In sede di convalida del provvedimento del Questore di trattenimento dello straniero, al Giudice di Pace non compete la verifica del provvedimento di espulsione, a meno che l’Amministrazione non abbia agito al di fuori della propria competenza o in mala fede.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 17144 depositata il 17 agosto 2016. Il caso. Il Prefetto competente disponeva con decreto l’espulsione di una cittadina straniera e il Questore, data la necessità di effettuare ulteriori accertamenti circa la sua identità, ne disponeva il trattenimento presso un Centro di identificazione ed espulsione. Il Giudice di Pace, con decreto, convalidava il trattenimento della cittadina straniera, ai sensi e per gli effetti di cui agli articolo 13 e 14 del D. Lgs. numero 286/1998. Avverso il decreto di convalida proponeva ricorso per Cassazione la cittadina straniera, lamentando che la convalida del Giudice di Pace sarebbe stata pronunciata sulla base del decreto di espulsione in realtà nullo, poiché privo della traduzione delle motivazioni che avevano determinato l’adozione dell’atto. IlGiudice di Pace della convalida non può sindacare sull’espulsione. La Corte di Cassazione ha nuovamente confermato l’orientamento secondo cui al giudice della convalida Giudice di Pace del temporaneo trattenimento dello straniero compete soltanto un controllo limitato all’esistenza ed all’efficacia del decreto di espulsione, che non si può estendere, neppure in via incidentale, alle ragioni che avrebbero potuto portare al suo annullamento, se rappresentate in sede di ricorso avverso l’espulsione. La Corte ha dunque escluso la sussistenza di un obbligo di indagine d’ufficio estesa alla validità dell’espulsione, posto che nell’ordinamento italiano all’espellendo è offerto un doppio binario di tutela il ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace secondo la disciplina del rito sommario di cognizione ex articolo 18 D. Lgs. 150/2011 contro il decreto di espulsione prefettizio, e il procedimento di convalida del trattenimento disposto ex articolo 14 D. Lgs. 286/1998 da celebrarsi sempre davanti al Giudice di Pace territorialmente competente, volto a verificare le condizioni di legalità della misura restrittiva della libertà personale dell’espellendo. Unica eccezione la mala fede o l’eccedenza dei limiti di competenza. La Cassazione però ha riconosciuto,in sede di convalida del decreto di trattenimento,un limitato margine di sindacabilità in capo al Giudice di Pace che è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 14 D. Lgs. 286/1998, in relazione all’articolo 5, par. 1, della CEDU, a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, laddove l’Amministrazione abbia agito al di fuori della propria competenza ovvero in mala fede.