Il pagamento in ritardo degli stipendi non consente al datore di trattenere le ritenute contributive l'azione esecutiva riguarda la retribuzione lorda.
In caso di ritardo nel pagamento dello stipendio, il datore di lavoro non può trattenere le ritenute contributive che sarebbero state a carico del lavoratore, ma resta obbligato in via esclusiva l'azione esecutiva del dipendente deve, quindi, essere riferita alla retribuzione lorda, comprensiva delle ritenute previdenziali e fiscali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 19790 del 28 settembre. La fattispecie. Una lavoratrice propone azione esecutiva volta ad ottenere le ritenute previdenziali e fiscali non versate dall'ex datore di lavoro contestualmente a retribuzioni arretrate. Dopo una prima fase del giudizio nella quale quest'ultimo ottiene una pronuncia favorevole, nella quale si affermava che gli importi su cui eseguire l'azione esecutiva dovessero essere netti, la controversia giunge in Cassazione. E qui la decisione viene ribaltata. Sostiene, infatti, la lavoratrice che le somme dovute quali differenze retributive per anni precedenti costituiscono retribuzioni arretrate, rispetto alle quali l'obbligo del versamento dei contributi ricade interamente sul datore. Il datore può operare trattenute sulla retribuzione solo se il pagamento è tempestivo. La S.C. accoglie la doglianza e conferma tale affermazione, enunciando un principio di diritto in base al quale la possibilità, per il datore, di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore, prevista dalla normativa in materia, è limitata esclusivamente al caso di pagamento tempestivo della retribuzione, mentre tale forma di recupero è esclusa se i contributi vengono pagati parzialmente o in ritardo. In quest'ultimo caso, infatti, il datore resta obbligato in via esclusiva. La liquidazione dei crediti pecuniari per differenze retributive va effettuata al lordo delle ritenute. In caso di inadempimento dell'obbligo di versamento delle ritenute, da parte del datore di lavoro, insomma, questi non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, per quanto attiene alle ritenute previdenziali, mentre per quelle fiscali sarà il lavoratore, dopo aver dichiarato i contributi percepiti, a dover corrispondere le relative imposte. Di conseguenza, l'esecuzione esecutiva deve essere riferita lordo delle predette ritenute, tanto previdenziali che fiscali, così da non addossare al lavoratore quanto è dovuto dall'azienda.