La reiterazione delle condotte dissimulatorie unitamente al persistente inadempimento sono elementi che inducono a ritenere che l’intento di non adempiere fosse già maturo nel soggetto alla guida del veicolo sin dal momento della stipula del contratto avvenuta per facta concludentia.
Il caso. Il conducente di un autocarro veniva condannato per truffa aggravata e insolvenza fraudolenta per essere passato a scrocco dal casello autostradale specificamente per 28 volte aveva dichiarato di non avere denaro per pagare il casello e 7 volte si era accodato a veicoli in transito dotati di telepass ed era passato prima che si abbassasse la barriera. L’ente gestore dell’autostrada l’aveva individuato con certezza risalendo dapprima alla proprietà del veicolo, una ditta di autotrasporti, la quale aveva noleggiato il mezzo a un’altra ditta che, a sua volta, aveva dato in uso l’autocarro all’imputato, in sostituzione del proprio veicolo in riparazione in officina. Sì illecito penale, no illecito amministrativo. Astrattamente i fatti descritti potrebbero configurare l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 176, comma 17, Codice della Strada che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, cioè quello che prima facie ha posto in essere l’imputato. Ma tra le norme vi è rapporto di sussidiarietà, perché il Codice della Strada lo afferma in modo espresso e non equivoco, di talché in caso di omesso adempimento dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, sono configurabili i reati di truffa e di insolvenza fraudolenta e non già solo l’illecito amministrativo, cui residua, appunto, una funzione sussidiaria per le ipotesi in cui non sia configurabile il reato. Insolvenza fraudolenta o truffa? La giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite sent. 7738/1997 - richiamata nella sentenza in esame - ha operato un distinguo tra le due figure, precisando che l’insolvenza si distingue dalla truffa perché nel primo caso la frode non viene attuata con mezzi insidiosi artifici e raggiri ma con inganno rispetto allo stato di insolvenza del debitore e la sua dissimulazione, finalizzato all’inadempimento dell’obbligazione. Entrambe! La Suprema Corte dà atto che con la sentenza impugnata, i giudici della Corte d’appello avevano evidenziato la sussistenza di due ipotesi che si cumulavano. Vi era truffa rispetto ad una parte di condotte perché i vi erano gli artifici e raggiri passaggio in striscio , ii un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole per la persona offesa, nonché iii il collegamento causale tra quest’ultimo e gli artifici e raggiri. Sussisteva anche l’insolvenza fraudolenta per un’altra parte di condotte dichiarare di non avere denaro e uscire dall’autostrada perché si verificava che vi erano gli elementi – materiale e psicologico – del reato in parola. Era accertata la condotta materiale composta dai tre momenti i della dissimulazione dello stato di insolvenza, ii dell’assunzione dell’obbligazione e iii dell’inadempimento, per 28 episodi nei quali l’imputato accettava, ritirando il tagliando, la prestazione offerta dall’ente gestore, così assumendo l’obbligazione corrispettiva e approfittando della fiducia riposta dall’ente rispetto all’assolvimento del pedaggio. Sussisteva pure l’elemento psicologico in concreto rappresentato dalla consapevolezza del proprio stato di insolvenza oltre che l’elemento volitivo costituito dal proposito di non adempiere, aspetto che trovava conferma anche nel comportamento successivo dell’imputato che persisteva a non pagare il corrispettivo.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 ottobre - 14 novembre 2012, numero 44140 Presidente Petti – Relatore Iasillo Osserva Con sentenza dell111/10/2008, il Tribunale di Pistoia dichiarò S.C. responsabile dei reati di truffa aggravata continuata e insolvenza fraudolenta continuata e - applicata la recidiva contestata, ritenuta la continuazione e con la riduzione per la scelta del rito - lo condannò pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione ed Euro 300,00 di multa. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 13/07/2011, confermò la decisione di primo grado. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito all'attribuibilità a sé delle condotte di cui alle contestazioni e alla possibilità di poter configurare i reati di truffa e insolvenza fraudolenta. Il ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. Motivi della decisione Il ricorso è infondato. Infatti, la Corte di appello evidenzia correttamente tutti gli elementi acquisiti che portano ad una piena attribuibilità delle condotte contestate allo S. . Questo è il fatto. Lo S. per ben 28 volte ha dichiarato all'addetto del casello autostradale, all'uscita, di aver perso il biglietto, di non aver soldi per pagare e quindi non ha pagato reato di insolvenza fraudolenta per un ammontare complessivo di Euro 1.366,93 e per ben sette volte si è accodato a veicoli dotati di telepass riuscendo così a sfilare sulla scia dell'automobile che lo precedeva prima che la sbarra di blocco si fosse abbassata reato di truffa aggravata per Euro 314,11 . La Corte territoriale sottolinea, poi, che per accertare chi fosse la persona alla guida della autovettura di cui sopra, la P.G. ha condotto un indagine partendo da chi risultava essere proprietario e cioè la ditta s.r.l. Autotrasporti Sedoni. L'impiegata della predetta ditta, ha dichiarato che nel periodo in cui sono stati commessi i reati l'autovettura risultava noleggiata alla ditta s.a.s. Sprintcar di Ferrari Alessandro & amp C Il F.A. ha confermato il noleggio e ha, poi, dichiarato di aver dato in uso la predetta autovettura, per tutto il periodo incriminato, all'imputato in sostituzione del suo mezzo che lo S. aveva lasciato nell'officina del F. perché fossero effettuate riparazioni importanti e che richiedevano lunghi tempi di realizzazione. Lo S. ammetteva di aver avuto in possesso - nel periodo di tempo di cui sopra - l'autovettura, ma la Corte di appello ha correttamente escluso l'utilizzabilità di tali dichiarazioni - pur se si è proceduto con il giudizio abbreviato - perché assunte in violazione dell'articolo 63 del cod. proc. penale. Invero, questa Suprema Corte ha più volte affermato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, pur se è stato disposto il giudizio abbreviato Sez. 2, Sentenza numero 34512 del 29/04/2009 Ud. - dep. 07/09/2009 - Rv. 245226 Sez. 3, Sentenza numero 15372 del 10/02/2010 Cc. - dep. 22/04/2010 - Rv. 246599 . Si deve, però, rilevare che in modo altrettanto corretto la Corte di appello ha ben evidenziato che nelle dichiarazioni rese da F. non sono emersi indizi di reato a carico dello stesso che imponessero l'interruzione dell'audizione né vi era alcun motivo per dovere sentire il F. , fin dall'inizio, in qualità di persona sottoposta alle indagini si evidenzia, sul punto, che il F. è socio di una società in accomandita semplice e quindi non si poteva certo sapere chi tra i vari soci o dipendenti della stessa società avesse in ipotesi usato l'auto si vedano, altresì, tutti i condivisi argomenti sul punto alla pagina 5 dell'impugnata sentenza . È appena il caso di ricordare in proposito che questa Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio condiviso dal Collegio che in tema di dichiarazioni indizianti rese da persona non imputata né sottoposta ad indagini, il giudizio circa la sussistenza ab initio di indizi di reità a carico del dichiarante costituisce accertamento di fatto la cui valutazione, se correttamente motivata dal giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità Sez. 5, Sentenza numero 24953 del 15/05/2009 Cc. - dep. 16/06/2009 - Rv. 243892 . Inoltre, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità Sez. U, Sentenza numero 15208 del 25/02/2010 Ud. - dep. 21/04/2010 - Rv. 246584 . Infondati sono anche i due motivi con i quali il ricorrente contesta la correttezza della motivazione dei Giudici di merito che - hanno ritenuto sussistenti i reati di truffa e di insolvenza fraudolenta continuati. È infatti necessario premettere che la Corte di appello ha correttamente evidenziato la sussidiarietà tra l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 176, XVII comma, del codice della strada e la truffa e l'insolvenza fraudolenta. Infatti questa Suprema Corte a Sezioni Unite e la costante giurisprudenza di questa Corte successiva ha affermato il principio - condiviso dal Collegio - che poiché l'articolo 176, comma 17, del codice stradale - il quale punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale - espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità, nell'ipotesi di omesso adempimento, da parte dell'utente, dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta o di truffa Sez. U, Sentenza numero 7738 del 09/07/1997 Ud. - dep. 31/07/1997 - Rv. 208219 Sez. 2, Sentenza numero 24529 dell'11/04/2012, dep. 20/06/2012 . Nella suddetta sentenza delle Sezioni Unite si afferma, poi, che l'insolvenza fraudolenta si distingue dalla truffa perché la frode non viene attuata mediante i mezzi insidiosi dello artificio o del raggiro ma con un inganno rappresentato dello stato di insolvenza del debitore e della dissimulazione della sua esistenza finalizzato all'inadempimento dell'obbligazione, in violazione di norme comportamentali. Orbene la Corte di appello con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ben evidenzia in cosa consistano gli artifici e raggiri l'imputato ha imboccato la corsia che conduce alle porte riservate a chi è dotato di Telepass poi si è posto sulla scia dell'autovettura che lo precedeva - regolarmente munito di telepass - riuscendo ad uscire dal casello prima che la sbarra si abbassasse quale è l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole per la P.O. consistente nel consentire l'uscita dalla sede autostradale ad un veicolo il cui conducente non ha assolto, all'obbligazione di pagamento assunta come l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole sia in evidente relazione causale diretta con gli artifici e raggiri sopra delineati. È evidente che non incide su quanto sopra l'obbiezione che il casello sia regolato da un sistema automatico. Infatti tale sistema automatico è sotto la sorveglianza del personale addetto che interviene ogni volta che si verifica un problema ma nel caso di specie la condotta truffaldina dell'imputato ha impedito proprio quell'intervento si veda Sez. 2, Sentenza numero 26289 del 18/05/2007 Ud. - dep. 06/07/2007 - Rv. 237150 . Anche per quanto riguarda gli episodi di insolvenza fraudolenta il Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione di principi consolidati cfr. SS.UU. 9 luglio 1997, numero 7738 sopra citati , secondo cui l'articolo 176 C.d.S., comma 17, che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, si pone in rapporto di sussidiarietà e non già di specialità rispetto ad altre fattispecie penali eventualmente concorrenti. In particolare il reato di insolvenza fraudolenta - in ipotesi di mancato adempimento, da parte dell'automobilista, dell'obbligazione di pagamento del pedaggio autostradale, inerente al negozio di utilizzo della relativa rete - non è escluso né dalla coesistenza di una figura integrante un illecito amministrativo, stante la sua funzione sussidiaria della norma penale, né dalla natura del pedaggio, che ha funzione di corrispettivo e non di tassa. Spetta al giudice di merito verificare di volta in volta se, nella fattispecie sottoposta al suo esame, sussistano gli elementi dell'insolvenza fraudolenta, sia sotto il profilo materiale che psicologico. Il che nel caso di specie risulta puntualmente avvenuto, posto che la Corte di appello ha delibato con riguardo a tutti i profili rilevanti nella fattispecie con argomentazioni immuni da rilievi logici o giuridici. Valga considerare quanto segue. A Innanzitutto risulta correttamente individuata la condotta materiale, descritta dalla norma penale nel triplice momento della dissimulazione dello stato di insolvenza , dell’assunzione dell'obbligazione e dell’ inadempimento . A tal riguardo la Corte territoriale evidenzia che lo S. ha ben 28 volte accettato, con il fatto stesso del ritiro del tagliando, la prestazione offertagli dall'ente gestore dell'autostrada e così assunto l'obbligazione corrispettiva mentre avrebbe potuto non aderire all'offerta, scegliendo un percorso alternativo quanto sopra evidenzia la non incidenza, sulla ravvisabilità del reato, il fatto che all'ingresso in autostrada vi è una macchina che distribuisce i tagliandi e non una persona che l'imputato ha, inoltre, approfittato della fiducia che l'ente gestore del servizio prestava nell'assolvimento del pedaggio, avuto riguardo alla modestia del corrispettivo e alla qualità del debitore che, per il fatto stesso di transitare alla guida di un automezzo, induceva a confidare sulla sua solvibilità che il medesimo imputato ha, quindi, omesso di provvedere al pagamento del relativo pedaggio per complessivi Euro 1.366,93 con riguardo ai percorsi autostradali contestati nel capo di imputazione lasciando insoluta la prestazione del corrispettivo anche in prosieguo. Si rammenta, a tal riguardo, che la dissimulazione di cui all'articolo 641 c.p. può realizzarsi con comportamenti diversi, positivi o negativi, tra i quali ultimi rientrano la reticenza o il silenzio in particolare, questa sezione, con argomentazioni condivise dal Collegio, ha precisato che, trattandosi dell'utilizzazione dell'autostrada, che la società concessionaria fornisce prima del pagamento del pedaggio, il contratto si stipula per facta concludentia ed il mancato pagamento è riconducile ad un elemento soggettivo, non caratterizzato dall'induzione in errore, ma da un mero atteggiamento negativo dell'autore nei confronti dell'errore sulla solvibilità in cui versa la parte offesa, alla contrattazione Cass. penumero , Sez. 2, 04/07/2000, numero 43730 . B Con specifico riguardo all'atteggiamento psicologico - vale a dire al dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza dello stato di insolvenza e dall'elemento volitivo, costituito dal preordinato proposito di non adempiere - la sentenza impugnata da conto della consapevolezza da parte dello S. di non poter adempiere, desumendola da elementi induttivi seri e univoci, quali sono quelli ricavati dalla reiterazione delle condotte dissimulatorie e dal persistente inadempimento, che lasciano intendere che il sin dal momento della stipula del contratto fosse già maturo, nel soggetto, l'intento di non far fronte agli obblighi conseguenti lo S. quando arrivava al casello diceva, infatti, di non poter pagare perché non aveva soldi si veda pagina 11 del ricorso . Risulta, dunque, correttamente colto il discrimine tra il mero inadempimento di natura civilistica e la commissione del reato, che poggia sull'elemento ispiratore della condotta, giacché il comportamento consistente nel tenere il creditore all'oscuro dello stato di insolvenza in cui si versa al momento di contrarre l'obbligazione ha rilievo, agli effetti della norma penale, quando sia legato al preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione, mentre l'inadempimento contrattuale non preordinato non costituisce il delitto di cui all'articolo 641 c.p. e ricade, normalmente, solo nell'ambito della responsabilità civile. C Infine - relativamente alla prova dello stato di insolvenza, su cui specificamente si appuntano le censure del ricorrente - la Corte territoriale ha correttamente rimarcato non solo la circostanza del mancato pagamento, ma anche il fatto che, già all'epoca, lo S. avesse accumulato debiti per Euro 1.366, 93 per mancati pagamenti di pedaggi autostradali e che neppure in epoca successiva abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi indicati nel capo di imputazione, dimostrando chiaramente di trovarsi nell'impossibilità di pagare le somme dovute. La questione risulta, dunque, delibata in conformità a principi costantemente espressi da questa Suprema Corte e ribaditi dalle SS.UU., nella sentenza Gueli la numero 7738 del 1997 sopra citata , secondo cui la prova della condizione di insolvenza può desumersi dal comportamento precedente e successivo dell'imputato Sez. 2, Sentenza numero 2376 del 20/11/1986 Ud. - dep. 20/02/1987 - Rv. 175206 o anche da quello da medesimo tenuto al momento dell'inadempimento Sez. 2, Sentenza numero 10247 del 23/09/1996 Ud. - dep. 28/11/1996 - Rv. 206286 . Invero attribuire esclusiva rilevanza alla circostanza che il soggetto agente abbia dichiarato o meno di non volere pagare e nel caso di specie il ricorrente ha ammesso - si veda ad es. pag 11 del ricorso - di aver detto al casellante di non avere sodi per pagare , significa non considerare che, per un verso, l’inadempimento si verifica per il fatto stesso del mancato pagamento del corrispettivo alla scadenza e quindi, nello specifico, al termine del percorso autostradale , indipendentemente da ciò che dichiara il debitore e, per altro verso, che la situazione di insolvenza è una situazione di carattere obiettivo, da intendersi come impossibilità, totale o parziale, di adempiere all'obbligazione e da rapportarsi sia al momento dell'assunzione dell'obbligazione sia a quello dell'inadempimento come si desume dalla previsione della causa di non punibilità prevista dal cpv. dell'articolo 641 c.p. si vedano, in proposito, anche Sez. 2, Sentenza numero 11734 del 06/03/2008 Ud. - dep. 14/03/2008 - Rv. 239750 Sez. 2, Sentenza numero 24529 dell’11/04/2012, dep. 20/06/2012 . In definitiva i motivi addotti a fondamento del ricorso si rivelano infondati, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione della norma penale e non emergendo alcun contrasto disarticolante nelle argomentazioni svolte. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione di quelle sostenute in questo grado dalla P.C. che liquida in complessive Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione di quelle sostenute in questo grado dalla P.C. che liquida in complessive Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.