Le prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia erogate da Cassa Forense sono tassabili?

Com’è noto la Cassa di Previdenza Forense eroga ai propri iscritti delle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia tra cui sono comprese delle erogazioni destinate agli avvocati che hanno dei familiari non autosufficienti portatori di handicap.

In una fattispecie a me nota, Cassa forense ha accolto la domanda corrispondendo una somma pari a 5mila euro assoggettata però a ritenuta a titolo di acconto del 20%. In particolare, Cassa Forense, in linea con le conclusioni di un parere fiscale acquisito da terzi, ha qualificato le somme corrisposte all'istante quali «proventi conseguiti in sostituzione di redditi» ai sensi dell'articolo 6 d.P.R. numero 917/1986. L’interessato ha, con interpellanza, chiesto di sapere all’Agenzia delle Entrate quale sia il corretto trattamento tributario da riservare alle suddette somme. Trascrivo il parere dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, perché Cassa Forense possa rivedere la sua posizione e tutti gli interessati tenerne conto L'articolo 6, comma 2, d.P.R. numero 917 /1986 TUIR , dispone che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti». Tale norma di carattere generale comporta che la tassazione degli emolumenti sostitutivi, incluse le indennità anche conseguite in forma assicurativa, segue i medesimi criteri di tassazione previsti per i redditi sostituiti, sempre che questi ultimi siano inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dal citato articolo 6, comma 1, del TUIR, ovvero redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi diversi. cfr. ris. numero 50/E del 2001 e circ. numero 59/E del 2003 . In particolare, l'ambito applicativo della norma riguarda anche quelle situazioni particolari per le quali la perdita della retribuzione, per il periodo di inabilità lavorativa, viene compensata da un'indennità sostitutiva o integrativa erogata da un Ente previdenziale o assistenziale. In tale ultima ipotesi, l'indennità si configura fiscalmente come un reddito appartenente alla stessa categoria di quello sostituito o perduto. In particolare, la circolare numero 189/E del 1999, par. 6.2., in relazione alle indennità sostitutive erogate dall'INPS a favore degli imprenditori, ha chiarito che quando un'indennità va a sostituire un reddito o risarcire un danno consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito sostituito o perduto. Infatti, si tratta di una somma che sostituisce il reddito d'impresa, che a causa della maternità non è stato possibile conseguire». Ai fini della soluzione del quesito posto dall'interpellante circa la riconducibilità nell'ambito applicativo dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, delle somme erogate a favore di quest'ultima dalla Cassa di Previdenza Forense, occorre desumere la natura delle prestazioni assistenziali di cui trattasi dalle norme del Regolamento dell'ente previdenziale stesso. Prestazioni a sostegno della famiglia. L'articolo 1 del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza della Cassa Forense individua la tipologia delle prestazioni rese dell'ente stesso, fra le quali ci sono le «prestazioni a sostegno della famiglia», disciplinate dal Capo II artt. da 6 a 9 del citato regolamento. L'articolo 6 individua tra le prestazioni a sostegno della famiglia, alla lett. b le «erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti». Il successivo articolo 7 stabilisce che sono beneficiari di tali erogazioni «gli iscritti - in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa - che assistano in via esclusiva il coniuge o i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall' articolo 3, comma 3, legge numero 104/1992 ,attestata da certificazione rilasciata dalla apposita commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo, che non siano ricoverati a tempo pieno». L'articolo 8 prevede, infine, che l'«erogazione in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti è corrisposta agli iscritti individuati nell'articolo 7, comma 2, in presenza di un ISEE non superiore a Euro 50.000,00 sia dell'assistito che dell'iscritto». Dall'esame di tali disposizioni si evince che la corresponsione da parte della Cassa Forense delle prestazioni assistenziali, di cui all'articolo 6, lett. b del richiamato regolamento, previste in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti, è subordinata alla circostanza che il professionista, iscritto alla Cassa, si dedichi in via esclusiva all'assistenza del familiare con invalidità grave di cui all'articolo 3, comma 3, legge numero 104/1992 che non sia ricoverato in una struttura a tempo pieno. In particolare, si può ritenere che le predette «erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti» abbiano una finalità meramente assistenziale, determinata dallo stato di disabilità del familiare non assistito da strutture di ricovero. Non si evince, infatti, dal regolamento un collegamento con la eventuale perdita di reddito del professionista, posto che il limite di ISEE non superiore ad euro 50.000,00, sia dell'assistito che dell'iscritto, risulta indicato esclusivamente quale presupposto per accedere al contributo e che il professionista, che assiste in via esclusiva il familiare, potrebbe avvalersi di terzi collaboratori, senza sottrarre tempo alla propria attività professionale. Alla luce di tali considerazioni si ritiene che le erogazioni a sostegno della famiglia, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b , del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza della Cassa Forense, non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale ai sensi dell'articolo 6 del TUIR e, pertanto, non sono da assoggettare a tassazione. Con riferimento alla ritenuta a titolo d'acconto subita sulle somme percepite da parte della Cassa forense si precisa che con circolare numero 10/E del 2016, par. 4.2.1, in merito all'applicazione del regime forfetario, è stato specificato che «ove il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l'errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste all'articolo 38 d.P.R. numero 602/1973, ovvero in alternativa, scomputate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta».