Alla COVIP è stato attribuito il compito di vigilare sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio delle Casse professionali di previdenza d.l. numero 98 del 06.07.2001 .
La direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.2.2011 fornisce indicazioni su - l’individuazione e l’utilizzo sistematico e trasparente di un’analisi del rischio e, ove possibile, di adeguati indicatori del livello di rischio nella valutazione delle opportunità di investimento e delle operazioni di disinvestimento in relazione alle passività e al patrimonio, per una gestione sempre più integrata e coerente tra le poste dell’attivo e del passivo, tenendo presente l’orizzonte temporale di riferimento - il confronto del rendimento del rischio del patrimonio con gli analoghi parametri dei titoli di Stato, come prima verifica dell’efficacia della gestione patrimoniale - il confronto tra differenti soluzioni gestionali degli immobili posseduti con l’obiettivo del massimo efficientamento della gestione del patrimonio immobiliare - la massima trasparenza e pubblicità sui criteri di selezione degli investimenti e dei soggetti coinvolti nelle relative operazioni e sui relativi risultati gestionali - l’adozione di misure volte a minimizzare e gestire le diverse tipologie di rischio – quali, ad esempio, di liquidità, di mercato, legale e di mala gestio – e a garantire il corretto svolgimento del mandato gestorio prevedendo ed eliminando i potenziali conflitti di interesse. Cosa chiede la COVIP? Con la circolare del 20 marzo 2017, prot. numero 1127, leggibile nell’allegato, la COVIP chiede alle Casse di previdenza 1 informazioni concernenti principalmente la politica di investimento e i relativi criteri di attuazione, il processo di impiego delle risorse disponibili e il sistema di controllo della gestione finanziaria 2 dati afferenti alla composizione delle attività detenute e alla relativa redditività. Già con lettera 25.1.2017 la COVIP ebbe a chiedere alle Casse di previdenza dei professionisti la predisposizione di una relazione concernente i diversi profili contemplati dal decreto 05.06.2012 unitamente alla trasmissione dei documenti, inerenti a tali profili, reputati di particolare interesse ad esempio, atti interni concernenti la governance degli investimenti, analisi di tipo asset liability management, report predisposti dai diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo della gestione finanziaria. Le Casse hanno trasmesso la relazione entro il termine del 28 febbraio scorso. Naturalmente detta relazione non è stata resa pubblica agli iscritti e questo è un profilo sul quale torneremo. La segnalazione dati anno 2016 prevede che la rilevazione venga effettuata attraverso la compilazione di schemi sostanzialmente analoghi a quelli utilizzati per il 2015, salvo alcune modifiche volte principalmente - ad affinare la richiesta di dati, tenendo anche conto di talune questioni / problematiche emerse in occasione della precedente rilevazione - ad acquisire dati su circoscritti nuovi profili, tenendo anche conto di alcune esigenze informative nel frattempo intervenute in particolar modo con riguardo agli investimenti nel “Sistema Paese”. Più specificatamente, le modifiche apportate sono le seguenti - le tavole 2 e 3 sono state riorganizzate in modo da aver le informazioni patrimoniali distintamente, in una, a valori contabili e, nell’altra, a valori di mercato - nella tavola 4 sui titoli in debito, in luogo della prevista generale distinzione dei titoli corporate tra emittenti finanziari e non, nell’ambito della rilevazione della ripartizione degli stessi per area geografica, duration, valuta e rating, è stata introdotta una più analitica ripartizione di tali strumenti finanziari per settore merceologico - nella tavola 6 sui titoli di capitale, la ripartizione per settore merceologico è stata resa più analitica richiedendo anche la differenziazione tra componente “Italia” e componente “altri Paesi” - nella tavola 9 sugli OICR, è stata introdotta una tabella di composizione per macro asset class degli OICVM e dei FIA immobiliari, al fine di avere l’evidenza degli attivi in essi complessivamente presenti - le tavole 10 e 11 inerenti all’approfondimento sulle componenti degli OICVM investite in titoli di debito e di capitale sono state allineate alla nuova struttura delle tavole 4 e 6 - nella tavola 12 inerente ai FIA, è stata introdotta la rilevazione del total expense ratio – TER, inteso come incidenza sul NAV della voce “costi ricorrenti totali” presente nel rendiconto degli stessi - la tavola 13 è stata introdotta al fine di disporre – per simmetria con quanto sinora previsto per i soli OICVM – di approfondimento sui FIA immobiliari - la tavola 17, inerente agli acquisti e alle vendite, è stata riorganizzata rilevando le compravendite distintamente, non più tra attivo immobilizzato e circolante, ma tra “gestione diretta” e “gestione indiretta” - nelle tavole 18 e 19, inerenti alla reddittività rispettivamente della gestione immobiliare e di quella mobiliare, è stata modificata la modalità di approssimazione del rendimento a valori di mercato la modifica è finalizzata a superare l’effetto distorsivo riscontrato nella precedente impostazione della tavola 18 in connessione all’apporto di cespiti ai fondi immobiliari ed è applicata anche alla tavola 19 per rispondere all’esigenza di avere la medesima impostazione in entrambe le tavole in questione. In particolare, si fa riferimento, oltre alle componenti positive/negativa di reddito realizzate, alle plus/minusvalenze maturate intese come differenziale tra valore di mercato di un attivo all’inizio dell’anno – ovvero alla successiva data di entrata in portafoglio – e quello alla fine dell’anno tali differenziali rappresentano la componente di apprezzamento/deprezzamento intervenuta nel periodo considerato . Nel calcolo di rendimento in questione non si farà pertanto più riferimento al “delta” – tra l’anno riguardato e il precedente – di plus / minusvalenze maturate peraltro intese, nella precedente impostazione come differenziale tra valore di mercato e valore contabile netto alla fine dell’anno , proprio perché all’origine dell’effetto distorsivo riscontrato in connessione alle suddette operazioni di apporto. Tenuto poi conto che le tavole in questione prendono a riferimento l’ultimo quinquennio nel caso di specie, 2012 – 2016 , si chiede l’applicazione dei suddetti nuovi criteri non solo all’anno di riferimento ossia 2016 , ma anche agli altri anni considerati – quanto meno al 2015 – aggiornando così i dati già segnalati in passato . A fini di chiarezza si richiede altresì di evidenziare – nella comunicazione con cui saranno trasmessi gli schemi di segnalazione compilati – gli anni per i quali ciò non sia stato eventualmente possibile, rappresentandone sinteticamente le ragioni. Tutti i dati dovranno essere trasmessi alla COVIP entro il termine del 5 maggio p.v. unitamente alle informazioni concernenti il risultato della gestione finanziaria per l’anno 2016 con anche l’evidenza dei fattori positivi o negativa che hanno contribuito a determinarlo, nonché delle iniziative assunte con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente . Infine, dovranno essere trasmessi – laddove non ancora disponibili al momento in cui è stato effettuato l’invio della relazione richiesta con la circolare del 25 gennaio – i diversi elaborati da allegare alla stessa nella loro versione riferibile all’anno 2016 in particolare, analisi di Asset Liability Management e reportistica impiegata ai fini del controllo della gestione finanziaria . Controllo più restringente. Con la circolare qui in commento a me pare che il controllo della COVIP si sia fatto più restringente. La COVIP riferisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze le risultanze delle attività di controllo esercitate sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti previdenziali. È però necessario che una volta acquisita la relazione COVIP i Ministeri Vigilanti la rendano pubblica nell’esclusivo interesse degli iscritti, obbligati per legge e questo per assicurare quella trasparenza troppo spessa dichiarata a parole ma non nei fatti concreti. Il tema è che non essendo la COVIP il vigilante diretto non può imporre metodologie di redazione, segnalazioni di vigilanza, come fa con i Fondi Pensione. Sicuramente ha migliorato la raccolta dati, ma fatica a dipanare quello che rimane discrezionale e poi comunque manda i suoi rilievi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si limita a trasferirli ai vari Enti senza poi capacità/volontà di imporre interventi. Ed infatti, come diceva la stessa COVIP alla Bicamerale di Controllo degli Enti previdenziali il 12 febbraio 2015 in un’ottica di maggior efficienza del sistema di vigilanza in ambito previdenziale, l’articolo 14 del Decreto legge 98/2011, convertito con modificazione dalla Legge 111/2011, ha affidato alla COVIP il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali di base privatizzati e privati di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996. Le prerogative attribuite alla COVIP – inserite in un articolato sistema di vigilanza su tali enti – risultano circoscritte rispetto a quelle di cui la stessa dispone nell’attività di vigilanza sui fondi pensione. In particolare, non è contemplata la possibilità né di adottare iniziative di carattere regolatorio, al fine di integrare la disciplina normativa e secondaria, né di adottare provvedimenti nei confronti degli enti, volti a favorire la sana e prudente gestione e a censurare eventuali comportamenti ritenuti non conformi. La COVIP è infatti tenuta a riferire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli esiti dei controlli posti in essere secondo le modalità contemplate dal Decreto ministeriale del 5 giugno 2012. Detto decreto prevede, in particolare, la predisposizione da parte della COVIP di una relazione – da trasmettere annualmente ai predetti Ministeri – nella quale, per ciascuna cassa professionale, devono essere fornite informazioni sulla complessiva articolazione delle attività detenute, sia di natura mobiliare che immobiliare, sulla relativa redditività, sulla politica di investimento, sul sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sul processo di impiego delle risorse. Rilevazione dati. Ai fini della predisposizione di tale relazione, la COVIP ha definito gli schemi di rilevazione dei dati – secondo modalità omogenee – sulla composizione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti, sia a valori contabili che a valori di mercato, nonché sulla redditività, anche sulla base dell’esperienza maturata sotto il profilo delle segnalazioni di vigilanza dei fondi pensione. Le ulteriori informazioni, concernenti la politica di investimento, il sistema di gestione e controllo dei rischi e il processo di impiego delle risorse, sono state opportunamente dettagliate prendendo a riferimento quegli stessi profili trattati, relativamente ai fondi pensione, nelle citate “Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento” adottate dalla COVIP il 16 marzo 2012. Nella bozza di testo unificato in materia di enti previdenziali privati della Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti Previdenziali che ho commentato negativamente salvo che per la parte della vigilanza che farebbe un notevole passo in avanti perché affida la vigilanza alla COVIP secondo gli articoli 10 e 11 che ripropongo Titolo III – Vigilanza e controlli sugli enti articolo 10 Vigilanza della COVIP 1. La vigilanza sugli enti è esercitata dalla COVIP, al fine di valutare la sussistenza di eventuali irregolarità gestionali consistenti in violazioni dello statuto, dei regolamenti o di legge, e di prevenire il prodursi di situazioni di insolvibilità tali da compromettere la solidità economico-finanziaria dell’ente. 2. La COVIP esamina le segnalazioni periodiche, su base trimestrale o annuale, i bilanci, nonché ogni altro dato e documento che gli enti, su sua richiesta, sono tenuti a trasmettere, con particolare riguardo al profilo dei costi, dei rendimenti e dei rischi assunti negli investimenti e nella gestione delle risorse finanziare le comunicazioni in materia avvengono su base esclusivamente telematica, sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, numero 179 Codice dell’amministrazione digitale. 3. Il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti informano senza indugio la COVIP degli atti o dei fatti conosciuti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità di gestione che determinano una violazione dello statuto, dei regolamenti o di legge, nonché una violazioni delle prescrizioni contenute nel decreto di cui all’articolo 6, comma 2, ovvero che possano comunque pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario ai soggetti di cui al primo periodo e ai componenti della COVIP si applicano le disposizioni in tema di responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, ai sensi dell’articolo 2407 del codice civile. 4. La COVIP valuta anche segnalazioni ed esposti del medesimo tenore inviate dagli iscritti alle gestioni previdenziali. articolo 11 Poteri di intervento della COVIP 1. La COVIP può a convocare gli organi direttivi, il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti b effettuare ispezioni presso gli enti, sulla base delle risultanze dell’analisi cartolare, su richiesta dei Ministeri competenti o di propria iniziativa in relazione a specifiche problematiche emerse che necessitano di iniziative urgenti, richiedendo in tal caso l'esibizione di documenti e degli atti ritenuti necessari c inviare lettere contenenti disposizioni di vigilanza, nelle quali si rappresentano analiticamente agli organi degli enti le anomalie riscontrate e si indicano le linee sulle quali gli organi stessi devono intervenire per sanare le problematiche individuate, fissando un termine entro il quale devono essere adottate le relative iniziative 2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1, lettera c , ovvero di accertate violazioni dello statuto, dei regolamenti, di norme di legge o delle prescrizioni contenute nei decreti di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 del presente Testo Unico, che, per la loro natura, non siano sanabili, nonché di problemi concernenti la solidità economico-finanziaria dell’ente, la COVIP informa immediatamente, per via telematica, le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell’economia e delle finanze, per i provvedimenti di loro competenza, ai sensi dei precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente Testo Unico. 3. La COVIP invia entro il 31 luglio, ai citati Ministeri e alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all’articolo 56, comma 2, lettera a della legge 9 marzo 1989, numero 88, una relazione sull’andamento gestionale di ciascun ente, con particolare riferimento alla solidità economico-finanziaria.
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