Il comandante della nave sovraintende a tutte le funzioni che attengono alla salvezza di persone e cose

L’ordinamento della navigazione marittima attribuisce al comandante un ruolo di autorità egemone, nei confronti di tutte le persone a bordo. Tutti i componenti dell’equipaggio, poi, sono obbligati a cooperare alla salvezza della nave, delle persone e del carico, fino a quando il comandante non ordini l’abbandono dell’imbarcazione. Le posizioni di garanzia, quindi, non vivono isolate e si integrano per corrispondere adeguatamente a complesse esigenze di tutela. Dunque, è decisivo individuare di volta in volta il rischio ed i soggetti deputati al suo governo per comprendere e definire le eventuali responsabilità.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 9897, depositata il 6 marzo 2015. Il fatto. Il gup del Tribunale di Milano emetteva sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di omicidio colposo. Il processo riguarda la morte di un passeggero di una nave, avvenuta in Milano. All’imputato, nella veste di comandante della nave, veniva mosso l’addebito di non aver prontamente organizzato lo sbarco a mezzo di aeromobile di un passeggero colto da gravi episodi di ischemia cerebrale durante la navigazione, e di aver, invece, acconsentito allo sbarco in un cento medico palesemente inadeguato. Contro tale pronuncia ricorrono per cassazione le parti civili. La posizione di garanzia del comandante. Preliminarmente il Collegio ricorda costante giurisprudenza in base alla quale il comandante della nave, in qualità di rappresentante dell’armatore, è titolare, ai sensi dell’articolo 409 cod. nav., di una posizione di garanzia che non è limitata alle sole operazioni strettamente connesse all’imbarco o allo sbarco sulla e dalla nave. Il Collegio, per chiarire meglio la portata dell’espressione “posizione di garanzia”, riprende una recente pronuncia delle Sezioni Unite Cass. numero 38343/2014 nella quale è stato chiarito che «garante è il soggetto chiamato alla gestione di uno specifico rischio incarnato da una determinata categoria di eventi è pertanto responsabile sotto il profilo eziologico nel caso in cui tenga condotte omissive che rechino violazione degli obblighi connessi al suo ruolo e determinino l’evento antigiuridico oggetto di protezione». Le posizioni di garanzia, talvolta, non vivono isolate e si integrano per corrispondere adeguatamente a complesse esigenze di tutela. Dunque, è decisivo individuare il rischio ed i soggetti deputati al suo governo. La salute delle persone. Dall’esame del codice della navigazione emerge che l’ordinamento individua un rischio inerente la salute delle persone e ne attribuisce la gestione al medico di bordo direttore del servizio sanitario, coadiuvato dal medico aggiunto. Tale figura, quindi, ha certamente assunto un ruolo di preliminare rilievo nel caso di specie. Occorre, però, andare a capire se il caso coinvolga anche la sfera di responsabilità del comandante. Come detto, le posizioni di garanzia non sempre sono isolate, vi sono situazioni che coinvolgono varie figure, anche dotate di competenze diverse. Il ruolo di autorità. Bene, l’ordinamento della navigazione marittima delineato dal codice della navigazione attribuisce al comandante un ruolo di autorità egemone. Tale ruolo è espresso dall’articolo 186 che attribuisce a tale figura autorità nei confronti di tutte le persone a bordo. Tale norma va coordinata con l’articolo 190 che obbliga tutti i componenti dell’equipaggio a «cooperare alla salvezza della nave, delle persone e del carico, fino a quando il comandante non ordini l’abbandono dell’imbarcazione». È chiaro, dunque, che il comandante sovraintende a tutte le funzioni che attengano alla salvezza delle persone e delle cose. E tale potere potrà trovarsi ad interagire con le valutazioni e le iniziative di diverse figure professionali. Nella sentenza impugnata tale aspetto della vicenda rimane in ombra. Non è chiaro, infatti, se il comandante sia rimasto coinvolto con il personale sanitario in ordine agli aspetti logistici, inerenti l’organizzazione del trasferimento ed alla scelta della soluzione più appropriata. Ove tale coinvolgimento fosse dimostrato, verrebbe a concretarsi il ruolo di garanzia e vi sarebbe, quindi, spazio per la disamina di eventuali condotte colpose rimproverabili all’imputato. Per tali ragioni, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso della causa.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 dicembre 2014 – 6 marzo 2015, numero 9897 Presidente Zecca – Relatore Blaiotta Motivi della decisione 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano,ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo ed ha invece disposto la citazione a giudizio di altri imputati. Il processo riguarda la morte di M.P. avvenuta in Milano il omissis . Costui si trovava a bordo della nave da crociera Costa deliziosa che navigava nelle acque della Groenlandia, quando veniva colto da ischemia cerebrale acuta il giorno omissis intorno alle ore 15,30, successivamente il intorno alle ore 13,30 nonché, infine da un terzo e più grave episodio intorno alle 22,30 del . A seguito di tale ultimo evento veniva disposto l'immediato sbarco del paziente in piena notte presso il centro medico di una piccola località palesemente inadeguato al trattamento della patologia e sprovvisto di struttura di terapia intensiva. Solo in epoca successiva aveva luogo il tardivo rimpatrio del paziente che decedeva in . All'imputato, nella veste di comandante della nave, è stato mosso l'addebito di non aver prontamente organizzato lo sbarco a mezzo di aeromobile in considerazione della particolare gravità della affezione di cui era a perfetta conoscenza e di aver invece acconsentito allo sbarco in un centro medico palesemente inadeguato. La pronunzia di proscioglimento è stata adottata perché il fatto non sussiste. Si è ritenuto che non sia configurabile una posizione di garanzia che possa fondare l'imputazione. 3. Ricorrono per cassazione le parti civili M.S. , T. , E. e F. nonché C.S. . Quest'ultima, a mezzo del suo procuratore speciale, ha preannunziato la volontà di rinunziare all'impugnazione, ma non ha formalizzato tale scelta processuale. 3.1 I ricorrenti censurano in primo luogo la ritenuta assenza di posizione di garanzia dell'imputato. Si è omesso di considerare l'articolo 409 del codice della navigazione, che disciplina la responsabilità per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità tale norma fonda la posizione di garanzia sia di protezione che di controllo Sez. IV, 16 12 2003, numero 7214 . Oltre a ciò i ricorrenti individuano fonte contrattuale della posizione di garanzia alla stregua delle condizioni generali del contratto del pacchetto turistico. Alla luce del paragrafo 10, il comandante ha il potere di deviare dalla rotta ordinaria e qualora, a suo giudizio, un passeggero si trovi in condizioni tali da non poter affrontare o proseguire il viaggio o può costituire un pericolo per la salute, la sicurezza l'incolumità della nave, vi è facoltà di sbarcare il passeggero. Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, dunque, tale disciplina contrattuale fa riferimento anche alla tutela del singolo passeggero oltre che a quella della comunità delle persone imbarcate. Alla stregua di tale disciplina l'addebito che va mosso all'imputato è quello di aver omesso di assumere una decisione in ordine all'opportunità dello sbarco dopo aver consultato i soccorsi di terra ed aerei al fine di garantire la migliore tutela della salute della vittima. Si trattava di assumere determinazioni di carattere logistico e quindi pacificamente rientranti nella sfera di competenza del comandante. 3.2 Oggetto di censura è pure la valutazione del quadro probatorio esistente ai fini della prognosi sull'utilità del dibattimento. Il giudice ha compiuto una erronea valutazione, in contrasto con la regola di giudizio che presiede all'udienza preliminare e che attiene alla utilità del dibattimento quale sede per superare l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi di giudizio disponibili. La sentenza di cui all'articolo 425 c.p.p. ha natura processuale e non di merito ed è finalizzata ad evitare dibattimenti minuti e non all'accertamento della colpevolezza o l'innocenza. Il giudice non si è attenuto a tale valutazione prognostica ma ha espresso apprezzamenti di merito tipicamente riservati alla sede dibattimentale. La difesa aveva richiesto di disporre un'integrazione probatoria finalizzata ad acquisire i turni dei membri dell'equipaggio ed all'audizione del capitano della nave che firmò l'ordine di sbarco. Si è apoditticamente esclusa la possibilità per il comandante di organizzare il trasporto aereo direttamente dalla nave, così impedendo la possibilità di accertare in sede dibattimentale l'esistenza di eventuali profili di colpa. In realtà, alla luce delle risultanze investigative è pacificamente dimostrata e soprattutto dimostrabile in sede dibattimentale la possibilità di adottare soluzioni alternative, quali ad esempio chiamare un elisoccorso che avrebbe potuto atterrare direttamente sulla nave ovvero trattenere il malato a bordo. Conclusivamente, è mancata la valutazione sull'utilità del dibattimento quale sede di un completo accertamento dei fatti utili al giudizio. 3.3 La difesa dell'imputato ha presentato una memoria. 4. I ricorsi sono fondati nei termini indicati in appresso. La pronunzia in esame si fonda su due decisivi argomenti. 4.1 Il primo considera che il comandante della nave non è titolare di una posizione di garanzia che riguardi la salute dei passeggeri. Nessuna norma in tal senso si rinviene nel codice della navigazione. Inoltre, le condizioni generali di contratto fanno riferimento alla sicurezza del convoglio e delle persone trasportate non considerate come singoli ma nella loro generalità, quando enuncia il potere di disporre lo sbarco di un passeggero che si trovi in condizioni tali da non poter affrontare o proseguire il viaggio ovvero costituisca un pericolo per la sicurezza, la salute o l'incolumità della nave, dell'equipaggio o degli altri passeggeri. 4.2 Il secondo argomento attiene alla impossibilità per il comandante di sovrapporre le proprie competenze non specialistiche a quella del medico di bordo. Non vi è prova che il comandante medesimo sia stato informato delle condizioni del M. prima che sopraggiungesse la necessità del suo sbarco a terra. Allorché il sanitario presente a bordo ritenne necessario lo sbarco ciò fu fatto e l'autorizzazione venne data dal capitano della nave. Dalla deposizione di un passeggero emerge che dopo il terzo e più acuto episodio ischemico il medico di bordo, sentiti gli ufficiali di bordo, si decise di organizzare l'immediato trasporto del paziente presso l'ospedale della cittadina di cui si è detto. Il supplemento d'indagine richiesto, volto a conoscere se il comandante fosse stato informato o meno in precedenza dello stato di salute del passeggero appare processualmente inutile posto che, quando il medico di bordo richiese le cure di un presidio sanitario di terra, ciò fu fatto a garanzia del corretto e sicuro prosieguo della navigazione. Quanto al secondo profilo di colpa afferente allo sbarco in piccolo e non adeguato centro, l'accusa appare contraddittoria, posto che quella era l'unica alternativa concretamente disponibile nell'emergenza causata dalla imperita e negligente condotta diagnostica del medico di bordo. Per ciò che attiene alla possibilità di organizzare il trasbordo aereo del paziente in una località diversa e meglio attrezzata è provato che il punto in cui si trovava la nave al momento dell'insorgenza della patologia era fuori della competenza territoriale dell'Islanda e che la guardia costiera non opera in territorio groenlandese. Inoltre la scelta di sbarcare il passeggero fu fatta del medico di bordo che, in base alle sue specialistiche competenze, ritenne che il ricovero ospedaliere fosse la soluzione meglio adeguata per fronteggiare la situazione sanitaria. Non si vede in base a quali diverse competenze il comandante avrebbe potuto o dovuto disporre diversamente. Alla luce di tali valutazioni si ritiene superfluo l'accesso al dibattimento giacché esso non potrebbe consentire apporti diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati. Di qui la sentenza di non luogo a procedere ed il rinvio a giudizio del medico di bordo e di due medici responsabili della centrale operativa della compagnia di assicurazioni Mondial assistance. 5. Per apprezzare tale argomentazione occorre preliminarmente chiarire la portata dell'udienza preliminare e la regola di giudizio che la governa. Tale regola, come ripetutamente ritenuto da questa Corte, anche dopo le ripetute, note modifiche normative che hanno profondamente mutato la configurazione dell'istituto, è pur sempre di tipo processuale. Al giudice è richiesta una prognosi sulla utilità del vaglio dibattimentale sulla prospettiva, cioè, che la sede dibattimentale, con le sue articolate, dialettiche potenzialità euristiche, possa condurre all'acquisizione di elementi di prova concludenti nell'ottica accusatoria. Per conferire profondità adeguata a tale cruciale apprezzamento, il legislatore ha notevolmente ampliato il campo degli strumenti a disposizione del giudice, consentendogli di sollecitare o compiere approfondimenti investigativi o probatori articolo 421 bis e 422 c.p.p. . L'attribuzione di tale esteso potere officioso ha mutato il volto dell'udienza preliminare giacché, contrariamente a quanto era previsto nella originaria configurazione dell'istituto, non può più definirsi eccezionale il regime di acquisizione della prova. In conseguenza, lo spazio per una pronunzia di non luogo a procedere in una situazione d'incompiutezza o incertezza del quadro investigativo è drasticamente ridotto. 6. Posta tale premessa, occorre in primo luogo considerare che l'evocazione della giurisprudenza afferente all'applicazione dell'articolo 409 del Codice della navigazione è inconferente. Essa, infatti, afferma che il comandante della nave, in qualità di rappresentante dell'armatore, è titolare, ai sensi dell'articolo 409 cod. nav., di una posizione di garanzia che non è limitata alle sole operazioni strettamente connesse all'imbarco o allo sbarco sulla e dalla nave, ma che si estende anche alle operazioni connesse e complementari all'ingresso dei veicoli e delle persone sulla nave, posizione che pone a suo carico l'obbligo di provvedere alla eliminazione di ogni fonte di pericolo esistente nell'area interessata dalle operazioni di ingresso, limitatamente al periodo di tempo nel quale esse hanno luogo e nello spazio portuale a questo destinato. In applicazione di tali principi è stata affermata la responsabilità, per omicidio colposo, del comandante della nave che, ignorando le direttive della capitaneria di porto, non aveva adottato sistemi protettivi di transennamento e illuminazione della banchina, provocando la caduta in mare di un veicolo cui seguiva la morte di due passeggeri Sez. 4, 16/12/2003, Rv. 227877 . È di tutta evidenza che tale giurisprudenza si riferisce ad un contesto e ad un rischio tutt'affatto diverso da quello di cui si discute nella presente sede. 4. Occorre dunque meglio chiarire la portata dell'espressione posizione di garanzia , che viene spesso evocata in guise non appropriate. Il tema è stato ampiamente esaminato in una recente pronunzia delle Sezioni unite S. U. numero 38343 del 24/04/2014, Espenhahn cui è qui sufficiente fare un breve richiamo. Si è chiarito che garante è il soggetto chiamato alla gestione di uno specifico rischio incarnato da una determinata categoria di eventi ed è pertanto responsabile sotto il profilo eziologico nel caso in cui tenga condotte omissive che rechino violazione degli obblighi connessi al suo ruolo e determinino l'evento antigiuridico oggetto di protezione. Si è però pure esplicitato che le posizioni di garanzia, talvolta, non vivono isolate e si integrano per corrispondere adeguatamente a complesse esigenze di tutela. È dunque di preliminare decisivo rilievo individuare il rischio ed i soggetti deputati al suo governo. Ne discende che ai fini della soluzione del caso in esame occorre comprendere la natura del rischio nonché i diversi ruoli e le distinte responsabilità che l'ordinamento o una specifica fonte negoziale attribuiscono alle figure istituzionali del governo della navigazione. Orbene, a tale riguardo dalla disamina della disciplina del codice della navigazione è agevole cogliere che l'ordinamento individua un rischio afferente alla salute delle persone e ne attribuisce la gestione ad una definita figura istituzionale il medico di bordo direttore del servizio sanitario articolo 321 , coadiuvato dal medico aggiunto, cui viene attribuito pure un elevato rango nella gerarchia dell'equipaggio marittimo. Non può dunque dubitarsi che tale figura abbia assunto un ruolo di preminente rilievo nella vicenda in esame. Occorre tuttavia comprendere se il caso coinvolga pure la sfera di responsabilità del comandante. Al riguardo devono essere poste alcune preliminari enunciazioni di principio. Da un lato, come si è accennato, le posizioni di garanzia non sempre possono essere isolate vi sono situazioni, di solito maggiormente complesse, che coinvolgono varie figure, magari dotate di competenze diverse e che vedono, dunque, l'interazione tra tali figure. Tale integrazione di competenze può esser per così dire tipica, istituzionale, ovvero generata da peculiarità di casi specifici, da occorrenze particolari. Per concretizzare tali enunciazioni con riguardo al caso concreto occorre da un lato individuare il ruolo del comandante della nave e dall'altro intendere se le contingenze del caso abbiano sollecitato l'intervento di tale figura. Orbene l'ordinamento della navigazione marittima delineato dal Codice della navigazione attribuisce icasticamente al comandante un ruolo di autorità egemone, oltre a varie funzioni di carattere giuridico ed amministrativo che in vario modo coinvolgono la vita delle persone nel corso della navigazione. Tale ruolo è espresso con forza, riassuntivamente, dall'articolo 186 che attribuisce a tale figura autorità nei confronti di tutte le persone presenti a bordo. La norma va coordinata con il successivo articolo 190 che obbliga tutti i componenti dell'equipaggio a cooperare alla salvezza della nave, delle persone e del carico, fino a quando il comandante non ordini l'abbandono dell'imbarcazione. È dunque chiaro che il comandante sovraintende a tutte le funzioni che attengano alla salvezza delle persone e delle cose. Naturalmente tale potere alto non può certo conculcare le sfere di competenza di figure, anche subordinate, che tuttavia abbiano competenze tecnico-scientifiche peculiari. Esso, però, potrà ben trovarsi ad interagire, in determinate contingenze, con le valutazioni e le iniziative di tali diverse figure professionali. Orbene tale decisivo aspetto della vicenda in esame, per come appare riassunta dalla sentenza in esame, rimane in ombra. È certo che il sanitario di bordo abbia visitato il paziente ripetutamente ed abbia infine reputato che fosse opportuna o necessaria la discesa a terra per ottimizzare le cure. Non è invece chiaro se il Comandante sia rimasto coinvolto dialetticamente con il personale sanitario in ordine agli aspetti che correttamente i ricorrenti chiamano logistici , afferenti all'organizzazione del trasferimento ed alla scelta della soluzione più appropriata. Ove tale informato, dialettico coinvolgimento fosse dimostrato verrebbe a concretarsi il già evocato ruolo di garanzia e vi sarebbe quindi spazio per la disamina di eventuali condotte colpose, rimproverabili dell'imputato. Tale importante passaggio fattuale e giuridico è stato erroneamente omesso dal Giudice dell'udienza preliminare che ha senza ragione opinato, come si è accennato, che si trattasse di questione irrilevante. Altrettanto erroneamente, per conseguenza, si è ritenuto che il vaglio dibattimentale fosse inutile. La pronunzia va conseguentemente annullata con rinvio. Il GUP vorrà propiziare il superamento della situazione di vuoto e di incertezza in ordine alla circostanze fattuali che precedettero ed accompagnarono il trasferimento del paziente valutando l'utilità degli articolati, dialettici strumenti probatori propri dalla sede dibattimentale, ovvero dando corso all'integrazione probatoria ora prevista nell'udienza preliminare. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.