo quella che ha ritenuto essere la comune volontà dei contraenti l'individuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale cfr. ex multis Cass. 4/6/2007 numero 12936 la cui violazione, nella fattispecie, non è stata neppure espressamente dedotta in quanto nel motivo si prospetta semplicemente una diversa interpretazione sulla base di argomenti non decisivi. Infatti, l'impegno a eleggere G. e K. nel termine di cinque giorni prima dell'atto pubblico di compravendita quali effettivi acquirenti dell'immobile, non comportava necessariamente che fosse questo l'esclusivo obbligo contrattualmente assunto dal promittente venditore, né risulta esplicitata una condizione per la quale ]'efficacia dell'obbligazione contrattualmente assunta sarebbe stata subordinata alla convocazione presso il notaio. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 1385 e 1782 c.c., travisamento dei fatti, insufficiente e contraddittoria motivazione e sostiene - che un avvocato era stato nominato depositario di fiducia di entrambe le parti contraenti dell'assegno bancario di lire 150.000.000, intestato allo stesso ricorrente con l'incarico di consegnarglielo in caso di inadempimento di G. e K. all'impegno di acquisto o di riconsegnarlo agli stessi in caso di mancata stipula, per causa a loro non imputabile, dell'atto di vendita nel termine convenuto - che il depositario, scaduto il termine, restituiva l'assegno, mai consegnato ai M. , né incassato dal depositario, a G. e K. - che era contrattualmente previsto che, in caso di mancata stipulazione per causa non imputabile a G. e K. , l'assegno sarebbe stato restituito agli stessi senza altro onere o obbligo incombente su esso ricorrente - che con la consegna dell'assegno al depositario si era realizzato un deposito fiduciario e non una caparra confirmatoria perché per la mancata stipula era previsto solo la restituzione dell'assegno e perché la pretesa caparra non era mai entrata nella disponibilità di esso ricorrente, né era intervenuta alcuna dazione di denaro le parti, dunque, pur qualificando caparra la dazione dell'assegno, non avevano inteso attribuire alla dazione gli effetti propri della caparra e la Corte territoriale, sotto questo profilo, ha omesso di indagare in merito alla reale intenzione delle parti, limitandosi all'esame del dato letterale. 3.1 Il motivo è fondato. Occorre premettere che lo stesso giudice di appello ha dato atto che l'assegno era stato consegnato a un fiduciario .quale caparra confirmatoria . da imputare a titolo in conto di prezzo all'atto pubblico di compravendita .che il depositario consegnerà al sig. M. alla effettuazione del rogito di acquisto in caso di inadempimento dei signori K. pag. 5 della sentenza e ha ulteriormente affermato che proprio l'assegno doveva garantire l'adempimento pag. 6 . La fattispecie in fatto, corre ricostruita dal giudice del merito, pertanto non poteva essere ricondotta alla caparra confirmatoria, come disciplinata dall'articolo 1385 c.c. e in questo la censura di falsa applicazione della norma di legge è fondata. Infatti, la caparra ha natura reale cfr. Cass. 15/4/2002 numero 5424 con il corollario che gli effetti, giuridici suoi propri non si producono se non viene consegnata una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili a ]'altra parte contrattuale per il caso di inadempimento del contratto principale. Nella fattispecie - non è stata consegnata una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili - la controparte contrattuale non ha avuto la disponibilità dell'assegno, che per effetto dello stesso accordo era consegnato a un fiduciario di entrambe le parti che doveva trattenerlo in deposito fino al verificarsi dell'adempimento o dell'inadempimento e non poteva incassarlo - la somma di denaro non è mai uscita dalla disponibilità degli emittenti l'assegno in quanto questo non fu mai incassato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare - che sebbene la prestazione della caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, sia riferita dall'articolo 1385, primo comma, c.c. al momento della conclusione del contratto principale, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono, tuttavia, differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo, purché sia anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite Cass. 15/4/2002 numero 5424 cit. - che tenuto conto della funzione dell'assegno bancario, la caparra ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio della caparra al momento della riscossione della somma recata dall'assegno e, quindi, salvo buon fine Cass. 09/08/2011 numero 17127 . Nella fattispecie, tuttavia, l'effetto proprio della conclusione di un contratte di caparra la perdita della disponibilità della somma di denaro a favore della controparte contrattuale e il connesso rafforzamento del vincolo obbligatorio non si è realizzato né poteva realizzarsi perché, coinè già riferito - la somma di denaro differentemente dal caso esaminato da Cass. 5424/2002 cit. non è mai uscita, né doveva uscire se non dopo l'adempimento o l'inadempimento dal patrimonio dei promissari acquirenti i quali, rimanevano liberi di disporre della somma corrispondente all'importo dell'assegno la cui dazione, quindi, non svolgeva alcuna funzione di rafforzamento del vincolo obbligatorio la somma di denaro non e mai entrata nella disponibilità del promittente venditore e non per sua negligenza come nel caso esaminato da Cass. 17127/011 cit. , ma perché, in forza degli accordi assunti, non poteva da lui essere incassata se non dopo l'adempimento e, a quel momento, poteva essere incassata solo in conto prezzo. 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 1478 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione sostenendo - che la Corte di Appello non aveva chiarito di quale inadempimento si fosse reso responsabile il ricorrente - che con l'assegno si era inteso garantire il M. dell'adempimento di G. e K. . 4.1 Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo. 5. In conclusione in ricorso deve essere accolto in conseguenza dell’accoglimento dei terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, deve essere accolto l'appello di M.G. e deve essere rigettata la domanda di G. e K. di sua condanna al pagamento della somma di lire 150.000.000 per mancanza del titolo sul quale essi hanno fondato la pretesa. La pattuizione delle parti in ordine alla cosiddetta caparra, era stata formulata in modo tale da ingenerare, oggettivamente, ragionevoli equivoci e può escludersi, nei confronti degli odierni soccombenti, qualsiasi colpa nell'avere intrapreso questa iniziativa giudiziaria in ciò si ravvisano i giusti motivi che, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. nei testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma di cui alla L. numero 69 del 2009 giustificano l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nei limiti di quanto accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'appello di M.G. e, in riforma della sentenza appellata, rigetta La domanda di G. e K. di condanna del M. al pagamento della somma di lire 150.000.000. Compensa le spese dell'intero giudizio.