Società, non vale la notifica nelle mani del portiere

di Angelo Buscema

di Angelo Buscema *La notificazione alle persone giuridiche, in assenza dei soggetti indicati all'articolo 145 c.p.c. 1 , non può essere eseguita con consegna a mani del portiere dello stabile presso la quale essa ha la propria sede né assume alcuna efficacia sanante dell'atto invalidamente notificato l'impugnazione del successivo atto della riscossione del quale il primo costituisce indefettibile presupposto. Tale assunto è stato statuito dalla recente ordinanza numero 4962 del 28 febbraio 2011 della Corte di Cassazione .L'iter logico giuridico adottato da tale pronuncia ha evidenziato i seguenti capisaldi - a norma del combinato disposto degli articolo 139 e 145 c.p.c., la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate da quest'ultima norma, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all'articolo 139 cit. opera soltanto per l'eventualità che l'atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l'ente Cass. nnumero 5918/1981, 9897/2010 - la conseguente nullità della notifica, poi, non può certo ritenersi sanata a seguito dell'impugnazione della cartella di pagamento, essendo evidente che il raggiungimento dello scopo non può che essere rappresentato dall'impugnazione dell'atto invalidamente notificato e non di un atto diverso, che nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto Cass. numero 15849 del 2006 .La notifica dell'accertamento o della cartella di pagamento effettuata, al portiere dello stabile dove ha sede l'azienda non è valida. La Cassazione sul punto richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui a norma del combinato disposto degli articolo 139 e 145 c.p.c., la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate da quest'ultima norma, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede . La Corte aggiunge che la conseguente nullità della notifica, poi, non può certo ritenersi sanata a seguito dell'impugnazione della cartella di pagamento, essendo evidente che il raggiungimento dello scopo non può che essere rappresentato dall'impugnazione dell'atto invalidamente notificato e non di un atto diverso, che nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto Cass. numero 15849 del 2006 . Dalla Cassazione paletti diversi per i diversi destinatari. Giova ricordare, alla luce di quanto sopra evidenziato, che 1 la notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che non presenti alcun collegamento con il destinatario. Viceversa si avrà nullità della notifica quando vi sia un collegamento che consenta di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell'atto Cassazione 621/2007 . 2 La proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto.3 Il principio del raggiungimento dello scopo si collega a quello delle nullità delle notifiche essendo la sanatoria un limite all'invalidità. La sanatoria non può comunque operare allorquando si versa non innanzi a notifiche illegittime-nulle ma in presenza di notifiche radicalmente inesistenti. Sul piano degli effetti giuridici, la differenzia sostanziale tra nullità e inesistenza della notificazione consiste nel fatto che la prima è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., mentre la seconda non può essere in alcun modo sanata. La sanatoria del vizio per il raggiungimento dello scopo a causa della tempestiva proposizione del ricorso è preclusa dall'inesistenza della notifica, che si verifica solo quando la notifica esce dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni. La proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento sana con effetto processuale ex tunc la nullità della notifica dell'avviso stesso ma non determina il venir meno della decadenza - eventualmente verificatasi medio tempore - della Amministrazione dal potere sostanziale di accertamento.4 Alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite del giudice di legittimità sent. numero 5791 del 4 marzo 2008 la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo non notificato per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione compete al giudice di merito , interpretando la domanda , verificare la scelta compiuta dal contribuente , con la conseguenza che nel primo caso deve verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale. con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi , nel secondo la pronuncia deve riguardare l'esistenza o no di tale pretesa Cass., sent. numero 18356 del 3 luglio 2008 . invalidità derivata nullo l'atto impositivo se manca l'atto presupposto. È affetto da nullità l'atto impositivo per il quale risulti omessa la notificazione al contribuente dell'atto che ne costituisce antecedente logico e presupposto giuridico e tale invalidità derivata può essere fatta valere in sede di impugnazione per mezzo di apposito motivo di ricorso Cass., sez. trib., sent. numero 20935 del 5 ottobre 2007 . In definitiva, costituisce principio consolidato l'affermazione secondo cui l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale vizio, l'atto consequenziale notificatogli Cass., sez. trib., sent. numero 1024 del 18 gennaio 2008 . No si sana con l'impugnazione della cartella di pagamento. La conseguente nullità della notifica dell'accertamento, poi, non può certo ritenersi sanata a seguito dell'impugnazione della cartella di pagamento, essendo evidente che il raggiungimento dello scopo non può che essere rappresentato dall'impugnazione dell'atto invalidamente notificato e non di un atto diverso, che nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto Cass. numero 15849 del 2006 .* Esperto tributarioNote 1 L'articolo 145 c.p.c. così recitava La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articolo 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'at. 19, secondo comma. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articolo 138, 139 e 141 . Detto articolo, modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. c , nnumero 1, 2 e 3, della legge 263/2005 così recita La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articolo 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143. Per quanto riguarda, quindi, le notificazioni alle persone giuridiche, la l. 263/2005 ha aggiunto al primo comma dell'articolo 145 c.p.c. fra i possibili consegnatari rappresentante, persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, altra persona addetta alla sede il portiere dello stabile della sede della persona giuridica. È venuta così meno la differenziazione tra il regime delle notificazioni alle persone fisiche ex articolo 139, comma 3, c.p.c. e la disciplina delle notificazioni alle persone giuridiche.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 26 gennaio - 28 febbraio 2011, numero 4962Presidente Cappabianca - Relatore VirgilioFatto e dirittoritenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, 248/04/07, depositata il 26 novembre 2007, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stata confermata l'illegittimità della cartella di pagamento emessa, per imposta di registro, nei confronti della Centro Meridionale s.r.l., a seguito di mancata impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l'atto prodromico era stato invalidamente notificato, in violazione dell'articolo 145 cod. proc. civ., non risultando dall'avviso di ricevimento la qualifica della persona che aveva ricevuto l'atto.Il contribuente resiste con controricorso.2. Con i due motivi di ricorso il quale, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, è tempestivo, poiché il termine annuale d'impugnazione va computato, ai sensi dell'articolo 155 c.p.c., secondo il calendario comune, ex nominatione dienim, con la conseguente irrilevanza del fatto che in esso sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile Cass., Sez. unumero , numero 1547 del 1989 e Cass. numero 991 del 1992 , si denuncia l'insufficienza della motivazione e la violazione degli articolo 156 e 160 c.p.c., sostenendo che era provato che la consegna dell'avviso di liquidazione era stata effettuata al portiere dello stabile in cui aveva sede la società e che l'eventuale nullità della notifica era stata comunque sanata dall'impugnazione della successiva cartella.Il ricorso appare manifestamente infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, a norma del combinato disposto degli articolo 139 e 145 cod. proc. civ., la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate da quest'ultima norma, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all'articolo 139 cit. opera soltanto per l'eventualità che l'atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l'ente Cass. nnumero 5918 del 1981, 9897 del 2010 .La conseguente nullità della notifica, poi, non può certo ritenersi sanata a seguito dell'impugnazione della cartella di pagamento, essendo evidente che il raggiungimento dello scopo non può che essere rappresentato dall'impugnazione dell'atto invalidamente notificato e non di un atto diverso, che nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto Cass. numero 15849 del 2006 .3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie.Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione rilevando, in ordine alla tempestività del ricorso, nuovamente contestata dal difensore della controricorrente sentito nell'adunanza, che l'ultimo giorno utile era l'11 gennaio 2009, festivo, con conseguente proroga del termine al giorno successivo, in cui Patto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario che, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.