Competenza del Tribunale per i minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza

La competenza del Tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza, prevista per il condannato minore fino a che non abbia compiuto venticinque anni, va individuata con riferimento all’età dell’interessato al momento della proposizione dell’istanza o dell’avvio d’ufficio del procedimento e resta insensibile ad eventuali mutamenti che intervengano medio tempore alla decisione soltanto i procedimenti instaurati successivamente al compimento di tale età sono di competenza del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza ordinari.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, con la sentenza numero 12340/20, depositata il 16 aprile. Il procedimento di sorveglianza nel processo penale minorile il limite dei venticinque anni. Le disposizioni relative al processo penale minorile sono imperniate su una serie di garanzie che, rafforzando quelle ordinarie previste dal codice di rito, si orientano alla tutela della personalità e delle esigenze educative del minorenne. Così anche in tema di sorveglianza, ove la legge, con l’articolo 3 d.p.r. 448/1988, estende al Tribunale per i minorenni le attribuzioni della magistratura di sorveglianza fino a che il condannato non abbia compiuto il venticinquesimo anno di età dopo tale età, la competenza del Tribunale per i minorenni cessa in favore del Magistrato o del Tribunale di sorveglianza ordinario. È evidente come la norma, da un lato, tiene conto di esigenze valutative maggiormente pregnanti rispetto a quelle ordinarie per il condannato minore anche in sede di esecuzione della pena dall’altro, però, impedisce una perpetuatio iurisdictionis del Tribunale per i Minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza. Censure del ricorrente incompetenza del Tribunale per i minorenni. La sentenza in commento, sulla scorta delle censure sollevate da parte ricorrente, affronta la questione relativa alla competenza del Tribunale dei minorenni nell’ipotesi in cui il condannato, infraventicinquenne alla data di presentazione dell’istanza per l’affidamento in prova ai servizi sociali, compia il venticinquesimo anno di età in costanza di delibazione del provvedimento da parte del Tribunale stesso. Secondo parte ricorrente, il provvedimento sarebbe stato pronunciato in violazione delle regole sulla competenza, ed il Tribunale per i minorenni avrebbe errato nel non dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di sorveglianza ordinario. Criteri di individuazione della competenza il momento della presentazione dell’istanza. La Suprema Corte ritiene le censure infondate, evidenziando gli errori interpretativi in cui è ricaduta parte ricorrente. Nella specie, l’intenzione legislativa finalizzata ad evitare una perpetuatio iurisdictionis del Tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza non va intesa nel significato sostenuto dalla difesa dell’imputato, quanto nel senso che, qualora il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni abbia emesso un provvedimento decisorio nei confronti di un condannato infraventicinquenne, non resta poi competente ad emettere tutti i provvedimenti successivi incidenti su quello originario. Altrimenti opinando, infatti, si perverrebbe ad una ultra attività della competenza del Tribunale per i minorenni. Per l’ipotesi in cui, invece, il compimento del venticinquesimo anno di età intervenga tra la presentazione dell’istanza e la decisione, la Corte rammenta che la competenza a provvedere nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza si radica con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio d’ufficio del procedimento e resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire ciò al fine di evitare il trasferimento del procedimento davanti a giudici di volta in volta diversi. Nella situazione in esame, pertanto, poiché il condannato ha presentato la domanda per ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova quando era ancora infraventicinquenne presso il competente Tribunale per i minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza, correttamente il procedimento è stato deciso dal medesimo Tribunale, ancorché alla data della delibazione l’interessato avesse già compiuto il venticinquesimo anno di età. Infine, la Suprema Corte esclude altresì l’applicabilità al caso di specie dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale spetta al Tribunale di sorveglianza ordinario la competenza a decidere sull’istanza di detenzione domiciliare proposta dal condannato che debba espiare una pena cumulata per delitti commessi in età minore e per delitti commessi dopo la maggiore età, a nulla rilevando che il predetto non abbia ancora compiuto venticinque anni. Nel caso concreto, infatti, la pretesa di parte si radica all’interno di un unico procedimento conclusosi con l’erogazione di una sanzione definitiva, mentre il predetto orientamento si correla alla presupposta esistenza di plurimi titoli esecutivi, emessi sia dal Giudice ordinario che dal Giudice minorile.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 febbraio – 16 aprile 2020, numero 12340 Presidente Di Tomassi – Relatore Casa Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale per i Minorenni di Milano, in funzione di Tribunale di sorveglianza, ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da M.W. in relazione alla pena di due anni, nove mesi e quindici giorni di reclusione oggetto del provvedimento numero 87/2019 SIEP emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano in data 29.4.2019. 2. L’interessato, per il tramite del difensore, propone ricorso per cassazione denunciando la violazione del D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 3. Essendo il ricorrente nato il OMISSIS , seppure al momento della presentazione dell’istanza di misura alternativa 29.4.2019 egli non avesse ancora compiuto venticinque anni - il che aveva correttamente radicato la competenza del Tribunale per i Minorenni di Milano in funzione di Tribunale di sorveglianza - alla data della decisione 13.9.2019 quell’età l’aveva compiuta, sicché il Giudice a quo avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e trasmettere gli atti al competente Tribunale di sorveglianza ordinario di Milano ai sensi del D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 3, comma 2. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, valorizzando il principio della perpetuatio iurisdictionis. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Dispone l’articolo 3 Competenza del D.P.R. 22 settembre 1988, numero 448 1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. 2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età . In base al dettato della norma ora riprodotta, la competenza del Tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza permane nei confronti del minore condannato a pena detentiva solo fino a quando lo stesso non abbia compiuto i venticinque anni, mentre tutti i provvedimenti successivi al compimento di tale età sono di competenza del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza ordinari, in quanto il legislatore ha voluto espressamente evitare una perpetuati iurisdictionis del Tribunale per i minorenni Sez. 1, numero 21849 del 23/5/2006, Confl. comp. in proc. De Virgilio, Rv. 234703 - 01 . 3. Tale principio è stato interpretato in modo fuorviante dal ricorrente, ad avviso del quale, quando il condannato ha già compiuto venticinque anni al momento della decisione, la competenza a provvedere spetta, comunque, al magistrato o al tribunale di sorveglianza ordinari anche nel caso, come quello di specie, in cui, al momento della presentazione dell’istanza, il condannato non abbia ancora compiuto il venticinquesimo anno di età. Tale opzione ermeneutica non può condividersi. 3.1. Occorre, anzitutto, rilevare che nel ricorso si richiamano alcuni arresti giurisprudenziali non pertinenti, in essi esprimendosi un principio riferito a fattispecie affatto diversa e non sovrapponibile, in quanto, ancorché concernente questione di competenza funzionale dell’organo di sorveglianza in tema di misure alternative alla detenzione – come nella vicenda in discussione - si correla alla presupposta esistenza di plurimi titoli esecutivi, emessi sia dal Giudice ordinario che dal Giudice minorile, mentre nel caso che ci occupa la questione di competenza, sempre in tema di misure alternative, viene agitata all’interno di un unico medesimo procedimento, in cui si vorrebbe, addirittura, distinguere una duplice diversa Autorità giudiziaria nell’eventualità che il condannato, non ancora venticinquenne nella fase introduttiva del procedimento, lo diventi in quella decisoria. Non può, quindi, estendersi, proprio per la diversità delle fattispecie in confronto, alla situazione processuale del M. il principio, sancito in quelle decisioni, secondo il quale spetta al Tribunale di sorveglianza ordinario, e non al Tribunale per i minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza, la competenza a decidere sull’istanza di detenzione domiciliare proposta dal condannato che debba espiare una pena cumulata per delitti commessi in età minore e per delitti commessi dopo il raggiungimento della maggiore età, a nulla rilevando che il predetto non abbia ancora compiuto i venticinque anni d’età fra molte, cfr. Sez. 1, numero 7235 del 15/12/2017, dep. 14/2/2018, T., Rv. 272410 - 01, in cui viene spiegato che, in assenza di una norma esplicita, non rinvenibile nel sistema processuale o nell’ordinamento penitenziario, non opera alcuna perpetuatio iurisdictionis del Tribunale per i minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza quando ci si debba rapportare a un provvedimento di unificazione di pene concorrenti se alcune di esse siano state inflitte per reati commessi dal condannato già divenuto maggiorenne, anche se infraventicinquenne . 3.2. Acclarata la non appropriatezza dei richiami giurisprudenziali contenuti in ricorso e tornando alla vicenda in esame, va osservato che l’intenzione del legislatore finalizzata ad evitare una perpetuatio iurisdictionis del Tribunale per i minorenni, resa palese dal D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 3, comma 2, non va intesa nel significato sostenuto dal ricorrente, ma, come risulta in modo lineare dalla condivisibile motivazione di Sez. 1, numero 21849 del 23/5/2006, cit., nel senso che, qualora il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni abbia emesso un provvedimento decisorio nei confronti di un condannato infraventicinquenne, non resta, poi, competente ad emettere tutti i provvedimenti successivi incidenti su quello originario , in quanto, altrimenti opinando, si perverrebbe ad una ultra attività della competenza del Tribunale per i Minorenni senza limiti temporali nel conflitto di competenza risolto da Sez. 1, numero 21849/2006, si è escluso che, emesso dal Magistrato di sorveglianza in funzione di giudice minorile un provvedimento di concessione di misura alternativa alla detenzione, dovesse essere lo stesso Magistrato, anche dopo il compimento del venticinquesimo anno da parte del condannato, a emettere il provvedimento di revoca della misura . 4. Ciò detto, deve rammentarsi e riaffermarsi che, proprio in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, rettamente inteso, la competenza a provvedere nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza si radica con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio d’ufficio del procedimento e resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire v., con riguardo al procedimento di sorveglianza, Sez. 1, numero 57954 del 19/9/2018, Iorio, Rv. 275317 - 01 con riguardo al procedimento di esecuzione, Sez. 1, numero 6739 del 30/1/2014, P.M. in proc. Santaniello, Rv. 259171 - 01 si tratta, invero, di un criterio di orientamento certo e obiettivo, che consente di evitare il trasferimento del procedimento davanti a giudici di volta in volta diversi in relazione al continuo eventuale aggiornamento della posizione di un condannato. 4.1. Siffatto principio, del resto, è stato già applicato da questa Corte con riferimento a casi analoghi a quello di specie, nei quali si è ribadito che la competenza deve essere determinata, a norma del D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 3, comma 2, con riguardo all’età del condannato alla data in cui si attiva la procedura di emissione del provvedimento da adottare v. ancora Sez. 1, numero 21849 del 23/5/2006, cit., in motivazione Sez. 1, numero 22576 del 24.3.2015, Confl. comp. in proc. M., numero m. , ossia al momento di presentazione della domanda. Nella situazione in esame, poiché il condannato M.W. , nato il OMISSIS , ha presentato la domanda per ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova in data 29.4.2019, quando era ancora infraventicinquenne, presso il competente Tribunale per i Minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza, correttamente il procedimento è stato deciso dal medesimo Tribunale, ancorché alla data della deliberazione 13.9.2019 l’interessato avesse già compiuto il venticinquesimo anno di età. 5. Il ricorso va, in conclusione, rigettato, senza che ciò comporti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di incidente relativo alla esecuzione - nella forma richiesta delle misure alternative alla detenzione - delle pene inflitte per reati commessi da soggetto minorenne e dovendo, pertanto, applicarsi in via analogica la disciplina di favore, per i minori, della dispensa dalle spese processuali, positivamente stabilita dal D.Lgs. numero 272 del 2009, articolo 29, in relazione alle sentenze di condanna tra le altre, Sez. 1, numero Sez. 1, numero 48166 del 26/11/2008, P., Rv. 242438 - 01 Sez. 1, numero 16674 del 10/12/2010, dep. 29/4/2011, V.C., numero m. Sez. 1, numero 1898 del 30/6/2011, dep. 18/1/2012, I., Rv. 252179 - 01, non massimata sul punto Sez. 1, numero 26870 del 3/10/2014, S., Rv. 264025 - 01 . In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno, conseguentemente, omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.