Il principio di specificità dei motivi di impugnazione – richiesta dagli articolo 342 e 434 c.p.c. per la individuazione dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata – impone all’appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, cosi da incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Nullità della donazione, onere probatorio e specificità dei motivi di appello. Con la pronuncia numero 20496, depositata il 13 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in una complessa vicenda in tema di donazione, afferma interessanti principi in tema di onere probatorio e specificità dei motivi di appello. La vicenda sottesa alla fattispecie in esame riguarda – per quanto qui interessa – la domanda di alcuni parenti di un soggetto i quali impugnavano la scrittura privata con cui il congiunto, di nazionalità italiana, aveva disposto in favore di altro soggetto di una cospicua somma di denaro depositata presso il proprio conto corrente aperto presso un istituto di credito svizzero, atto di disposizione che avveniva mentre il disponente era ricoverato in una clinica austriaca. Tanto in primo grado quanto in appello i giudici di merito rigettavano la domanda, ritenendo valido l’atto di disposizione impugnato, il quale non difetterebbe della forma prevista per il contratto di donazione e sarebbe parimenti autentico, rigettando sul punto la richiesta di CTU grafologica promossa dagli attori. CTU grafologica e discrezionalità del giudice di merito. Interposto ricorso per Cassazione viene censurata la decisione dei giudici di merito in primo luogo per aver respinto la richiesta di CTU grafologica sulla sottoscrizione apposta all’atto di disposizione delle somme depositate sul conto corrente. Al riguardo la sentenza in commento rigetta il gravame affermando che la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell’autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l’espletamento di altri mezzi istruttori Cass. 28 aprile 2005, numero 8881 . In effetti la Corte, già in altre pronunce, ha affermato che in tema di verifica dell’autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige che il giudice fornisca un’adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente e valuti l’autenticità della sottoscrizione dell’atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame. Specificità dei motivi di appello e rilevabilità d’ufficio della inammissibilità. Altro motivo di gravame riguarda l’assunto difetto di forma che l’atto dispositivo, quale donazione, avrebbe. Anche tale motivo di ricorso viene rigettato dalla Corte, la quale si sofferma in primo luogo sulla individuazione della legge applicabile in base alla norme di diritto internazionale privato, ricordando che l’articolo 56, comma 3, l. numero 218/1995 afferma la validità della donazione, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge dello Stato nella quale l’atto è compiuto, aggiungendo che la validità dovrebbe affermarsi sia facendo riferimento alla legge austriaca, applicabile se si considera la legge in cui l’atto è stato materialmente posto in essere, sia facendo riferimento alla legge svizzera, applicabile considerando il luogo in cui si sono prodotti gli effetti dell’atto dispositivo. Ciò premesso, la Corte ritiene comunque inammissibile il relativo motivo di ricorso affermando che il principio di specificità dei motivi di impugnazione – richiesta dagli articolo 342 e 434 c.p.c. per la individuazione dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata – impone all’appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, cosi da incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che l’inammissibilità dell’appello, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, conduce alla declaratoria d’ufficio del giudicato interno formatosi sulla pronuncia di primo grado con conseguente rigetto del motivo di ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 gennaio – 13 ottobre 2015, numero 20496 Presidente Mazzacane – Relatore Abete Svolgimento del processo Con atto notificato in data 9.2.1998 O.C. , C.A. ed Ca.Anumero citavano a comparire innanzi al tribunale di Como C.A.F. . Chiedevano che fosse acclarata la contraffazione della sottoscrizione che a nome del defunto O.A. figurava apposta in calce alla scrittura privata che all'uopo producevano quale documento numero 2 e dunque che si desse atto della mancanza della volontà del presunto sottoscrittore e quindi che la scrittura fosse dichiarata nulla per difetto del requisito di cui all'articolo 1325, numero 1 , c.c. e/o per contrarietà a norma imperativa ex articolo 1418 c.c. e/o per mancanza dell’ animus donandi e della forma solenne tassativamente prevista dall'articolo 782 c.c. così atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, pag. 8 . Chiedevano conseguentemente che il convenuto fosse condannato a restituire titoli e danaro contante, per complessivi franchi svizzeri 1.917.147,25, trasferiti sul suo conto aperto presso l’ U.B.S. oltre agli interessi legali dal di del trasferimento al saldo ovvero, in mancanza, a restituire la somma di lire 2.321.664.319 pari ad Euro 1.199.039,55 o quella diversa risultante al cambio ufficiale al momento del saldo oltre agli interessi legali dal di del trasferimento al saldo. Chiedevano inoltre che le medesime somme fossero ad essi attribuite conformemente alle quote ereditarie a ciascuno spettanti e che il convenuto fosse condannato al risarcimento del danno in misura pari a lire 200.000.000 corrispondenti ad Euro 103.291,38 ovvero nella diversa misura determinata in via equitativa. Chiedevano in via subordinata che la scrittura privata prodotta quale documento numero 2 fosse annullata ai sensi dell'articolo 428 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 775 c.c. per incapacità di intendere e di volere del fu O.A. . Chiedevano in via ulteriormente subordinata che la scrittura privata fosse annullata ex articolo 1439 c.c. per comportamento doloso del convenuto. Costituitosi, C.A.F. instava per il rigetto delle avverse domande ed in via riconvenzionale, subordinatamente all'accoglimento delle istanze ex adverso spiegate, chiedeva la condanna dell'attrice O.C. alla restituzione della somma percepita a seguito della vendita di numero 100.000 azioni, di proprietà di O.A. , del Banco Lariano. Autorizzata la chiamata in causa di E.M.K.J. , compagna del defunto O.A. , cui, giusta la volontà di costui, il convenuto aveva rimesso circa la metà degli importi depositati presso l’ U.B.S. , la terza chiamata non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Respinta l'istanza di sequestro conservativo formulata dagli attori, all'esito dell'istruzione probatoria - nel cui corso si verificava il decesso di E.M.K.J. , di O.C. e di C.A.F. — con sentenza numero 1126/2004 il tribunale adito respingeva ogni domanda e condannava gli attori a rimborsare ai convenuti le spese di lite. Interponevano appello C.A. ed Ca.Anumero . Resistevano B.M.A. , C.R. e C.C. , rispettivamente coniuge e figli di C.A.F. . Con sentenza numero 3082 dei 7.10/20.11.2008 la corte d'appello di Milano rigettava il gravame e condannava in solido gli appellanti a rimborsare alle controparti le spese del grado. Puntualizzava la corte distrettuale che O.A. , che da molti anni viveva all'estero e che conviveva con la terza chiamata, non aveva eredi diretti o legittimari , ma solo possibili eredi legittimi nelle persone della sorella C. e dei nipoti, A. , Anumero ed A. , figli dell'altra sorella premorta così sentenza d'appello, pag. 11 che il medesimo O.A. , ormai prossimo alla fine - sarebbe deceduto l' OMISSIS - in data 26.7.1993 aveva redatto il suo testamento olografo — con cui aveva disposto del suo patrimonio immobiliare - ed aveva sottoscritto un ordine rivolto alla U.B.S. di XXXXXXX di trasferimento di danaro e titoli dalla relazione numero 636672 ad egli intestata ad altra intestata al nipote Aldo che ciò che in prims era stato contestato dagli attori in 1^ grado era che il C. , approfittando dello stato di grave malattia e di incapacità dell'O. , gli avesse fraudolentemente fatto sottoscrivere, guidandogli la mano, lo scritto indirizzato all'”U.B.S. così sentenza d'appello, pag. 12 . Indi esplicitava che nulla era emerso in merito ad alcuno dei fraudolenti comportamenti dagli attori riferiti al C. , sicché, anche in ipotesi guidata, la firma sarebbe pur sempre stata liberamente apposta da persona capace di intendere e di volere così sentenza d'appello, pag. 13 che da tanto scaturiva l'inutilità dell'invocata consulenza tecnica calligrafica, che, siccome esattamente ritenuto dal primo giudice, avrebbe avuto mera funzione esplorativa e suppletiva dell'onere della prova incombente su parte attrice e che parte attrice non aveva assolto che la contestata deposizione resa dal teste H. appare espressione di una misurata, oculata e come tale attendibile versione dei fatti così sentenza d'appello, pag. 13 . Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso C.A. ed Anumero ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. B.M.A. , C.R. e C.C. hanno depositato controricorso hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. C.A. ed Anumero hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Con ordinanza dei 13.4/19.5.2015 questa Corte, ai sensi dell'articolo 384, 3 co., c.p.c., ha assegnato alle parti ed al pubblico ministero termine di trenta giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza ai fini del deposito di osservazioni scritte in ordine alle quaestiones - rilevate ex officio - nella parte motiva dell'ordinanza anzidetta meglio esplicitate. I ricorrenti hanno atteso in data 25.6.2015 al deposito delle proprie osservazioni. Parimenti i controricorrenti hanno depositato il 19.6.2015 le loro osservazioni. Con nota datata 25.5.2015 il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Pier Felice Pratis, che ha ribadito le conclusioni rassegnate all'udienza del 22.1.2015 e, dunque, ha insistito per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. in relazione agli articoli 61 c.p.c. e 116 c.p.c. violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'articolo 360, comma I, numero 3, c.p.c. in relazione all'articolo 115 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5 c.p.c., riguardante la richiesta di c.t.u. avanzata dal ricorrente nella fase di merito nonché riguardante l'incapacità del signor O. sostenuta da parte dei ricorrenti così ricorso, pag. 4 . Adducono che hanno sempre evidenziato come, a fronte dei legittimi dubbi nutriti sulla autenticità della firma apposta sul documento in contestazione, la valutazione della genuinità della stessa firma potesse essere compiuta esclusivamente con l'ausilio di quelle specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche che solamente la C.T.U. avrebbe potuto realizzare così i ricorso, pag. 6 che, al contempo, avevano anche puntualmente indicato la decisività dell'accertamento tecnico e la sua incidenza sulla valutazione complessiva della fattispecie sub iudice così ricorso, pag. 7 che, in ogni caso, avevano autorevolmente certificato attraverso la produzione della perizia calligrafica di parte una differenza evidente tra la scrittura del testamento olografo e la firma in calce alla lettera indirizzata alla U.B.S. di Chiasso” così ricorso, pag. 6 che, pertanto, avevano assolto l'onere della prova su di essi incombente attraverso la produzione della perizia di parte che, d'altro canto, la corte di merito aveva ritenuto di prescindere dalla parte più significativa della consulenza tecnica di parte, rappresentata dall'accertamento peritale della coercizione con cui la firma fu guidata e quindi della non spontaneità della stessa così ricorso, pag. 9 che, inoltre, proprio perché il signor O. non ha voluto disporre per testamento dei suoi investimenti, ciò sta a dimostrare la sua volontà di dividere tali beni in maniera uguale tra tutti i suoi nipoti senza penalizzare nessuno dei propri cari così ricorso, pag. 10 che, quanto alla validità della firma guidata , doveva reputarsi operante per analogia nel caso di specie il principio, dettato in materia di testamento olografo, della necessità dell'autografia. Il motivo è destituito di fondamento. Si premette che il motivo in disamina si specifica e si qualifica integralmente ed esclusivamente in relazione alla previsione del numero 5 del 1 co. dell'articolo 360 c.p.c Ai fini invero della testé compiuta qualificazione occorre tener conto, da un lato, che C.A. ed Anumero censurano sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso i Giudici aditi, nel negare l'ammissione della perizia calligrafica, hanno fatto venir meno l'unico mezzo istruttorio in grado di accertare la non genuinità della firma apposta sulla scrittura privata, un elemento, pertanto, non altrimenti ricavabile, tanto meno attraverso testimonianze parziali ed inattendibili, come quelle acquisite nel corso dei precedenti giudizi di merito così ricorso, pag. 8 si sono pertanto evidenziate inequivocabilmente le lacune argomentative e la mancanza di coerenza logica del processo su cui si fonda la decisione del Giudice del gravame cosi ricorso, pag. 9 dall'altro, che è il vizio di motivazione denunciatale come motivo di ricorso ex articolo 360, 1 co., numero 5 , c.p.c. che concerne propriamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia cfr. Cass. sez. unumero 25.11.2008, numero 28054 . Su tale scorta si rileva che questa Corte non solo spiega che, in tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente e valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame cfr. Cass. 28.4.2005, numero 8881 cfr. altresì Cass. 1.3.2002, numero 3009 . Ma debitamente soggiunge che la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori cfr. Cass. 28.4.2005, numero 8881 cfr. altresì Cass. 29.1.2003, numero 1282 . Le prospettazioni di parte ricorrente circa l'imprescindibilità e la decisività della consulenza tecnica grafologica, dapprima testualmente riferite, non possono perciò ricevere seguito. Più esattamente, alla luce degli enunciati insegnamenti, la valutazione, dalla corte di Milano compiuta, della circostanza per cui la mano di O.A. sarebbe stata guidata - allorché ebbe a sottoscrivere l'ordine rivolto alla U.B.S. di XXXXXXX di trasferimento di danaro e titoli dalla relazione numero 636672 ad egli intestata - deve reputarsi ineccepibile. E ciò tanto più che la medesima corte ha precisato che tra le motivazioni di rigetto dell'istanza di promozione d'accusa presentata il 10 settembre 1997 da Ca.Anumero , O.C. ed C.A. avverso il già emesso dal Procuratore Pubblico decreto di non luogo a procedere dell'1 settembre 1997 vi sia anche quella secondo cui dalla perizia - numero d.r. che è poi la stessa prodotta nella presente causa - risulta che la firma, seppur guidata, è da attribuirsi al de cuius” così sentenza d'appello, pag. 13 . E parimenti ineccepibile, contrariamente a quanto prospettano i ricorrenti, è l'ulteriore rilievo della corte distrettuale. Ossia il rilievo per cui, se è vero che O.A. ebbe a disporre mortis causa merce il testamento olografo all'uopo redatto esclusivamente del suo patrimonio immobiliare, ripartendolo in misura sostanzialmente paritetica tra i nipoti ex sorore , tale circostanza, nondimeno, vale a dar ragione della sua volontà, evidentemente cosciente e incondizionata, di disporre diversamente dei suoi investimenti. In questo quadro, inoltre, a nulla rileva che non siano stati valorizzati gli esiti della consulenza tecnica di parte a firma della professoressa B. . Questo Giudice del diritto esplicita difatti che è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge cfr. Cass. 9.8.2007, numero 17477 Cass. 7.6.2005, numero 11789 . Si rappresenta, per altro verso, che se l'autografia del testo del documento - oltre che della data e della sottoscrizione - è requisito di validità del testamento olografo cfr. Cass. 10.7.1991, numero 7636 , di certo non lo è per la scrittura privata tout court , il cui testo ben può essere di mano di un terzo eterogrqfo ovvero redatto meccanicamente. Alla stregua della testé operata puntualizzazione assumere - siccome assumono i ricorrenti - che l'incapacità di intendere e di volere di O.A. era desumibile chiaramente dal fatto che, mentre il 26 luglio ha redatto di proprio pugno il testamento olografo con il quale devolve agli altri nipoti gli immobili di sua proprietà, invece lo stesso giorno, ovvero tre giorni dopo , non sarebbe stato in grado di scrivere l'ordine diretto alla U.B.S. di XXXXXXX tant'è che questo risulta essere stato scritto a macchina e non certamente dal signor O. così ricorso, pag. 12 , costituisce illazione che non si uniforma ai parametri ex articolo 2729, 1 co., c.c. della prova indiziaria, seppure ancorata - siffatta illazione - all'ulteriore circostanza che al fatto surriferito i ricorrenti hanno inteso coniugare, ovvero alla prospettazione secondo cui i Giudicanti nessuna valenza hanno attribuito alla cartella clinica dell'Ospedale di XXXXX, ove il signor O.A. viene definito in data 8 agosto 1993 in condizione di disorientamento spazio temporale - stato conjusionalé” cosi ricorso, pagg. 12-13 . Difettano propriamente i caratteri della gravità e della precisione. Ovvero l'un fatto non depone in modo pregnante per la dedotta incapacità in dipendenza, appunto, della irrilevanza del requisito dell'autografia in rapporto al testo dell'ordine rivolto alla U.B.S. di Chiasso. Ovvero l'altra circostanza non riveste puntuale valenza in dipendenza della possibilità che all'atto della sottoscrizione dell'ordine O.A. versasse in condizioni di lucido intervallo. Non consta, del resto, che i ricorrenti abbiano dubitato, nonostante le risultanze della cartella clinica dell'Ospedale di XXXXX, della piena coscienza e volontà dello zio, allorché ebbe a redigere e sottoscrivere più o meno coevamente il suo testamento olografo. Si giustifica dapprima la disamina del terzo motivo del ricorso, giacché al primo significativamente connesso. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla richiesta di ammissione del teste P. così ricorso, pag. 26 . Adducono che a seguito dell'escussione del teste H.D. era stata reiteratamente sollecitata l'escussione, quale teste di riferimento, della signora P. , addetta all'ufficio controllo firme della U.B.S. , cui, alla stregua delle dichiarazioni rese dallo stesso H.D. , l'ordine di trasferimento di danaro e titoli era stato trasmesso per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione che vi figurava in calce che tale testimonianza risultava essere estremamente necessaria onde verificare l'attendibilità e la veridicità di quanto sostenuto dal Sig. H. , teste di parte convenuta, che non poteva non avere un interesse personale ad avallare quanto sostenuto dal Sig. C.A. , onde evitare eventuali dirette responsabilità così ricorso, pagg. 26 - 27 che al riguardo la corte di merito nulla ha statuito né ha fornito alcuna motivazione, allorquando ha negato seguito alla richiesta escussione del teste di riferimento. Il motivo del pari è immeritevole di seguito. Le ragioni che supportano il rigetto del primo motivo, valgono pur ai fini della reiezione del terzo. Si è anticipato che la corte territoriale ha adeguatamente suffragato il riscontro dell'autenticità della sottoscrizione a nome di O.A. in calce all'ordine di trasferimento di danaro e titoli de quo agi tur mercé il richiamo alle motivazioni di rigetto dell'istanza di promozione d'accusa presentata il 10 settembre 1997 da Ca.Anumero , O.C. ed C.A. avverso il già emesso dal Procuratore Pubblico decreto di non luogo a procedere dell'1 settembre 1997 nell'ambito del procedimento penale dipendente da loro denuncia 26 giugno 1997 contro Ca.Al. per titolo di truffa e falsità in documenti così sentenza d'appello, pag. 13 . Ebbene, pur a prescindere dal rilievo per cui H.D. ha testualmente dichiarato quando ho ricevuto il documento io ho riconosciuto la firma, e non ho avuto nessun dubbio sull'autenticità , si osserva che l'integrazione ex officio della prova testimoniale è facoltà discrezionale che il giudice può esercitare quando ritenga che, con certezza, dalla assunzione di altre persone, non indicate dalle parti nelle loro liste, ma sicuramente a conoscenza dei fatti, possa trarre elementi per la formazione del proprio convincimento perciò la chiamata dei testimoni, nel caso che ad essi altri testi si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, costituisce esercizio di una facoltà discrezionale, che presuppone un apprezzamento di merito delle prove già acquisite ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità cfr. Cass. 23.6.1980, numero 3946 cfr. anche Cass. sez. unumero 13.1.1997, numero 682 . Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'articolo 360, comma I, numero 3, c.p.c. in relazione agli articoli 11 e/o 24 delle disposizioni sulla legge in generale c.c. violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'articolo 360, comma I, numero 3, c.p.c. in relazione agli articoli 769, 782 e 783 c.c violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'articolo 360, comma I, numero 3, c.p.c. in relazione agli articoli 56 e/o 57 della legge 31 maggio 1995, numero 281 omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante la collocazione giuridica e la disciplina da applicare nel caso di specie così ricorso, pagg. 15 -16 . Adducono che sull'applicabilità della legge nazionale italiana alla fattispecie in esame non possono esserci dubbi, posto che l'articolo 24 delle disposizioni sulla legge in generale c.c., in vigore alla data in cui è stata eseguita la donazione per cui è causa e quindi unica normativa applicabile in forza del principio generale di efficacia della legge nel tempo , recitava le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante così ricorso, pag. 18 che, pertanto, in considerazione del fatto che il signor O. era cittadino italiano, che i fatti si sono costituiti ed esauriti sotto l'imperio del citato articolo 24 , va da sé che la donazione avrebbe comunque dovuto assumere la forma dell'atto pubblico a pena di nullità così ricorso, pag. 18 che dunque la donazione, sotto forma di semplice comunicazione, pervenuta alla banca U.B.S. di XXXXXXX non è valida così ricorso, pag. 18 che, in ogni caso, non si è tenuto conto che l’articolo 56 della legge numero 218/1995 prevede che le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante comma 1 , il quale può, solo però con espressa dichiarazione, sottoporre la donazione alla legge dello stato in cui egli risiede comma 2 così ricorso, pag. 19 che espressa dichiarazione nel caso di specie non risulta essere stata effettuata così ricorso, pag. 19 , sicché non sono applicabili né la legge austriaca né la legge svizzera che comunque la presunta donazione non può certo considerarsi compiuta in XXXXXXX come è invece dato per scontato sul presupposto che lì era ricoverato il signor O. e che da lì sarebbe partito l'ordine di eseguire le operazioni bancarie così ricorso, pag. 22 che, in realtà, nessun ordine può validamente considerarsi essere stato mai impartito da parte del de cuius all'istituto bancario, posto che per tale forma di disposizione era necessario un ordine scritto così ricorso, pag. 22 che di fatto nessuno è stato in grado di provare che il signor O. avesse raggiunto un accordo ufficiale per il compimento dell'operazione con il signor H.D. così ricorso, pag. 22 che, al contempo, non è possibile affermare con certezza dove la scrittura privata contestata sia stata scritta che la donazione in esame, a tutto concedere, si sarebbe perfezionata in XXXXXXXX così ricorso, pag. 24 , secondo il cui diritto civile per la donazione è necessaria la forma scritta, sicché si imponeva il riscontro della genuinità della sottoscrizione a mezzo della invocata c.t.u Il motivo non merita seguito. Si rileva previamente che il giudice di prime cure, con specifico riferimento alla domanda finalizzata a conseguire la declaratoria di nullità dell'ordine rivolto alla U.B.S. di XXXXXXX di trasferimento di danaro e titoli dalla relazione numero XXXXXX per carenza della forma prescritta dall'articolo 782 c.c., ebbe a reputare che, ai sensi dell'articolo 56 3 comma della legge numero 218 del 31-5-95 la donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto così sentenza di primo grado, pag. 13 che nella fattispecie, l'atto è stato compito in XXXXXXX dove era ricoverato l'O. , in quanto dall'XXXXXXX è partito l'ordine di eseguire le operazioni bancarie per cui è causa così sentenza di primo grado, pag. 13 che, anche qualora si volesse ritenere l'atto compiuto in XXXXXXXX, dove è pervenuto l'ordine di trasferire il contenuto del conto, si osserva che ai sensi dell'articolo 243 della legge federale di complemento del codice civile svizzero, la forma dell'atto pubblico non è richiesta per i beni mobili così sentenza di primo grado, pag. 14 . Si rileva al contempo che con nessuno dei cinque motivi addotti con l'atto d'appello C.A. ed Anumero hanno censurato specificamente le surriferite statuizioni del giudice di primo grado il primo motivo è intitolato illogica, contraddicono errata motivazione del primo giudice in ordine alla mancata ammissione della c.t.u. calligrafica il secondo motivo è intitolato errato iter logico - giuridico del primo giudice nella valutazione della testimonianza resa dal teste di parte convenuta sig. H. il terzo motivo è intitolato mancanza di motivazione in ordine alla negata audizione del teste di riferimento sig.ra P. il quarto motivo è intitolato gravosa e ingiustificata esclusiva condanna alle spese di giudizio della sig.ra C.A. e del sig. Ca.Anumero il quinto motivo è intitolato mancata pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in via subordinata . Si rileva ulteriormente che con l'atto d'appello C.A. ed Anumero , richiamate le argomentazioni e deduzioni, domande ed eccezioni, istanze ed opposizioni tutte formulate nei precedenti scritti difensivi, ed a verbale d'udienza, da aversi qui per ritrascritti anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 346 c.p.c. così atto d'appello, pag. 13 , ebbero a concludere nel medesimo atto di gravame perché la corte accogliesse le domande tutte formulate nel giudizio di primo grado così atto d'appello, pag. 14 e, dunque, pur la domanda volta a conseguire la declaratoria di nullità dell'ordine rivolto alla U.B.S. di XXXXXXX di trasferimento di danaro e titoli dalla relazione numero 636672, ordine di cui avevano prospettato tout court la carenza della forma prescritta dall’articolo 782 c.c Negli enunciati termini, tuttavia, è da escludere che con riferimento al denunciato - già in primo grado - vizio di forma dell'ordine rivolto all' U.B.S. , l'esperito atto di gravame si sia conformato alla prescrizione dell'articolo 342 c.p.c Questa Corte spiega, invero, che il principio della specificità dei motivi di impugnazione - richiesta dagli articolo 342 e 434 c.p.c. per la individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata - impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico cfr. Cass. 1.2.2007, numero 2217 cfr. Cass. sez. lav. 20.3.2013, numero 6978, secondo cui è inammissibile l'atto di appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado cfr. Cass., 28.5.2004, 10314, secondo cui, ai fini della specificità dei motivi dell'appello anche incidentale non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva dell'appello una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice . Il che evidentemente non è avvenuto nel caso di specie. Ne consegue inesorabilmente la inammissibilità dell'appello, inammissibilità rilevabile anche d'ufficio e pur in sede di legittimità, con conseguente declaratoria d'ufficio del giudicato interno formatosi sulla pronuncia di primo grado cfr. Cass. sez. lav. 21.1.2004, numero 967 Cass. 20.8.2013, numero 19222 . Si rimarca, da ultimo, che le osservazioni scritte al cui deposito i ricorrenti hanno atteso in data 25.6.2015, per nulla valgono a scalfire il postulato testé esplicitato. Segnatamente ai fini del riscontro dell'ottemperanza al principio della specificità dei motivi di gravame a nulla rilevano le seguenti argomentazioni di parte ricorrente. Ovvero il rilievo per cui avevano provveduto a richiedere, in grado d'appello, la riforma totale della sentenza emessa dal Tribunale di Como così osservazioni dei ricorrenti depositate in data 25.6.2015, pag. 6 . Ovvero il rilievo ulteriore per cui i motivi di appello andavano a colpire la sentenza nella parte in cui escludeva il presupposto stesso fondante le domande degli attori così osservazioni dei ricorrenti depositate in data 25.6.2015, pag. 7 , sicché, appurata la non genuinità della firma apposta al documento trasmesso alla U.B.S. di Chiasso onde attuare il trasferimento dei fondi dal Sig. O.A. al Sig. C.A. , sarebbe conseguentemente venuto a cadere il presupposto fattuale, prima ancora che giuridico, per valutare la validità formale e/o sostanziale della pretesa donazione così osservazioni dei ricorrenti depositate in data 25.6.2015, pag. 7 . Si rappresenta, per debita completezza, che non hanno precipua attinenza alla quaestio sollevata ex officio con l'ordinanza dei 13.4/19.5.2015 le ulteriori argomentazioni dai ricorrenti svolte con le osservazioni depositate il 25.6.2015. Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente grado di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.