Esclusa la provvisoria esecutività della revocatoria fallimentare

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia *Le pronunce dei giudici torinesi. La sentenza del Tribunale di Cuneo e l'ordinanza della Corte di appello di Torino sez. I, emesse lo scorso 21 dicembre, elaborano un importante principio di diritto, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale sinora maggioritario Cass. numero 18512/07 , che riconosce la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado articolo 282 c.p.c. relative ad azioni di revocatoria fallimentare articolo 67 L.F. . Entrambe le pronunce, richiamando un'esegesi minoritaria Cass. sez. I numero 1037/99 numero 9236/00 e sez. III numero 21367/04 Tribb. Trento del 29/10/07 e Rimini del 27/02/06 , negano tale facoltà.Sul passaggio in giudicato della sentenza. Infatti, evidenziano che dal combinato disposto delle richiamate norme, così come recentemente novellate e dell'articolo 2932 c.c. esecuzione forzata in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto si ricava che tale decisione ha natura costitutiva, poiché impone il saldo dei corrispettivi revocati. L'esecuzione coattiva degli stessi, perciò, sarà valida solo dopo che la sentenza che li ha revocati sarà passata in giudicato, essendo, così, esclusa la loro provvisoria esecuzione.Sull'anticipazione della condanna. Il magistrato torinese chiarisce ulteriormente questo concetto esplicando che l'anticipazione della condanna dovrà essere valutata caso per caso. Occorre distinguere tra le sentenze in cui la condanna è una mera conseguenza dell'effetto costitutivo delle medesime e quelle in cui c'è un rapporto sinallagmatico di corrispettività con la domanda costitutiva. Sul punto l'ordinanza non è molto chiara e l'articolo 282 c.p.c. sembrerebbe applicabile solo in quest'ultimo caso.* Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto.