L'obbligo di vigilanza del datore di lavoro comporta la sua responsabilità anche per gli infortuni subiti dal lavoratore a seguito di iniziative imprevedibili.
Il datore di lavoro è responsabile per gli infortuni dei lavoratori, anche nel caso in cui questi siano conseguenza di un'iniziativa imprevedibile del lavoratore stesso è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 14997 del 7 luglio.Il caso. Un carpentiere si infortunava, cadendo dal terzo piano, mentre era intento a disarmare una pensilina, e chiedeva all'azienda per cui lavorava il risarcimento del danno biologico subito. La sua domanda, però, veniva rigettata, in primo e secondo grado, perchè mancava la prova che il dipendente fosse stato assegnato a quella mansione e, di conseguenza, essendo il lavoro svolto frutto di una sua iniziativa imprevedibile, doveva essere esclusa la responsabilità del datore. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.Le norme antinfortunistiche sono dirette a tutelare il lavoratore da ogni tipo di incidente. Il Collegio accoglie il ricorso, richiamando il prevalente orientamento di legittimità in base al quale le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti derivanti da negligenza o imprudenza dello stesso.Sul datore incombe un obbligo di vigilanza. Di conseguenza, il datore di lavoro è sempre responsabile, ex articolo 2087 c.c., dell'infortunio del lavoratore, sia quando abbia omesso di adottare misure protettive, sia quando non accerti o vigili sulla condotta del dipendente. Il datore risponde anche in caso di concorso di colpa del lavoratore. Pertanto, continua la S.C., non può attribuirsi alcun effetto esimente della responsabilità dell'azienda all'eventuale concorso di colpa del lavoratore. L'unico limite è una condotta abnorme. L'esonero di responsabilità del datore di lavoro sussiste unicamente nel caso in cui il dipendente abbia tenuto una condotta abnorme, inopinata ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, perché in simili situazioni la condotta stessa può essere considerata unica causa dell'infortunio. È, però, necessaria, la dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore rispetto all'organizzazione e alle finalità del lavoro.Fuori da queste particolari ipotesi, il datore risponde dell'infortunio anche se questo è stato determinato in parte da un'iniziativa autonoma e imprevedibile del lavoratore.