Poliziotto senza casco fermato dai carabinieri: non può scegliere a chi rivelare la propria identità

L’elemento materiale del reato previsto dall’articolo 651 c.p. rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento, che costituisce violazione degli articolo 4, comma 2, TULPS e 294 del relativo regolamento. Perciò, l’indicazione orale delle proprie generalità è sufficiente ad escludere il reato. Considerata la natura di reato istantaneo della fattispecie, è irrilevante, per la sussistenza dell’illecito, che le indicazioni sulla propria identità personale vengano fornite successivamente.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 9957, depositata il 9 marzo 2015. Il caso. Il tribunale di Messina condannava un imputato ai sensi dell’articolo 651 c.p. rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale . L’uomo era stato fermato da due carabinieri per un controllo in strada, ma in seguito alla loro richiesta di fornire le sue generalità ed i documenti di identità, rispondeva che lo avrebbe fatto soltanto al personale della Polizia di Stato, corpo a cui apparteneva con la qualifica di ispettore. Cosa che aveva fatto, all’arrivo di una pattuglia di colleghi. L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo che il rifiuto di fornire i propri documenti di identità, unica condotta a lui ascrivibile, non integra il reato ex articolo 651 c.p., ma, al limite, quello ai sensi degli articolo 4 TULPS «L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici» e 294 del relativo regolamento «La carta d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza» . Indicazioni sulla propria identità. La Corte di Cassazione ricorda che l’elemento materiale del reato previsto dall’articolo 651 c.p. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento, che costituisce violazione degli articolo 4, comma 2, TULPS e 294 del relativo regolamento. Perciò, l’indicazione orale delle proprie generalità è sufficiente ad escludere il reato. Le due fattispecie possono concorrere, trattandosi di reati aventi un diverso elemento materiale ed una diversa obiettività giuridica. Troppo tardi. Considerata la natura di reato istantaneo della fattispecie contestata, è irrilevante, per la sussistenza dell’illecito, che le indicazioni sulla propria identità personale vengano fornite successivamente. Nel caso di specie, il ricorrente non si era limitato a non esibire i suoi documenti di identità, ma si era anche rifiutato di declinare le proprie generalità ai carabinieri che lo avevano fermato per un controllo, perfezionando così la fattispecie dell’articolo 651 c.p Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 14 novembre 2014 – 9 marzo 2015, numero 9957 Presidente Caiazzo – Relatore Casa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26.6.2013, il Tribunale di Messina in composizione monocratica condannava D.M.D. alla pena di 150,00 euro di ammenda per essersi rifiutato di fornire ai Carabinieri del R.O.N.R. di quella città i propri documenti e le proprie generalità, così integrando il reato contravvenzionale di cui all'articolo 651 cod. penumero fatto commesso il 12.5.2010 . Il Giudice di merito perveniva all'affermazione di responsabilità in base alle testimonianze dei militari G. e F., i quali avevano fermato per un controllo l'imputato che viaggiava privo di casco a bordo di uno scooter. Il D.M. dichiarava, nell'occorso, che avrebbe fornito le sue generalità e i documenti d'identità solo a personale della Polizia di Stato, corpo al quale egli apparteneva con la qualifica di Ispettore infatti, solo al successivo sopraggiungere di una pattuglia di colleghi l'imputato si decideva a fornire i suoi documenti, come dichiarato dai Carabinieri P. e S., nelle more intervenuti in ausilio agli altri due operanti prima menzionati. 2. Nel ricorso per cassazione, il difensore del D.M. deduce violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo, da un lato, che il rifiuto di fornire i propri documenti d'identità - l'unica condotta ascritta al suo assistito - non poteva integrare il reato previsto dall'articolo 651 cod. penumero , ma, eventualmente, quello di cui agli articolo 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento dall'altro, che non erano indicati nella sentenza impugnata gli elementi dimostrativi del rifiuto da parte dell'imputato di fornire le proprie generalità ai Carabinieri che lo avevano fermato. Considerato in diritto 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'elemento materiale dei reato previsto dall'articolo 651 cod. penumero consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento, che costituisce violazione degli articolo 4, comma secondo, T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento pertanto, l'indicazione orale delle proprie generalità è sufficiente ad escludere il reato fra molte, Sez. 6, numero 14211 del 12/3/2009 Trovato, Rv. 243317 Sez. 1, numero 10676 del 24/2/2005, Albanese, Rv. 231125 . E' pacifico che le due fattispecie possano concorrere, trattandosi di reati aventi un diverso elemento materiale ed una diversa obiettività giuridica Sez. 6, numero 34 del 18/10/1995, dep. 4/1/1996, Cozzella, Rv. 203852 . Occorre, infine, rammentare che, in considerazione della natura di reato istantaneo, caratterizzante la fattispecie di cui all'articolo 651 cod. penumero , deve ritenersi irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che le indicazioni sulla propria identità personale vengano fornite successivamente Sez. 6, numero 34689 del 3/7/2007, Tedesco, Rv. 237606 Sez. 6, numero 9337 del 28/6/1995, P.G. in proc. Masiero, Rv. 202978 . 3. II Giudice di merito si è puntualmente attenuto agli enunciati principi, ritenendo correttamente integrato il reato contestato al ricorrente, il quale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non si è semplicemente astenuto dall'esibire i suoi documenti d'identità condotta che sarebbe ricaduta nell'alveo della diversa fattispecie prevista dagli articolo 4, comma secondo, T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento , ma si è anche rifiutato di declinare le proprie generalità ai due Carabinieri che lo avevano fermato per un controllo, così perfezionando la fattispecie di cui all'articolo 651 cod. penumero , scopo della quale - lo si ricorda - è quello di evitare che la Pubblica amministrazione sia intralciata nell'identificazione della persona cui le generalità sono richieste nell'esercizio dei potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale Sez. 1, numero 3764 del 25/3/1998, Soldani, Rv. 210123 . Irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che le indicazioni sulla propria identità personale siano state fornite dal D.M. successivamente ai colleghi della Polizia di Stato. Del tutto destituita di fondamento è la censura sulla carenza di motivazione a proposito dell'indicazione degli elementi di prova del reato, precisamente indicati in sentenza nelle dichiarazioni testimoniali dei due Carabinieri G. e F 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, equa al caso, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.