Procedimenti camerali e il potere del giudice di rimessioni in termini

Il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio, perciò l’omissione, l’inesistenza o la tardività della notifica dei predetti atti non comporta la decadenza il giudice in questi casi può concedere alla parte ricorrente un nuovo termine ex articolo 291 c.p.c. contumacia del convenuto per provvedere alla notifica.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza numero 21669, depositata il 14 ottobre 2014. Il caso. La Corte d’appello nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra i coniugi, dichiarava improcedibile il reclamo poiché il marito non aveva eseguito la notificazione del ricorso entro il termine originariamente assegnatogli dal giudice era priva di rilevanza processuale la rimessione in termini per il rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza dal momento che l’inosservanza del primo termine, originariamente stabilito dal giudice, aveva determinato la decadenza dell’attività processuale nel caso di specie non poteva essere invocata la possibilità di rinnovare la notifica omessa ex articolo 350 c.p.c. trattazione , trattandosi, non di notifica nulla, ma inesistente ed infine, che il reclamo, in grado d’appello, doveva considerarsi improcedibile ogni volta che, benché proposto tempestivamente, non veniva seguito dalla notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza nel termine stabilito dal decreto stesso. Il soccombente marito ricorreva allora in Cassazione, lamentando la violazione ed errata applicazione degli articolo 156 rilevanza della nullità , 162 pronuncia sulla nullità , 164 nullità della notifica e 737 forma della domanda e del provvedimento c.p.c., per aver i Giudici territoriali applicato il principio per cui il ricorso deve considerarsi improcedibile qualora non sia eseguita tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza nel termine fissato dal giudice, essendo stato applicato tale principio con riferimento non a casi di tardività ma alle ipotesi di totale inattività della parte ricorrente. Il termine non è perentorio il giudice può concedere un nuovo termine. Nel decidere la questione, la Cassazione ricorda che «il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio» - di conseguenza - «l’omissione, l’inesistenza o tardività della notifica dei predetti atti ricorso e decreto non importa decadenza, può essere concesso dal giudice alla parte ricorrente un nuovo termine ex articolo 291 c.p.c. per provvedere alla notifica». Nel caso di specie il Collegio aveva dichiarato erroneamente l’improcedibilità sulla base della tardività della seconda notificazione eseguita dopo la rimessione in termini, negando un potere del giudice di rimessione in termini. La Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 23 settembre – 14 ottobre 2014, numero 21669 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Rilevato che la Corte d'Appello di L'Aquila, nel procedimento relativo alla modifica delle condizioni di divorzio intercorso tra A.L. e G.S., dichiarando improcedibile il reclamo, disponeva - che il L. non aveva eseguito la notificazione del ricorso entro il termine originariamente assegnatogli dal giudice - che la rimessione in termini per il rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza era privo di rilevanza processuale poiché il mancato rispetto del primo termine originariamente stabilito dal giudice aveva determinato la decadenza dall'attività processuale ad esso correlata, non essendovi stata proroga anteriore alla sua scadenza - che, nel caso di specie, non poteva essere invocata la possibilità rinnovare la notifica omessa ex art 350 cod. proc. civ. rectius articolo 291 cod. proc. civ. , trattandosi di un'ipotesi non di nullità ma di radicale inesistenza della notifica, essendo essa stata del tutto omessa dal reclamante entro il termine fissato dal giudice - che in grado d'appello, il reclamo doveva considerarsi improcedibile ogni volta che, pur essendo stato proposto tempestivamente, non veniva seguito dalla notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine stabilito all'interno medesimo decreto, non essendo riconosciuto al giudice il potere di assegnare all'appellante un nuovo termine a norma dell'articolo 291 cod. proc. civ., come statuito dalle sezioni unite della Suprema Corte Considerato che avverso tale decreto il L. ha presentato ricorso per Cassazione, denunciando - violazione ed errata applicazione degli articolo 154, 156 comma 3, 160 e 162 cod. proc. civ., ex articolo 360 numero 3. cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello considerato inesistente la prima notifica effettuata dal ricorrente, eseguita nei termini nei confronti della S. presso l'indirizzo del suo procuratore, senza specificazione del nome del difensore e della sua qualità - violazione ed errata applicazione degli articolo 156, 162, 164 e 737 cod. proc. civ., ex articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., per avere.la Corte d'Appello applicato al caso di specie il principio per cui il ricorso deve considerarsi improcedibile qualora non sia eseguita tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine fissato dal giudice, essendo stato tale principio affermato dalla Corte di Cassazione con riferimento non ai casi di tardività ma alle ipotesi di totale inattività della parte ricorrente, come rimedio censura alla violazione dei diritti di difesa e al contraddittorio Rilevato che i due motivi di ricorso, -in quanto logicamente connessi, meritano un analisi congiunta Rilevato in particolare, che - la Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sent. numero 5700 del 2014, pronunciata con riferimento al procedimento ex articolo 3 e 4 della 1. numero 89 del 2001, hanno affermato che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio. Conseguentemente l'omissione, inesistenza o tardività della notifica dei predetti atti ricorso e decreto non importa decadenza, può essere concesso dal giudice alla parte ricorrente un nuovo termine ex articolo 291 cod. proc. civ. per provvedere alla notifica - all'interno della summenzionata pronuncia le Sezioni Unite sviluppano una rassegna dei procedimenti da instaurarsi con ricorso, di natura camerale, procedimenti ex articolo 38 disp. att. cod. civ. opposizione a decreto di liquidazione onorari difensore etc. o a cognizione piena procedimenti assoggettati al rito del lavoro , concludendo, anche alla luce dall'interpretazione dell'articolo 6 CEDU data dalla Corte EDU, secondo la quale occorre privilegiare il rispetto del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto in situazioni processuali, come quelle riguardanti i procedimenti camerali, in cui non è previsto a carico della cancelleria un onere di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza che abbia come destinatario il soggetto onerato del rispetto del termine - peraltro è necessario sottolineare che la Corte Costituzionale, in ordine ai procedimenti d'appello assoggettati al rito del lavoro aventi un'identica fase d'instaurazione del procedimento , ha affermato la non perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto e la concessione di un nuovo termine anche dopo la scadenza del primo, salvo il rispetto del termine a comparire Corte Cost. 60/2010 235 del 2012 Cass. 23426 del 2013 8685 del 2012 - alla luce di tali nuovi principi possono essere superati gli orientamenti pregressi di questa sezione fissati nelle pronunce tra _ le altre, numero 11992 del 2010 e 17202 del 2013 di questa sezione - tale principio così come sopra ricostruito appare applicabile al caso in esame. Il L. aveva infatti chiesto e ottenuto la fissazione da parte del giudice di un nuovo termine per la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e che successivamente il Collegio aveva dichiarato invece l'improcedibilità sulla base della tardività della seconda notificazione eseguita dopo la rimessione in termini, negando un potere del giudice di rimessione in termini Ritenuto che, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e gli atti trasmessi alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione Ritenuto che il Collegio, letta anche la memoria di parte ricorrente aderisce integralmente alla relazione P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.