Il trasgressore che paga subito il verbale stradale conseguente alla mancata copertura assicurativa rischia comunque la confisca del veicolo se non provvede anche alla riattivazione tempestiva della polizza obbligatoria. E in questo caso dovrà pure provvedere al pagamento integrale della multa, rinunciando cioè al beneficio dello sconto del 30% sull'importo della sanzione.
Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con la circolare numero 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 5 maggio 2016. Se il trasgressore paga la multa stradale entro 5 giorni La normativa sul contrasto della mancata copertura assicurativa è stata condizionata anche con l'innesto dello sconto ammesso anche in questo caso, se il trasgressore paga la multa stradale entro 5 giorni. Spesso l'automobilista è in grado di pagare la sanzione, con lo sconto, ma non riattiva la copertura assicurativa per almeno 6 mesi. Letteralmente l'articolo 193, comma 4, del codice della strada non prevede questa ipotesi limitandosi a governare la restituzione del mezzo, previo pagamento della sanzione, delle spese e attivazione della polizza. Oppure della confisca del veicolo, in assenza di pagamento del verbale e di un ricorso. Quindi se il conducente attratto dallo sconto paga subito la multa ma non riattiva alcuna polizza, letteralmente il veicolo non può essere liberato dal sequestro e resta in una condizione di incertezza protratta. ma non riattiva la copertura assicurativa per almeno 6 mesi. Per sbloccare la situazione il Viminale ha proposto una soluzione tecnica condivisibile. Nell'ipotesi in cui sia avvenuto il pagamento in misura ridotta ma non si sia proceduto alla riattivazione di una valida copertura assicurativa, specifica la circolare, «l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, trascorsi sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, invia il verbale al prefetto. Quest'ultimo, sulla base degli atti ricevuti, emette ordinanza ai sensi dell'articolo 21 della l. numero 689/1981 nella quale fissa il termine entro il quale l'interessato dovrà procedere alla riattivazione della polizza con l'indicazione che la stessa, nel medesimo termine, dovrà essere portata in visione all'ufficio di polizia». In buona sostanza il rappresentante governativo dovrà strutturare un provvedimento ad hoc , già compreso anche dell'eventuale atto di confisca, in modo da snellire l' iter burocratico e le spese del procedimento sanzionatorio. A questo proposito il Ministero evidenzia che il termine per riattivare la polizza sarà molto breve. Proprio per limitare le spese di custodia del veicolo che nell'ipotesi di mancato pagamento dell'assicurazione e di confisca del veicolo, vengono anticipate dalla prefettura. Infine, stante l'incompatibilità tra il pagamento in forma scontata della multa e la confisca del veicolo «la somma versata dovrà essere trattenuta a titolo di acconto e il restante ammontare dovrà essere recuperato secondo le ordinarie modalità di riscossione».
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