Guardie ladre: per il licenziamento non basta l'accusa di furto, senza prove fondate

Licenziati perché accusati di aver sottratto dei soldi, ma l'accertamento dei fatti è carente, e l'addebito risulta non provato illegittimo il recesso.

La valutazione dei fatti rilevanti deve comportare un accertamento approfondito e la Corte d'Appello non può limitarsi a un giudizio possibilistico sugli illeciti addebitati a due dipendenti, accusati di furto e pertanto licenziati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 14873 del 6 luglio.La fattispecie. Due guardie giurate venivano licenziate dalla società per cui lavoravano, con l'accusa di aver sottratto circa 10mila euro da un plico di banconote ritirato presso un supermercato. Nei due gradi di giudizio veniva confermata la legittimità del recesso, e i lavoratori proponevano ricorso per cassazione.Accertamento carente delle prove. I ricorrenti lamentano la mancata sospensione del giudizio civile, in attesa di una pronuncia in sede penale sui medesimi fatti controversi, e in ogni caso una valutazione carente e illogica, da parte della sentenza impugnata, delle circostanze di fatto prese in esame come prove. Il ricorso viene ritenuto fondato infatti, secondo la S.C., la valutazione della Corte territoriale si basa essenzialmente sull'oggettiva constatazione di un ammanco, il cui ammontare, peraltro, non viene neanche specificato, e sul rinvenimento di rilevanti somme di denaro presso le abitazioni dei dipendenti, a seguito di perquisizione. Ciò che manca, tuttavia, è una prova certa che vi fosse coincidenza tra le banconote mancanti e quelle trovate in possesso dei lavoratori, così come un'indagine sull'effettivo svolgimento dei fatti, anche alla luce della constatata regolarità del registro contabile di scarico dei plichi consegnati dopo il prelievo.Un giudizio possibilistico non basta serve un accertamento approfondito. L'accertamento compiuto dai giudici d'appello, invece, si è rivelato limitato e carente, viziando il relativo giudizio di colpevolezza, come tale idoneo a legittimare il licenziamento, in quanto espresso sulla base di valutazioni possibilistiche, senza i necessari approfondimenti e la specifica individuazione di elementi certi.Carenti anche le prove fornite dal datore di lavoro, su cui incombeva un onere preciso. Per altro verso, osserva il Collegio, sarebbe spettato alla società datrice fornire una prova adeguata dell'illecito addebitato alle due guardie, con la conseguenza che la situazione di incertezza probatoria non avrebbe dovuto risolversi in senso sfavorevole ai dipendenti.Nel decidere il merito, occorre tener conto della sopravvenuta sentenza penale di assoluzione. Infine, nel rinviare la causa alla Corte d'Appello per una nuova decisione nel merito, la S.C. aggiunge che dovrà tenersi conto della sentenza penale di assoluzione, intervenuta in corso di causa e dedotta dai ricorrenti nella fase di legittimità, relativa ai medesimi fatti illeciti contestati in sede civile anche a prescindere dalla rilevanza formale della sentenza penale ai sensi dell'articolo 651 c.p., essa può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice civile anche in sede di rinvio, trattandosi di fatti sopravvenuti .